Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4282 Anno 2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 10503/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME, come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
e contro
IACOBONE NOME
– intimato –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4282 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 272/2021 della Corte d’appello di Bari , depositata il 18.2.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 14.12.2023 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
considerato che
–NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su due articolati motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello di Bari indicata in epigrafe, che -sui gravami autonomamente proposti da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Trani n. 2732/2017 del 12.12.2017 (che aveva accolto la domanda risarcitoria avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE), nel contraddittorio con la cancellata RAGIONE_SOCIALE e con gli ex soci NOME COGNOME e NOME COGNOME (quest’ultimo rimasto contumace) -dichiarò cessata la materia del contendere per rinuncia espressa alla domanda di garanzia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e per rinuncia implicita alla domanda risarcitoria, stante l’intervenuta cancellazione della predetta società;
ha svolto difese, con controricorso, soltanto la RAGIONE_SOCIALE;
-ai sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale ;
rilevato che
non vi è, però, prova che il ricorso sia stato notificato a NOME COGNOME, ex socio dell’originaria attrice ;
dunque, la notifica del ricorso, nei confronti del predetto, è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione del l’incombente;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno