Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4284 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4284 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 3309/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO, come da procura in calce al ricorso
– ricorrente –
e contro
NOME
– intimato –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso
avverso la sentenza n. 1210/2022 del la Corte d’appello dell’Aquila , depositata il 14.9.2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 14.12.2023 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME;
rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza del la Corte d’appello dell’Aquila indicata in epigrafe, che -accogliendo l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 10.12.2018 -condannò il contumace NOME COGNOME al pagamento di € 105.003,00 oltre accessori al COGNOME, e condannò quest’ultimo a restituire a RAGIONE_SOCIALE quanto ottenuto in forza della sentenza di primo grado, ossia € 117.063,80 oltre accessori;
ha svolto difese, con controricorso, soltanto RAGIONE_SOCIALE, che ha pure depositato memoria;
a i sensi dell’art. 380 -bis .1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale :
considerato che
non vi è prova che la notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME si sia perfezionata, non essendo stata depositata la cartolina postale di ricevimento;
dunque, la notifica del ricorso, nei confronti del predetto, è da considerare non perfezionata, sicché occorre ordinare la rinnovazione dell’incombente, in alternativa alla produzione, nel medesimo termine assegnando di cui in
N. 3309/23 R.G.
dispositivo, della cartolina, se esistente, a comprova del perfezionamento della precedente od originaria notifica;
p. q. m.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando a parte ricorrente di procedere alla rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di NOME COGNOME entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, in alternativa alla produzione, nello stesso termine, della cartolina postale di ricevimento della prima notifica al medesimo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno