Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9884 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9884 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13829/2022 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e d all’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
APPELLO -IMPROCEDIBILITÀ -RIMESSIONE IN TERMINI
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE IN RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal l’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO e da ll’AVV_NOTAIO
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza n. 1423/2022 del la CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il giorno 3 maggio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
la decisione in epigrafe indicata ha dichiarato improcedibile l’appello interposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Milano (n. 4928/2020), di rigetto della domanda di risarcimento dei danni (lesioni personali da utilizzo di ascensore montacarichi) patiti in conseguenza del sinistro occorso il 9 novembre 2020, formulata, per differenti titoli di responsabilità, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (in corso di causa, divenuta RAGIONE_SOCIALE), della RAGIONE_SOCIALE s.r.l. e della RAGIONE_SOCIALE ( lite pendente, per mutamento denominazione sociale: RAGIONE_SOCIALE), con conseguente assorbimento delle domande di manleva e di regresso spiegate dalle convenute nei riguardi di terzi chiamati in causa;
per quanto ancora qui d’interesse, la Corte d’appello ambrosiana ha rilevato la tardiva iscrizione a ruolo della causa (avvenuta il giorno 26 febbraio 2021, a fronte di una citazione notificata in data 1° ottobre 2020), disattendendo l’istanza di rimessione in termini dell’appellante, sul rilievo della imputabilità a tale parte del mancato perfezionamento dell’iscrizione a ruolo effettuata in forma telematica e del ritardo nella proposizione dell’istanza ex art. 153 cod. proc. civ.;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi ad un motivo; resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
non svolgono difese in grado di legittimità RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE;
la controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
r.g. n. 13829/2022 Cons. est. NOME COGNOME
Considerato che
l’unico motivo censura la dichiarata improcedibilità dell’appello per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 153, secondo comma, e 348, primo comma, cod. proc. civ.; art. 16bis, settimo comma, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; art. 13, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 4419; art. 24 Cost.; art. 2, sesto comma, d.l. 8 marzo 2020, n. 11);
parte ricorrente deduce, in sintesi, la non imputabilità a sé del mancato perfezionamento del deposito telematico dell’iscrizione a ruolo (comunque effettuato nel termine di legge, e reiterato innumerevoli volte) ascrivibile ad un « fatal error » del sistema informatico, e la tempestività dell ‘istanza di rimessione in termini, considerato l’obbligo, a far data dal giorno 8 marzo 2020, del deposito degli atti in forma telematica e la derivante impossibilità del deposito cartaceo del ricorso ai fini della iscrizione a ruolo e della richiesta di rimessione in termini;
il motivo è inammissibile;
a suffragio della statuita improcedibilità, la gravata pronuncia ha:
(i) ritenuto l’imputabilità del mancato perfezionamento del deposito (per la causale « indice busta non trovato ») ad un errore del difensore dell’appellante (qui ricorrente), errore presuntivamente desunto dalla reiterazione dei messaggi di identico contenuto negativo in risposta ai dieci tentativi di deposito (dal 9 ottobre 2020 al 7 dicembre 2020) e dalla inverosimiglianza del protrarsi per un così lungo lasso di tempo di problemi tecnici del sistema;
(ii) in ogni caso, pur ipotizzando la non imputabilità all’appellante del mancato perfezionamento del deposito, ha ravvisato un « cospicuo ritardo » nel la proposizione dell’istanza di rimessione in termini, per essere il difensore sin dal primo infruttuoso tentativo di deposito (risalente al 9 ottobre 2020) « nelle condizioni di attivarsi per superare l’impedimento alla sua costituzione » mercé telefonate alla cancelleria
r.g. n. 13829/2022 Cons. est. NOME COGNOME
oppure inoltro di « istanza di autorizzazione al deposito cartaceo », quest’ultima avanzata soltanto con mail ricevuta dall’ufficio giudiziario il 12 febbraio 2021;
tanto precisato, la doglianza del ricorrente in ordine all’imputabilità del mancato perfezionamento si rivela assertiva ed assiomatica, basata sulla mera qualificazione del messaggio « indice busta non trovato » come un « fatal error » del sistema, ma soprattutto priva di qualsivoglia considerazione critica del ragionamento presuntivo svolto dal giudice territoriale, sopra riassunto sub (i): sicché in parte qua il motivo non soddisfa l’onere di specificità prescritto dall’art. 366, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. e non configura una censura precisa, puntuale e pertinente della ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass., Sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass. 24/02/2020, n. 4905);
circa l’intempestività della istanza di rimessione in termini, la Corte d’appello ha considerato non immediata la reazione dell’appellante, dacché, pur consapevole dell’esito negativo della tentata iscrizione a ruolo sin dal 9 ottobre 2020, inerte, per quattro mesi (sino al 9 e al 12 febbraio 2021) nel compimento di attività (telefonate alla cancelleria, invio a mezzo mail di istanza di autorizzazione al deposito cartaceo) finalizzate a superare l’impedimento alla costituzione e, soprattutto, pienamente espletabili in tempi ben più celeri;
così ragionando, il giudice territoriale, muovendo da premesse in iure corrette (sulla necessità che l’istanza di rimessione in termini venga avanzata in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, cfr., da ultimo, Cass. 12/01/2024, n. 1348; Cass. 21/11/2023, n. 32296; Cass. 11/11/2020, n. 25289), ha operato un apprezzamento di fatto sulla ricorrenza dei presupposti di operatività della fattispecie disegnata dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (la quale richiede una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere
dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà: Cass., Sez. U, 04/02/2021, n. 2610; Cass., Sez. U, 04/12/2020, n. 27773);
si tratta di una valutazione tipicamente riservata al giudice di merito, qui argomentata in maniera logica e coerente; pertanto, non inficiata dalle anomalie motivazionali (invero nemmeno adombrate dal ricorrente) per cui essa è sindacabile in sede di legittimità ai sensi (e nei circoscritti limiti) di cui all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. (Cass. 19/05/2022, n. 16238);
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue la soccombenza con liquidazione operata secondo tariffa ed attribuzione di maggior compenso alla parte controricorrente che ha depositato memoria illustrativa in vista dell’adunanza camerale di trattazione;
a ttesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, com ma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a nor ma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla integrale refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: in euro 4.000 per compensi professionali in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di RAGIONE_SOCIALE; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; in euro 4.000 per compensi
r.g. n. 13829/2022 Cons. est. NOME COGNOME
professionali in favore di RAGIONE_SOCIALE; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di RAGIONE_SOCIALE; in euro 4.000 per compensi professionali in favore di RAGIONE_SOCIALE; in euro 5.000 per compensi professionali in favore di RAGIONE_SOCIALE; oltre, per ciascuna parte controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge;
a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione