Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22210 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22210 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3881 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e dall ‘avvocato NOME COGNOME domiciliata presso quest’ultimo ;
ricorrente
contro
COGNOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME;
NOME
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 3933/2022 depositata il 3 novembre 2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
─ Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel giudicare dell’appello di Poste Italiane avverso sentenza del Giudice di pace di Arienzo, lo ha dichiarato improcedibile.
Ha rilevato che a seguito della notifica a mezzo PEC, in data 3 settembre 2019, di un primo atto di impugnazione, cui non era seguita la costituzione in giudizio, Poste Italiane aveva provveduto a una seconda notificazione dell’atto di appello in data 30 settembre 2019, costituendosi, poi, il successivo 9 ottobre.
Secondo il Tribunale, il termine per la costituzione era decorso dalla prima notifica, non essendo applicabile, nella fattispecie, il principio che riconosce alla parte costituitasi tardivamente o che abbia comunque proposto un ‘ impugnazione affetta da una causa di inammissibilità, la possibilità di proporre una seconda impugnazione, sempre che la stessa sia tempestiva e purché non sia intervenuta una declaratoria di improcedibilità o di inammissibilità della prima. Il Giudice di appello ha evidenziato, in proposito, che tale regola operava con riferimento alla proposizione di un secondo gravame, essendo inidonea, a tal fine, la mera rinotifica della medesima impugnazione: e nella circostanza ha esposto il Tribunale l’impugnazione di Poste Italiane notificata il 30 settembre 2019 era identica, anche nella data di prima udienza, a quella del 3 settembre 2019.
2 . ─ Avverso la sentenza Poste Italiane ricorre per cassazione, facendo valere un solo motivo di impugnazione. Resiste con controricorso NOME COGNOME che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c.. Sostiene che fin quando non sia intervenuta la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’appello, la mera pendenza della precedente impugnazione non preclude la valida rinnovazione della stessa o la proposizione di una seconda impugnazione, di contenuto identico o anche diverso dalla prima.
2. Il motivo appare fondato.
E’ risalente, nella giurisprudenza della Corte, l’insegnamento , tratto dal disposto dell’art. 358 c.p.c., per cui il diritto d’impugnazione si consuma solo dopo che sia intervenuta una pronuncia di improcedibilità o di inammissibilità, onde è ammissibile il ricorso per cassazione proposto nei termini dopo la notifica di altro ricorso, di identico contenuto, non depositato, di cui non sia stata dichiarata l’improcedibilità (Cass. 26 maggio 1981, n. 3466; Cass. 3 novembre 1984, n. 5577) o l’inammissibilità ( sent. ult. cit.); in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è dunque consentita la proposizione di impugnazione di contenuto anche identico, in sostituzione della precedente (Cass. 23 gennaio 1998, n. 643; Cass. 27 ottobre 2005, n. 20912; Cass. 2 maggio 2007, n. 10099). In particolare, la notifica della citazione in appello, non seguita da iscrizione della causa a ruolo, non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza -al tempo della proposizione della seconda impugnazione -di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione, di contenuto identico o diverso, in sostituzione della precedente viziata, purché il relativo termine non sia decorso (Cass. 12 novembre 2010, n. 22957).
Vero è che, secondo Cass. 4 febbraio 2016, n. 2165, la regola dettata dall’art. 348, comma 1, c.p.c., secondo cui la mancata costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 165 c.p.c., determina automaticamente l’improcedibilità dell’appello, non esclude che la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità, essendo invece incongrua una nuova notifica della originaria impugnazione. Ma è anche vero che, nella sostanza, la « mera rinotifica della medesima
impugnazione », altro non è che la proposizione di una impugnazione identica a quella precedente: tanto più in una situazione quale quella qui in esame, segnata dalla mancata instaurazione del procedimento avanti al giudice di appello (con relativa costituzione da parte dell’appellante) a seguito della prima notifica: situazione, questa, in cui non può quindi neppure farsi questione del rinnovo del gravame nell’ambito di un procedimento già pendente avanti a quel giudice. Ciò posto, l’art. 358 c.p.c. non limita la riproposizione dell’appello al caso in cui il secondo gravame abbia contenuto diverso rispetto al primo, onde è da confermare l’indirizzo che ammette la nuova impugnazione anche quando questa sia identica alla precedente.
-La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Tribunale che regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di altro magistrato, il quale pronuncerà sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione