SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 53 2026 – N. R.G. 00000619 2023 DEPOSITO MINUTA 26 01 2026 PUBBLICAZIONE 26 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente Relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.° 619/2023 R.G., posta in decisione all’udienza ex art. 352 c.p.c.
del 17.12.2025, promossa
da
in persona del suo titolare
corrente in Lonigo (INDIRIZZO), INDIRIZZO (
,
,
elettivamente domiciliata in Este INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale
dellAVV_NOTAIO, C.F.
, del foro di Padova che lo
rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce all’atto di citazione in
opposizione
a
decreto
ingiuntivo
(telefax
NUMERO_TELEFONO.NUMERO_TELEFONO,
PEC
.
APPELLANTE
C.F.
P.
C.F.
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dello in persona, anche disgiuntamente, dei soci AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO del foro di Brescia per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 311672022 del Tribunale di Brescia Seconda Sezione Civile, del 27.12.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
‘Voglia la Corte d’Appello adita, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Brescia, n. 3116/2022, AVV_NOTAIO, ed in accoglimento del presente appello:
In via preliminare:
– Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 153, comma 2, cpc, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria per la rimessione in termini per gli adempimenti di cui all’iscrizione a ruolo, eo per l’effetto dichiari tempestiva l’iscrizione a ruolo effettuata in data 21.04.2021 con riferimento al giudizio RG 4834/2021 del Tribunale di Brescia, dichiarando quindi l’erroneità del provvedimento di improcedibilità dell’azione, proseguendo la valutazione nel merito del presente contenzioso dinnanzi a questa stessa Corte d’Appello.
In via preliminare subordinata:
– Accertata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 153, comma 2, cpc, previo ogni opportuno provvedimento e declaratoria per la rimessione in termini per gli adempimenti di cui all’iscrizione a ruolo, eo per l’effetto dichiari tempestiva l’iscrizione a ruolo effettuata in data 21.04.2021 con riferimento al giudizio RG 4834/2021 del Tribunale di Brescia, dichiarando quindi l’erroneità del provvedimento di improcedibilità dell’azione, rimettendo la causa dinnanzi al Tribunale di Brescia per lo svolgimento del merito del presente contenzioso a mente della previsione dell’art. 354, comma 2, cpc.
In via principale:
Nel merito:
Revocarsi, annullarsi o comunque dichiararsi l’inefficacia del decreto ingiuntivo n.2360/2020 ing. – RG n. 5268/2020 del 11/6/2020 emesso dal Tribunale di Brescia poiché infondato, ingiusto e illegittimo e per l’effetto condannare l’appellata alla restituzione a di tutto quanto versato in adempimento
della sentenza di prime cure;
In subordine
– Accertarsi e dichiararsi che la quota capitale residua di € 1.114,65 di cui alla fattura
981/2018 è stata saldata da
pertanto il debito è estinto;
– accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto da
a
per
spese di spedizione, poiché espressamente poste a carico di
a mezzo della
clausola ‘franco cantiere’ e per l’effetto revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e
rigettarsi tutte le
domande formulate da
.
In via ulteriormente subordinata
– Accertarsi e dichiararsi che la quota capitale residua di € 1.114,65 di cui alla fattura 981/2018 è stata saldata da pertanto il debito è estinto; al pagamento delle spese di spedizione, accertarsi e dichiararsi l’intervenuta prescrizione dello stesso
– nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuto il diritto di per decorrenza del termine annuale di cui all’art. 2951 c.c.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e onorari di causa determinati secondo i parametri del D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, ciò per entrambi i gradi di giudizio e restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado’.
Per parte appellata:
‘Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis, previa ogni altra opportuna declaratoria nel merito e di legge, così giudicare:
in via principale: respingere i motivi tutti di gravame siccome inammissibili e infondati in fatto e in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 3116/22 ord. del Tribunale di Brescia. Vinte le spese di causa.’
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n.° 2360/20 emesso l’11 giugno 2020 e notificato il 16 giugno
2020, il Tribunale di Brescia ingiungeva a titolare della ditta individuale
il pagamento in favore della ricorrente
della
somma di € 5.149,31 (oltre ad interessi e spese), a saldo (al netto dell’acconto versato di € 2.211,56) del prezzo di vendita di materiali edili e del relativo costo di spedizione, come da fattura 31 agosto 2018 n.° 981 dell’importo di € 7.360,87. L’ingiunto, con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 27 luglio 2020, proponeva opposizione avverso l’ingiunzione e chiedeva la revoca o l’annullamento del decreto ingiuntivo deducendo di nulla dovere a in quanto: 1) il saldo del materiale (€ 1.114,65) era già stato pagato; 2) il costo della spedizione (€ 4.034,66) era a carico del venditore in quanto pattuito franco cantiere o, in subordine, il relativo credito è estinto per prescrizione ex art. 2951 c.c. essendo il trasporto avvenuto il 21 e 27 agosto 2018.
L’opponente, notificato il 27 luglio 2020 l’atto di citazione e fissata l’udienza di prima comparizione per il giorno 14 gennaio 2021, non iscriveva la causa a ruolo nel termine di 10 giorni dalla notifica come previsto dall’art. 165 c.p.c., né, in seguito, entro l’udienza (non tenutasi, nessuno essendosi costituito e non essendo perciò stata la causa iscritta a ruolo) del 14 gennaio 2021.
Solo dopo avere ricevuto, il 13 aprile 2021, la notifica del precetto per pagamento del credito portato dal decreto ingiuntivo dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., il 21 aprile 2021 il difensore AVV_NOTAIO presentava nota di iscrizione della causa a ruolo ed il giorno successivo, depositava istanza ex art. 153 c.c. di rimessione in termini per l’iscrizione e di dichiarazione, per l’effetto, di tempestività dell’iscrizione già eseguita il 21 aprile 2021 o di autorizzazione, in subordine, a nuova iscrizione e di fissazione da parte del giudice dell’udienza di prima comparizione con termine per la nuova notificazione al convenuto opposto; il 6 maggio 2021, inoltre, presentava istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.
Fissata udienza per discussione delle istanze di rimessione in termini e di sospensione
di esecutività, la società opposta si costituiva chiedendo il rigetto delle stesse.
In esito all’udienza del 27 maggio 2021 le istanze dell’opponente erano state rigettate. Con sentenza n.° 3116/2022, pubblicata in data 27.12.2022 il Tribunale dichiarava improcedibile l’opposizione proposta da titolare della ditta individuale
e lo condannava al pagamento in favore dell’opposta
delle spese di lite
La sentenza era gravata da
titolare della ditta individuale
a cui resisteva,
All’udienza ex art. 352 c.p.c. del 17.12.2025 la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel non concedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per l’iscrizione a ruolo della causa. Sostiene che il giudice di primo grado non avrebbe considerato che l’improvviso aggravamento delle condizioni di salute del difensore dopo l’intervento chirurgico di fine luglio 2020, era stata una circostanza del tutto eccezionale e imprevedibile in quanto non collegata, in alcun modo, con la patologia diagnosticata.
Quanto al rilievo mosso dal Tribunale per l’imprudenza ravvisabile nell’aver accettato di l’incarico dal cliente, mentre era da lungo tempo ricoverato in ospedale e nell’aver effettuato la notifica dell’atto di citazione in opposizione a ridosso dell’intervento chirurgico confidando di poter eseguire l’incombente della iscrizione a ruolo in totale autonomia, deduce che non vi era stato alcun difetto organizzativo perché lo RAGIONE_SOCIALE del difensore non era strutturato, in alcun modo, potendo contare solamente su una collaboratrice esterna.
Con il secondo motivo chiede che la sentenza di primo grado sia riformata nel capo in cui si è esclusa la rimessione in termini con la motivazione che l’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere compiuta quanto meno nel termine di 10 giorni dalla cessazione dell’impedimento, mentre nel caso di specie, erano trascorsi quattro mesi.
Deduce l’appellante che l’art. 153 c.p.c. non prevede alcun termine entro cui proporre l’istanza e che, comunque, il lasso di tempo intercorso avrebbe dovuto essere valutato in relazione alla forzata inattività totale dei sette mesi precedenti.
Con il terzo motivo ripropone le difese nel merito dell’opposizione chiedendo che la Corte si pronunci al riguardo.
Nello specifico, quanto dovuto a saldo per la fornitura del materiale inerte, pari a € 1.114,65, sarebbe già stato pagato, senza però che sia prodotta la relativa ricevuta.
Quanto al costo del trasporto, sostiene che gli accordi intercorsi fra le parti prevedevano che rimanesse a carico della venditrice
Il relativo diritto, in ogni caso, sarebbe prescritto ai sensi dell’art. 2951 c.c
—
I motivi possono essere trattati congiuntamente perché attengono alla medesima ratio decidend i e sono tutti infondati.
Sul punto, la Corte osserva come la sentenza del Tribunale sia stata e chiara ed esaustiva in merito alla decisione di rigettare la richiesta di rimessione in termini.
Il Tribunale ha, infatti, esattamente ritenuto evidente che le condizioni di salute del difensore, non erano tali da ad integrare un fatto ostativo assoluto e incolpevole dovendosi avere riguardo anche alla diligente organizzazione di mezzi e persone dello RAGIONE_SOCIALE professionale alla quale il professionista è tenuto e quindi, all’ordinata attività di segreteria, alla registrazione delle scadenze, alle istruzioni da impartire a personale, collaboratori, colleghi di RAGIONE_SOCIALE o eventuali sostituti.
Ciò, tanto più appare da esigersi proprio considerando che la redazione dell’atto di citazione in opposizione e la notificazione sono avvenuti lavorando dall’ospedale dove da lungo tempo già era ricoverato, prima in reparto ordinario e poi in rianimazione, per grave e rara patologia autoimmune e che la stessa assunzione dell’attività difensiva conseguente alla notifica al cliente di ingiunzione di pagamento e da svolgersi in tale situazione personale, è di per sé imprudente.
Al riguardo, il Collegio osserva che lo RAGIONE_SOCIALE, risulta composta dal predetto AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (cfr.: estratto sito internet sub doc 3) .
Invero, la costituzione dell’attore e l’iscrizione della causa a ruolo, costituisce attività della quale abitualmente è incaricato o agevolmente può essere incaricato il personale di segreteria.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie neppure dopo la cessazione dell’impedimento o del suo carattere di assolutezza (l’avvocato è stato dimesso una prima volta il 6 novembre 2020, e di nuovo è stato ricoverato d’urgenza nel dicembre 2020 per poi riprendere almeno parzialmente l’attività professionale secondo quanto afferma l’interessato medesimo – a gennaio 2021: al più tardi da tale periodo deve ritenersi senz’altro escluso che si versi in situazione di assoluto impedimento) è stata richiesta la rimessione nei termini e si è proceduto all’iscrizione tardiva della causa di opposizione, e ciò è avvenuto solo a distanza di 4 mesi dalla dichiarata ripresa dell’attività lavorativa ed a seguito della notifica, il 13 aprile 2021, del
precetto fondato sul decreto ingiuntivo dichiarato nel frattempo definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c..
Come esattamente rilevato dal Tribunale, seppure l’art. 153 comma 2 c.p.c. non preveda espressamente un termine per la presentazione dell’istanza, deve logicamente ritenersi che il termine esista, decorra dalla cessazione dell’impedimento e sia pari e non superiore a quello originariamente previsto per il compimento dell’atto di cui si tratta, o che, comunque, l’interessato sia tenuto ad attivarsi con tempestività non appena cessato l’impedimento (cfr. Cass. n.° 25289/2020; Cass. n.°22342/2021).
In conclusione, l’appello di
titolare della ditta individuale
è rigettato, così confermando la sentenza appellata.
La soccombenza della parte appellante
titolare della ditta individuale
comporta la condanna della stessa, alla rifusione spese del presente grado in favore di che si liquidano, tenuto conto del valore indeterminabile della causa di complessità bassa, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile definitivamente pronunciando sull’appello proposto da titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n.° 311672022 del Tribunale di Brescia del 27.12.2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
– rigetta l’appello:
– condanna
titolare della ditta individuale
a pagare in
favore di
le spese del presente grado liquidate in complessivi €
6.946,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di RAGIONE_SOCIALE della controversia, € 1.418,00 per la fase
introduttiva del giudizio ed € 3.470,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario
IVA e CPA, come per legge:
dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante
titolare della ditta individuale l’onere del pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME