Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28533 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28533 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/10/2025
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 22/10/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 20355/2023
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20355 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
DI CHIRICO NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona dei rappresentanti per procura NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torino n. 3894/2023, pubblicata in data 11 ottobre 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha pignorato, in danno di RAGIONE_SOCIALE, i crediti vantati da quest’ultima nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. La società debitrice esecutata ha proposto opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
L’opposizione è stata parzialmente accolta dal Giudice di Pace di Torino, che ha altresì condannato l’opposta COGNOME alla restituzione, in favore della società opponente, della differenza tra l’importo frattanto ricevuto a soddisfazione delle sue ragioni e quello ritenuto effettivamente dovuto.
Il Tribunale di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, per difetto di integrità del contraddittorio (non essendo stati evocati in giudizio i terzi pignorati), rimettendo le parti davanti al giudice di pace, anche con riguardo alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della sentenza di primo grado ed alla liquidazione delle spese processuali delle precedenti fasi del giudizio.
Ricorre la COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice a quo, sebbene abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado (per pretermissione di terzi pignorati, litisconsorti necessari) e rimesso la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio ex art. 354, co. 1, c.p.c., omesso, in violazione dell’ art. 112 c.p.c., di pronunciarsi sulla domanda proposta dall’appellante, odierna ricorrente, con l’atto d’appello, e diretta alla condanna dell’appellata, odierna intimata, alla restituzione dell’importo a
Ric. n. 20355/2023 – Sez. 3 – Ad. 22 ottobre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7
quest’ultima, dall’odierna ricorrente, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado ».
Il motivo è fondato.
1.1 La censura, benché formulata in termini di ‘ omissione di pronuncia ‘ sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, viene esplicitata in modo sufficientemente chiaro, nello svolgimento argomentativo del motivo di ricorso, come contestazione della parte della sentenza impugnata (testualmente riproAVV_NOTAIOa, tra l’altro, nel ricorso) con cui il tribunale ha affermato: « La richiesta di restituzione delle somme già corrisposte dovrà essere valutata all’esito del giudizio di rinvio non potendo il giudice dell’appello pronunciarsi nel difetto di contradditorio correttamente instaurato tra le parti ».
È, quindi, evidente -ed è del resto adeguatamente chiarito nel motivo di ricorso -che la ricorrente si duole di tale ‘ rimessione ‘, assumendo che essa si concretizz i in una ‘ omessa pronuncia ‘ da parte del giudice di appello, proprio perché quest’ultimo ha in realtà rinviato al giudice di primo grado la valutazione e la pronuncia sulla domanda restitutoria, invece di provvedervi egli stesso.
1.2 Nel merito, poi, il motivo di ricorso è da ritenere fondato. Non coglie nel segno il rilievo del tribunale, secondo cui il giudice d’appello non potrebbe pronunciarsi sulla richiesta di restituzione delle somme già corrisposte, in esecuzione della sentenza di primo grado, « per difetto di contradditorio correttamente instaurato tra le parti ».
Il difetto di contraddittorio impedisce al giudice di secondo grado di pronunciare egli stesso sulla domanda originariamente promossa e decisa a contraddittorio non integro, cioè, nella specie, sull’opposizione all’esecuzione, ma non gli impedisce affatto di pronunciarsi sugli effetti della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado, da esso stesso pronunciata, nei
rapporti tra le (sole) parti che hanno partecipato al giudizio in concreto definito con la predetta sentenza nulla.
Orbene, l’effetto della dichiarazione della nullità della sentenza di primo grado, pronunciata a contraddittorio non integro, è, inevitabilmente, la caducazione di tutti i suoi effetti che, di conseguenza, anche ai sensi dell’art. 336 c.p.c., fa venire meno la causa del pagamento delle somme oggetto di condanna e ne impone la restituzione immediata.
Né potrebbe ritenersi necessario il passaggio in giudicato della decisione di appello, a tal fine.
La dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado è una pronuncia equiparabile alla sua riforma; anzi, in tal caso la caducazione della pronuncia è ancor più radicale.
Di conseguenza, il diritto alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della decisione annullata non può ritenersi subordinato al passaggio in giudicato della decisione di appello, esattamente come avviene per la riforma integrale, con rigetto della domanda, della sentenza di condanna di primo grado in sede di gravame.
L’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, cui va certamente dato seguito, infatti, è nel senso per cui, dopo la riforma degli artt. 282 e 336 c.p.c. operata con la legge n. 353 del 1990, non è più necessario il passaggio in giudicato, ai fini dell’ese cutività della sentenza di appello di riforma di quella di condanna in primo grado, di modo che tutti i suoi effetti (anche l’effetto cd. espansivo esterno di cui all’art. 336 c.p.c.) devono ritenersi operare immediatamente, dal momento della sua pronunzia (cfr. in proposito, ex multis : Cass., Sez. L, Sentenza n. 8745 del 27/06/2000: « l ‘art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione introAVV_NOTAIOa dalla legge 26 novembre 1990 n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato della sentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltanto la caducazione immediata della sentenza riformata, le cui
statuizioni vengono sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma, ma altresì l’immediata propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata» ; nel medesimo senso, anche con riguardo all’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo: Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 27131 del 25/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 637 del 14/01/2005; Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005; Sez. L, Sentenza n. 9626 del 20/05/2004; Sez. L, Sentenza n. 5323 del 05/03/2009).
Poiché, nella specie, la domanda di restituzione delle somme pagate in attuazione della sentenza di condanna di primo grado era stata proposta nel giudizio di secondo grado, il giudice di appello avrebbe dovuto decidere in ordine a tale domanda e non avrebbe potuto rimettere la decisione a quello di rinvio. Di conseguenza, il motivo di ricorso in esame va accolto e la decisione impugnata, sul punto, cassata, dovendosi a tanto provvedere in sede di rinvio.
Con il secondo motivo « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c., viene denunciata la nullità della sentenza impugnata per avere il giudice a quo – in violazione dell’ art. 112 c.p.c. e del principio di diritto che vuole che, ove dichiari la nullità della sentenza di primo grado e rimetta la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c. per l’integrazione del contraddittorio, il giudice di secondo grado debba pronunciarsi sulle spese di lite ponendole a carico della parte ‘soccombente’ che ‘ha dato causa alla nullità’ (Cass. 11865/21; 10485/22; Cass. 17255/22; Cass. 14495/17) -illegittimamente omesso di pronunciarsi con riguardo alle spese e compensi di lite di primo e secondo grado e, del pari illegittimamente, demandato al giudice di primo grado ex art. 354, comma 1, c.p.c. di pronunciarsi al detto riguardo nonché per aver illegittimamente affermato
che dette spese dovessero regolarsi ‘in considerazione dell’esito complessivo del giudizio’ ».
Con il terzo motivo « in riferimento all’ art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in via subordinata, viene censurata la sentenza impugnata per violazione dell’ art. 91 c.p.c. per avere il giudice a quo, con la sentenza che ha definito il giudizio svoltosi dinanzi a sé, mandato esente la parte soccombente che ha ‘dato causa alla nullità’ della sentenza di primo grado – da spese e compensi del doppio grado ».
Il secondo e il terzo motivo sono connessi logicamente e giuridicamente e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente.
Essi sono manifestamente fondati.
La ricorrente, nella sostanza, si duole della mancata regolamentazione, da parte del giudice di appello, delle spese del doppio grado del giudizio, all’esito della dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, avendo il tribunale illegittimamente rimesso tale regolamentazione all’esito definitivo del giudizio, dopo la rimessione della causa al primo giudice (giudice di pace).
La decisione impugnata, sul punto, non risulta conforme ai consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, secondo i quali « il giudice d ‘ appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell ‘ art. 354 c.p.c., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l ‘ irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024; Sez. 6 – 2, Ordinanza n.
11865 del 06/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16765 del 16/07/2010).
Essa va, pertanto cassata, affinché, in sede di rinvio, si provveda a tale regolamentazione, impregiudicata ogni valutazione, riservata a quel giudice, sull’eventuale sussistenza o meno -di gravi ed eccezionali ragioni di compensazione.
3. Il ricorso è accolto.
La sentenza impugnata è cassata, per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata per quanto di ragione, con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME