Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6774/2021 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
Pec: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 2870/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/08/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME con ricorso ex art. 702 c.p.c. convenne il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE davanti al Tribunale di Napoli per sentir annullare il decreto ministeriale che gli aveva negato l’ammissione ai benefici di cui alla legge n. 302 del 1990 in favore RAGIONE_SOCIALEe vittime RAGIONE_SOCIALEa criminalità organizzata di stampo mafioso;
il Tribunale accolse il ricorso ritenendo l’estraneità del ricorrente ad ambienti criminali, sia di stampo camorristico sia di criminalità comune, e la non contestualità del delitto di cui era rimasto vittima, oltre che l’ esiguità RAGIONE_SOCIALEa pena inflittagli a seguito di reato di ricettazione, con quello di cui aveva in passato risposto;
a seguito di appello del RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2870 pubblicata in data 17/8/2020, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, ha accolto il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto , ha rigettato la domanda del COGNOME;
avverso la sentenza il COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
il RAGIONE_SOCIALE resta intimato;
il ricorso è assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis. 1 c.p.c.
il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato non al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE, ma presso l’RAGIONE_SOCIALE Distrettuale di Napoli , sicché la notifica è nulla; in base alla giurisprudenza di questa Corte ne è ammissibile la rinnovazione presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, ponendosi una
diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass., S.U., n. 608 del 15/1/2015); la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica è sanabile sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cass., L, n. 710 del 18/1/2016;Cass. 1, n. 6300 del 2/3/2023);
da quanto premesso discende la necessità di disporre l’ordine di rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE entro sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione