Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21286 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21286 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE
Opposizione agli atti esecutivi Rinnovazione della citazione per vizi della ‘ vocatio in ius ‘ – Sanatoria con effetto ‘ ex tunc ‘ – Verifica dell’osservanza del termine di venti giorni – Rilevanza dell’atto originario dichiarato nullo
R.G.N. 11729/2023
sul ricorso 11729-2023 proposto da:
COGNOME
Ud. 26/2/2025
COGNOME NOME, domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME Rep.
– ricorrente Adunanza camerale
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
Avverso la sentenza n. 690/2022, del Tribunale di Locri, depositata in data 27/11/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 26/2/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 690/22, del 27 novembre 2022, del Tribunale di Locri, che ha dichiarato tardiva l’opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE
Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di aver proposto opposizione avverso l’atto di precetto notificatole da RAGIONE_SOCIALE per un importo totale complessivo di €. 7.451,05 , fondato sul titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, asseritamente notificatole in data 9 giugno 2018 e non opposto.
L’iniziativa assunta dalla COGNOME era volta a conseguire – per quanto qui ancora di interesse – la declaratoria di nullità del precetto, per violazione dell’art. 654, comma 2, cod. proc. civ., essendo stata omessa qualsiasi indicazione relativa all’emissione del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, del quale era chiesto, comunque, dichiararsi l’inefficacia, oltre alla nullità della sua notificazione.
Rilevata dall’adito giudicante la nullità dell’atto di citazione, stante l’indicazione del Tribunale di Milano – anziché quello di Locri -nella sua intestazione, nonché l’evocazione della controparte in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso, la COGNOME provvedeva a rinnovare la notifica della citazione nei confronti della società opposta, come da ordine impartitole dal giudice.
Costituitasi in giudizio RAGIONE_SOCIALE la causa – dopo che era stato autorizzato lo scambio di memorie istruttorie – veniva immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281sexies cod. proc. civ., che interveniva nel senso dell’inammissibilità, per tardività, della proposta
opposizione, nella parte in cui essa veniva ricondotta alla previsione di cui all’art. 617 cod. proc. civ.
A giudizio, infatti, del Tribunale locrese l’opposizione doveva ritenersi tardiva, poiché notificata in data 14 ottobre 2021, ossia oltre il termine di venti giorni decorrente dalla notifica del precetto (avvenuta il 1° aprile 2021). In ogni caso, l’opposizione veniva ritenuta, comunque, infondata, quanto alla censura secondo cui il precetto sarebbe stato notificato al debitore privo della prescritta formula esecutiva. Riteneva, infatti, l’adito giudicante di dover aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo, rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore, determina una irregolarità formale del titolo medesimo, della quale l’opponente non può dolersi senza indicare – omissione ravvisata nel caso di specie – quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato.
Avverso la sentenza del Tribunale di Locri ha proposto ricorso per cassazione la Pugliesi, sulla base – come detto – di un unico motivo.
3.1. Il motivo si articola in due censure.
La prima denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 164 e 617 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata là dove ha ritenuto inammissibile, per tardività, l’opposizione agli atti esecutivi.
Assume la ricorrente che, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., nell’ipotesi di citazione affetta da nullità, il giudice – qualora la parte convenuta non si costituisca -deve disporre d’ufficio la rinnovazione dell’atto entro un termine perentorio. L’avvenuta rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della
domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Nella specie, quindi, il Tribunale di Locri avrebbe errato nel ritenere tardiva – rispetto alla notificazione del precetto, avvenuta il 1° aprile 2021 – la rinnovata notificazione della citazione, risalente al 14 ottobre 2021. Difatti, ai fini del rispetto del termine di venti giorni di cui al comma 1 dell’art. 617 cod. proc. civ., la sentenza impugnata avrebbe dovuto dare rilievo alla prima notificazione, quella relativa alla citazione dichiarata nulla (e poi rinnovata), datata 19 aprile 2021.
La seconda censura investe la motivazione aggiuntiva, sempre relativa all’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., ovvero quella con cui essa è stata ritenuta non fondata.
Si addebita alla sentenza impugnata di aver ‘confuso la dichiarazione di esecutorietà del decreto con l’apposizione della formula esecutiva, non considerando che si trattava e si tratta, come in rito, di menzioni differenti, con funzioni differenti e la cui omessa indicazione, anche di una sola di esse, determina la nullità del precetto’ .
È rimasta solo intimata RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto, quanto alla prima censura oggetto dell’unico motivo.
7.1. In via preliminare, deve essere evidenziato che, in relazione a tale censura, la ricorrente ha soddisfatto gli oneri di cui agli art. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.
Essa, infatti, ha provveduto ad indicare il contenuto della citazione originaria de l 19 aprile 2021 e del verbale d’udienza del 7 ottobre 2021, con cui il giudice dell’opposizione provvedeva a norma dell’art. 164, comma 2, cod. proc. civ., allegando al ricorso – quali documenti sub 2) e 3) – entrambi tali atti.
Ciò premesso , l’avvenuta rinnovazione della citazione, nulla per vizio della ‘ vocatio in ius ‘ ( adempimento espletato nel rispetto del termine a comparire fissato dal giudice), ha comportato – a norma dell’art. 164, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. – la sanatoria della stessa, con effetti ‘ ex tunc ‘, anche di natura processuale.
La tempestività dell’opposizione, dunque, andava valutata con riferimento alla notificazione della citazione originaria (avvenuta il 19 aprile 2021), sicché il termine di venti giorni di cui all’art. 617, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dalla notifica – del 1° aprile 2021 dell’atto di precetto, deve ritenersi, nella specie, rispettat o. Non rileva, infatti, che tale termine fosse ormai decorso in occasione della rinnovazione della citazione ordinata dal giudice: principio analogo, del resto, è stato enunciato, sebbene con riferimento a fattispecie diversa (ma assimilabile, quanto a rispetto di termini di decadenza per l’introduzione di una domanda) -tempestività della citazione in appello della quale era stata rinnovata la notificazione per vizio della ‘ vocatio in ius ‘ – da questa Corte (Cass. Sez. 1, sent. 2 maggio 2019, n. 11549, Rv. 65376701).
7.2. La seconda censura è, invece, inammissibile, giacché investe una statuizione quella di rigetto dell’opposizione ex art.
617 cod. proc. civ., pur ritenuta intempestiva – che neppure sarebbe stata da impugnare.
Difatti, qualora il giudice, ‘dopo una statuizione di inammissibilità’ – tale essendo, appunto, quella di intempestività dell’opposizione agli atti esecutivi -‘con la quale si è spogliato della « potestas iudicandi » in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito ‘ , dà luogo ad una situazione in presenza della quale la parte soccombente ‘non ha l’onere né l’interesse ad impugnare’, giacché ‘è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta « ad abundantiam » nella sentenza gravata’ (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2007, n. 3840, Rv. 595555-01).
Si tratta di principio, questo, ribadito più volte dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 2 maggio 2011, n. 9647, Rv. 616900; Cass. Sez. Un., sent. 17 giugno 2013, n. 15122, Rv. 626812-01; Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2015, n. 17004, Rv. 636624-01; Cass. Sez. 6-5, ord. 9 dicembre 2017, n. 30393, Rv. 646988-01), dalla quale non vi è ragione di discostarsi.
In conclusione, il ricorso va accolto, in relazione alla prima censura dell’unitario motivo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Locri, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Locri, in persona di diverso magistrato, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della