Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6751 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6751 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4536/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
ORESTE NOME,
-resistente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DELL’AQUILA n.1199/2017 depositata il 27.6.2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1767/2016 il Tribunale di Pescara, in accoglimento della domanda avanzata dall’AVV_NOTAIO nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sulla base del contratto d’opera professionale concluso dalle parti il 30.7.2007, condannava quest’ultima al pagamento in favore del professionista del compenso di € 108.134,96 oltre interessi legali e spese, per avere dimostrato di avere adempiuto la prestazione di stima dei danni subiti dalla struttura turistica di Cagnano Varano (FG) di proprietà della convenuta a seguito dei furti ed atti vandalici verificatisi il 2.4.2007 e di invio della perizia all’istituto assicuratore della convenuta, la RAGIONE_SOCIALE, ai fini del pagamento dell’indennizzo spettante.
Impugnata la sentenza di primo grado dalla RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello dell’Aquila, nella contumacia di NOME, con la sentenza n.1199/2017 del 27.6.2017, dichiarava inammissibile l’appello per difetto di specificità dei motivi d’impugnazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso alla Suprema Corte la RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo, notificandolo a mezzo pec all’avvocato AVV_NOTAIO, legale domiciliatario nel giudizio di primo grado di NOME in data 11.2.2018, e tentandone la notifica a mezzo posta ad NOME personalmente all’indirizzo di Pescara, INDIRIZZO.
Con ordinanza interlocutoria del 10.1/18.8.2023 la Corte, avendo ritenuto che in ragione della contumacia di NOME nel giudizio di appello la notifica del ricorso in cassazione dovesse
essergli effettuata personalmente e non presso il legale domiciliatario del giudizio di primo grado, prendeva atto della contraddittorietà della documentazione prodotta dalla ricorrente in ordine alla notificazione a mezzo posta tentata al suddetto indirizzo il 26.1.2018, in quanto da un lato il plico non risultava consegnato ‘ per irreperibilità del destinatario ‘ e dall’altro invece sembrava che il plico stesso fosse stato depositato il 31.1.2018 presso l’ufficio postale, pur mancando la comunicazione di avvenuto deposito, per cui non era dato comprendere se ricorresse l’ipotesi dell’art. 9 della L. n. 890/1982 (restituzione del plico al mittente in raccomandazione con indicazione del motivo del mancato recapito e quindi con notifica negativa), o dell’art. 8 della stessa legge (mancata consegna del plico per assenza solo temporanea del destinatario con deposito del piego presso il più vicino ufficio postale, con notizia al destinatario del tentativo di notifica compiuto da parte dell’operatore postale mediante avviso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con notifica perfezionata al momento del ritiro del plico presso l’ufficio postale da parte del destinatario, o se successivo col decorso di dieci giorni dal deposito presso l’ufficio postale), e ritenendo di dover privilegiare il diritto di azione della ricorrente e considerando mancante solo l’avviso con raccomandata con ricevuta di ritorno di giacenza del piego presso l’ufficio postale, con conseguente mera nullità e non inesistenza della notifica (Cass. n. 14173/2019), disponeva la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. a cura della ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e rinviava la causa a nuovo ruolo.
Nonostante la rituale comunicazione dell’ordinanza interlocutoria e della fissazione dell’udienza camerale del 21.12.2023, la ricorrente non ha depositato la notifica in rinnovazione ad NOME, né ha giustificato in alcun modo la sua inerzia, per cui il
ricorso va dichiarato inammissibile (vedi in tal senso Cass. 8.3.2017 n. 5974; Cass. 20.1.2006 n. 1180).
Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Visto l’art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 dà atto che sussistono i presupposti per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.3.2024