Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7249 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18139-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
AZIENDA RAGIONE_SOCIALE TORINO RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 622/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 807/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Rimborso spese mediche
R.G.N. 18139/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da ll’odierna ricorrente nei confronti dell’ASL TO1 e avente ad oggetto il rimborso delle spese di ricovero della madre, poi deceduta, presso una struttura residenziale per anziani (RAGIONE_SOCIALE).
Rilevava la Corte che la madre era stata messa in graduatoria dopo la visita presso l’Unità di Valutazione Geriatrica, la quale aveva attribuito un punteggio di non autosufficienza con necessità di ricovero, e però senza condizione d’urgenza. Tale valutazione non era mai stata contestata, sicché la madre non aveva diritto di accedere alla struttura senza il rispetto della graduatoria. I livelli essenziali di assistenza, proseguiva la Corte d’appello, vengono assicurati a tutti i cittadini nei limiti di bilancio regionale e per far ciò sono istituite procedure di valutazione comparativa che tengono conto dei bisogni sociali oltre che delle condizioni sanitarie.
Avverso la sentenza la ricorrente propone un motivo di censura, illustrato da memoria.
L’Azienda Sanitaria Locale ‘Città di Torino’ resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o errata interpretazione della l. n.833/78, dell’art.30 l. n.730/83, dell’art.3 -septies, co.4 d.lgs. n.502/92, del
d.P.C.m. 14.2.2001, nonché degli artt.2697 c.c. e 32 Cost. Sostiene la ricorrente che le condizioni di non autosufficienza della madre erano tali da imporre un ricovero immediato, riconducibile al novero delle prestazioni sanitarie che devono essere assicurate a tutti i cittadini al di fuori di vincoli di bilancio, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall’art.32 Cost.
Il motivo, sebbene non inammissibile in quanto sufficientemente specifico, è infondato.
In fatto, come ricordato dalla Corte d’appello e non censurato nel motivo di ricorso, l’accertamento sanitario compiuto dalla UVG non fu mai contestato. Anche quando, in seguito, la madre vide peggiorare le proprie condizioni subendo due cadute, la nuova e peggiore condizione sanitaria non fu sottoposta all’accertamento dell’UVG e non risulta che tale nuova condizione desse diritto ad una collocazione in graduatoria prioritaria capace di legittimare l’accesso immediato al ricovero presso RSA in regime convenzionato.
In realtà, il motivo di ricorso contesta il sistema della graduatoria e quindi della lista d’attesa, propugnando l’idea che il ricovero immediato debba essere garantito a spese pubbliche senza alcun vincolo di bilancio.
Tale tesi non può essere accolta.
Va qui riaffermato l’orientamento di questa Corte (Cass.14642/10) per cui
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.