Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6455 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6455 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2026
Ad. 6/02/2026
Oggetto: RIMESSIONE IN TERMINI PER APPELLO C.C. 31/3/2022
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1152/23 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche quali procuratrici generali di NOME COGNOME, con AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 172/2022 della Corte d’appello di Caltanissetta, depositata il 26 maggio 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La parte ricorrente rappresenta di essere stata impossibilitata a recarsi presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, proprio difensore, in quanto, con ordinanza contingibile ed urgente del 04.03.2021, a causa dell’elevato numero di contagi durante la pandemia di Covid-19, il comune di Riesi veniva dichiarato zona rossa dal 6 al 22 marzo 2021. In base all’ordinanza le attività autorizzate all’apertura al pubblico erano ‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e generi RAGIONE_SOCIALE‘, indicate dall’art. 1 del la
predetta : ch e, quindi , non comprendeva gli studi professionali. In osservanza alle disposizione dell’ordinanza predetta, lo studio dell’AVV_NOTAIO era chiuso al pubblico e pertanto la parte assume di essere stata impossibilitata a ivi recarsi per ritirare il fascicolo e tutta la documentazione inerente il procedimento di primo grado, definito con sentenza che, in accoglimento delle domande di parte attrice, lo aveva condannato al pagamento della somma di € 10.00 0,00, nonché a provvedere ai necessari interventi in ordine alla messa in sicurezza di una cava, oltre al pagamento delle spese processuali. La parte asseriva di essersi recata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in data 23.03.2021, il primo giorno successivo alla zona rossa, apprendendo della notifica via pec della sentenza in data 11.02.2021. In data 24.03.2021, conferiva incarico al nuovo legale al fine di provvedere all’appello dell’impugnata sentenza previa istanza di rimessione in termini, ormai spirati.
La Corte di appello, con sentenza del 26.05.2022, non notificata, dichiarava inammissibile l’appello ritenendolo tardivo e dunque non meritevole di accoglimento l’istanza di rimessione in termini.
Ricorre quindi il COGNOME in cassazione , fondando il gravame su due motivi, mentre le altre parti resistono con unico controricorso, e successivamente hanno altresì depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo si denuncia ‘VIOLAZIONE DELL’ART. 360 C.P.C N. 3 IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 153 cpc IN RELAZIONE Gli artt. 1 lett. a, b, c, d, e dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana del 04.03.2021’.
Secondo l’impugnata sentenza gli studi collocati nella c.d. ‘zona rossa’ durante l’epidemia COVID potevano svolgere la loro attività e il ricorrente avrebbe potuto ivi recarsi se munito di autocertificazione.
In realtà, ad avviso del ricorrente, gli studi professionali non erano ricompresi fra le attività autorizzate, e in ogni caso la circolazione era consentita solo per motivi di lavoro, acquisto di beni di prima necessità, motivi sanitari e per stato di necessità imprevisto ed improcrastinabile.
Pertanto, l’essersi recato il ricorrente presso uno studio legale solo dopo la cessazione dell’efficacia della c.d. ‘zona rossa’ non gli era imputabile ai sensi dell’art. 153 cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Come noto, allorché una pronuncia si fondi su plurime rationes decidendi, la relativa impugnazione deve riguardare tutte le stesse affinché non si formi il giudicato su quelle eventualmente non impugnate, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse (tra moltissime: Cass. 13880/2020).
È quanto accade nella specie, in cui il ricorrente, a fronte di due distinte rationes della pronuncia impugnata, col ricorso in esame ne attinge solo una.
Infatti , la sentenza impugnata non solo giustifica la reiezione della richiesta di rimessione in termini rispetto al termine per l’impugnazione in quanto ritiene che l’attività professionale si poteva svolgere regolarmente e il COGNOME, per sua parte, avrebbe potuto recarsi presso gli studi legali con apposita autocertificazione, ma altresì ritiene che la proposizione dell’appello poteva essere garantita telematicamente, ai sensi del d.l. n. 179/2012.
Quanto alla prima delle ragioni della decisione, già potrebbe rilevarsi che l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana in effetti consentiva gli spostamenti per ragioni di lavoro, per cui quantomeno il legale avrebbe potuto recarsi egli presso il cliente; e che, in ogni caso, si trattava di uno spostamento giustificato dall’esigenza di osservare un termine perentorio, equiparabile a una situazione di necessità.
In via dirimente, peraltro, si rileva che la seconda di dette ragioni della decisione, che è di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, non è stata minimamente attinta dal motivo e, dunque, sul punto si è formato il giudicato: con conseguente inammissibilità della doglianza, limitata alla sola prima delle ragioni appena viste.
Col secondo mezzo si deduce ‘VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ART. 360 C.P.C. COM. 1 NR. 3 PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 92 CPC’.
Senza recedere dal precedente motivo, il ricorrente ritiene altresì l’erroneità della statuizione sulle spese, in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto quantomeno compensare le spese alla luce delle risultanze istruttorie.
2.1. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 2, cod. proc. civ.
Lo stesso, in disparte la sua estrema genericità per limitarsi a far riferimento alle ‘risultanze istruttorie’, configura un inesistente diritto alla compensazione delle spese, che invece -in base ad un granitico orientamento di legittimità – dipende da una scelta discrezionale (da motivarsi solo in caso di compensazione e non in quello, inverso, di applicazione ordinaria del normale criterio della soccombenza) del giudice al lume del disposto di cui all’art. 92 cod. proc. civ..
Non sussistono gli estremi della pure invocata condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., siccome la condotta processuale dell’odierno ricorrente non può dirsi improntata a dolo o colpa grave, viepiù in ragione della peculiarità del contesto in cui andava proposto l’appello.
In definitiva, il ricorso è inammissibile, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono in capo al ricorrente presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.100,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, iv.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l’obbligo, in capo al ricorrente, di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 6 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME