Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33786 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33786 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17686/2020 R.G. proposto da :
NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME DISTEFANO COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME
NOMECOGNOME rappresentati e difesi elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME NOME COGNOME che li rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 30/2020 depositata il 19/02/2020, RG 774/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 30 del 2020, h a accolto l’impugnazione proposta dal Comune di Mazara del Vallo , nei confronti dei lavoratori in epigrafe, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Marsala, e ha rigettato la domanda proposta da questi ultimi.
Il Tribunale aveva accertato che, nell’ambito di procedure volte alla fuoriuscita dal bacino del precariato di un gruppo di lavoratori a termine in servizio presso il C omune, l’A.C. aveva tenuto una condotta illecita, strumentale ad ottenere da costoro la liberatoria da pretese risarcitorie ricollegabili all ‘ abusiva reiterazione dei contratti a termine, in cambio dell’ulteriore proroga annuale dei contratti a termine, che erano scaduti il 31 dicembre 2017.
Il Tribunale aveva ordinato al Comune di prorogare i contratti a termine, scaduti, fino al 31 dicembre 2018 o alla diversa data di
conclusione delle procedure di stabilizzazione, e lo aveva condannato a risarcire il danno patito dai ricorrenti in misura pari alle retribuzioni maturate a partire dal 1° gennaio 2018, oltre accessori di legge.
L a Corte d’Appello nel riformare la sentenza di primo grado ha affermato che, come osservato dal Comune appellante, la circostanza oggettiva che la proposta transattiva era stata rivolta all’intera generalità dei lavoratori a termine consentiva di non ravvisare la discriminazione, atteso che la parità di trattamento era di fatto assicurata dalla inclusione di tutti -compresi i dissenzienti -nel bacino dei lavoratori destinatari dalla proroga contrattuale.
Quanto poi alla supposta ragione ritorsiva sottesa alla condizione di rinunciare alle pretese patrimoniali, la Corte territoriale ha osservato che non era da escludere la possibilità che, all’indomani del rinnovo, gli stessi lavoratori beneficiari potessero dare luogo ad ulteriori contenziosi suscettibili di gravare sulle finanze dell’Ente.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando cinque motivi di ricorso.
Resiste il Comune con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è conforme alle regole dell’impugnazione a critica vincolata rispetto alla statuizione di appello.
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, insanabile ed irriducibile contraddizione tra l’esposizione di fatto della causa e la motivazione addottaviolazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod . proc. civ.
Premette il ricorrente che al rilascio della liberatoria era subordinato il rinnovo dei contratti per l’anno 2018. Prospetta, quindi, che la sentenza di appello, pur avendo correttamente ricostruito i fatti di causa, aveva poi adottato una motivazione non coerente con gli stessi, senza soffermarsi sulle conseguenze della mancata adesione alla proposta di sottoscrizione della liberatoria. Di talché la sentenza
di secondo grado incorreva nella nullità per mancanza di motivazione.
Con il secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 e dell’art. 3, comma 9, della legge regionale n. 27 del 2016. Violazione dell’art. 97 Cost.
Le disposizioni richiamate nello stabilire la possibilità di proroga del contratto non prevedono che la stessa possa essere sottoposta a condizione alcuna, se non la finalità di portare a compimento la stabilizzazione.
Con il terzo motivo di impugnazione è illustrata la violazione de ll’ art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 e degli artt. 1324, 1345 e 1418, cod. civ.
Assumono i ricorrenti che la Corte d’Appello, nella sostanza, aveva giustificato, in ragione dell’interesse pubblico, un comportamento ritorsivo nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.
4 . Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Qualora i contratti a termine stipulati avessero portato ad un esborso per il Comune, in ragione di un ‘danno ulteriore’, quest’ultimo avrebbe potuto rivalersi sui dirigenti che vi avevano dato corso, mentre il cd. ‘danno comunitario’ sarebbe stato assorb ito dalla stabilizzazione.
5 . Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 2909 , cod. civ., e del principio del ne bis in idem .
I ricorrenti dopo aver ripercorso precedenti contenziosi intercorsi con il Comune, assumono che in ragione degli stessi non vi sarebbe stata la possibilità, presa in esame dalla Corte d’Appello, di nuovi e ulteriori danni per il Comune.
I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono fondati per quanto di ragione, nei termini di seguito esposti.
7. Il datore di lavoro pubblico contrattualizzato non può subordinare l’instaurazione di un rapporto di lavoro , sia pure a termine, alla rinuncia preventiva, da parte del lavoratore, all’esercizio dei diritti indisponibili riconosciutigli dalla legge.
Come questa Corte ha già affermato (Cass., 24078 del 2021) in tema di rapporto di lavoro, la categoria dei diritti indisponibili – cui si applica, qualora abbiano formato oggetto di rinunzie o transazioni, l ‘ art. 2113, cod.civ. – comprende non soltanto i diritti di natura retributiva o risarcitoria correlati alla lesione di diritti fondamentali della persona, ma, alla luce della ‘ ratio ‘ sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria.
Nella specie, la tutela del lavoratore avverso l’abusiva reiterazione dei contratti a termini trova fondamento nel diritto eurounitario -Accordo Quadro sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 – e nella disciplina nazionale che l’ha recepita .
L’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato a termine da parte di una Pubblica Amministrazione deve intervenire nel rispetto della disciplina eurounitaria, nazionale e regionale, e della contrattazione collettiva, di talché l ‘ accertamento giudiziale del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato richiede che lo stesso si inscriva nel paradigma legale di riferimento.
I lavoratori hanno agito in giudizio chiedendo l’assunzione (o comunque le retribuzioni che avrebbero dovuto maturare), prospettando che non erano stati assunti per la mancata sottoscrizione della liberatoria.
La Corte d’Appello ha affermato erroneamente che motivi di interesse pubblico, consistenti nell’evitare eventuali cause risarcitorie – nella sostanza da intendere connesse alla abusiva
reiterazione dei contratti a termine – legittimavano la richiesta rivolta ai lavoratori di sottoscrivere la liberatoria dalle pretese risarcitoria, quale condizione per dar corso al rinnovo dei contratti a termine, e tale statuizione va cassata con rinvio.
L ‘erronea affermazione della Corte d’Appello ha avuto come immediata ricaduta che la stessa Corte territoriale non ha proceduto, considerando il paradigma legale del rapporto di lavoro a termine, ad accertare la fondatezza della domanda di assunzione.
Pertanto, il giudice di secondo grado, attesa l’illegittimità d ella richiesta di liberatoria, in sede di rinvio deve procedere ad esaminare nel merito la domanda proposta dai ricorrenti, accertando, con riguardo alla posizione di ciascun lavoratore, la conformità a diritto della stessa in ragione del paradigma legale del contratto a termine. 8. La sentenza di appello va cassata nei sensi su indicati, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà, nel decidere la anche per le spese del presente giudizio controversia, ai suddetti principi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata nei termini indicati e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro