Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
sul ricorso 24224/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
– controricorrente –
COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-intimati – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1171/2021 depositata il 16/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/7/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza che si riporta in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti, tra l’altro, di NOME COGNOME, in quanto la notificazione del gravame nei confronti di costui, già litisconsorte necessario, non andata a buon fine né inizialmente né nell’ulteriore termine concesso dal decidente, non era stata ripresa, nel termine indicato da ultimo da SS.UU. 14594/2016, una volta cessata la sospensione dei termini processuali dovuta all’emergenza COVID. Più in dettaglio, il decidente, pur dando atto che a seguito della rinnovazione dell’originaria notifica ordinata all’udienza del 22.10.2019, l’appellante, notiziato del suo esito negativo in data 6.3.2020, si era astenuto dal procedere alla riattivazione del procedimento in considerazione della prossimità dell’udienza di comparizione prevista per il giorno 5.5.2020, nonché dell’emergenza pandemica nel frattempo in atto -che aveva indotto il Governo a disporre con decretazione in via d’urgenza la sospensione di tutti i termini processuali fino all’11.5.2020 -, ha tuttavia ritenuto di osservare a conforto del decisum che l’onere di riattivazione del
procedimento avrebbe dovuto decorrere o dal 28.4.2020, allorché il Presidente della Sezione aveva con proprio decreto differito la comparizione delle parti alla nuova udienza del 20.10.2020 ovvero una volta cessata la sospensione dovuta alla pandemia, nell’uno e nell’altro caso constando viceversa la totale inattività della parte.
Per la cassazione di detta sentenza l’impugnante svolge un solo motivo di ricorso, resistito dagli intimat i costituitisi, nell’inerzia degli altri intimati, con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo ricorso -ricorso che non incorre nella preclusione di principio fatta valere da NOME COGNOME, in quanto l’illustrazione del motivo compendia in maniera comprensibile le ragioni di doglianza -con cui si allega la violazione e falsa applicazione degli art. 153, comma 2 e 331 cod. proc. civ. ed ancora dell’art. 1 d.P.C.M. 26 aprile 2020 e degli art. 1 e 2 d.l. 16/05/2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 14 luglio 2020, n. 74 perché la Corte d’Appello si era pronunciata nei riferiti termini, quantunque sino alla data 3.6.2020, essendo precluso ogni spostamento fuori dalla regione di appartenenza, non era esperibile alcuna attività di ricerca, erano ravvisabili circostanze eccezionali in ragione delle quali sarebbe stata possibile la rimessione in termini, non sarebbe stato in ogni caso possibile osservare il termine di comparizione -è inammissibile per evidente difetto di specificità in quanto le declinate ragioni di lagnanza, tenuto conto del dictum impugnato, non hanno consistenza cassatoria.
La Corte d’Appello, si è visto, ha chiaramente sanzionato l’inerzia dell’impugnante dacché, pur prendendo atto delle difficoltà frapposte all’ordinaria attività processuale dall’emergenza pandemica, ha tuttavia esattamente regolato la specie al suo esame in chiara applicazione dei principi enunciati da ultimo da SS.UU. 14594/2016
ed in questa chiave non ha potuto che constatare che anche ad emergenza pandemica cessata il procedimento di notificazione non era stato debitamente ripreso dall’interessato, che, una volta avuto notizia dell’esito negativo della nuova notificazione a suo tempo ordinata dalla Corte d’Appello ed avvisato del differimento d’udienza pure nel frattempo disposto, si era astenuto dal procedere alla sua riattivazione restando del tutto inerte.
Ora le lagnanze esternate con il motivo insistono su considerazioni -che oltre ad essere smentite da considerazioni di segno opposto (l’attività processuale, ancorché si fosse dovuta svolgere fuori regione, poteva esperirsi a mezzo di un domiciliatario) -che oltre a non confrontarsi con le ragioni della decisione, interloquiscono su aspetti meritali incensurabili in questa sede (rimessione in termini) e mettono capo a conclusioni quanto meno discutibili sul piano processuale (l’inosservanza dei termini di comparizione non avrebbe comportato gli esiti esiziali del giudizio decretato in sentenza), finendo così per consegnare al motivo alla precoce prognosi della sua inammissibilità.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna delle parti resistente in euro 15200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 10.7.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME