Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21574 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21574 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32667-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, in persona del prefetto pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’A vvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– ricorrente –
contro
CALVISI MELCHIORRE;
– intimato – avverso la sentenza n. 258/2019 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 30/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal consigliere COGNOME; rilevato che:
NOME COGNOME propose ricorso davanti al Giudice di Pace di Nuoro in opposizione al verbale di ritiro della patente di guida, redatto dal RAGIONE_SOCIALE e al conseguente provvedimento del Prefetto di Nuoro con il quale era stata disposta la sospensione della validità della patente di guida per un anno; in data 28/03/2018, il ricorrente era stato infatti colto alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti;
il Giudice di Pace di Nuoro accolse il ricorso, condividendo la tesi dell’opponente sull’applicabilità della norma di cui all’art. 186 comma 9 C.d.s., quale norma speciale, invece dell ‘art. 223 C.d.s.;
con sentenza n. 258/2019, il Tribunale di Nuoro ha respinto l’appello della Prefettura di Nuoro -UTG, con la stessa motivazione del primo Giudice;
avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Nuoro-UTG per un unico motivo;
–NOME COGNOME non ha svolto difese;
questa Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso per cassazione perché effettuata presso l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME in primo grado e non invece all’AVV_NOTAIO, difensore in secondo grado ed ha, perciò, disposto la rinnovazione della notifica nulla con ordinanza interlocutoria n. 8290 del 2023;
dalla certificazione di cancelleria in atti risulta che la Prefettura ricorrente non ha provveduto a depositare nei termini l’atto di rinnovazione della notifica; considerato che:
come già affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis cod. proc. civ., laddove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, disciplina non soltanto l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma anche, con interpretazione estensiva, l’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso; peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito da questa Corte, la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14150 del 2022, con numerosi richiami);
-in conseguenza, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendovi parti controricorrenti;
non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato (cfr. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020);
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 21 dicembre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME