Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7249 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7249  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18139-2019 proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente domiciliata in ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che  la  rappresenta  e  difende  unitamente  all’avvocato  NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 622/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 10/12/2018 R.G.N. 807/2017;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 28/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Rimborso spese mediche
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE confermava la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da ll’odierna ricorrente nei  confronti  dell’RAGIONE_SOCIALE  e avente  ad  oggetto  il  rimborso  delle  spese  di  ricovero della madre, poi deceduta, presso una struttura residenziale per RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE.
Rilevava la Corte che la madre era stata messa in graduatoria dopo la visita presso l’RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva attribuito un punteggio di non autosufficienza con necessità di ricovero, e però senza condizione d’urgenza. Tale valutazione non era mai stata contestata, sicché la madre non aveva diritto di accedere alla struttura senza il rispetto della graduatoria. I livelli essenziali di assistenza, proseguiva la Corte d’appello, vengono assicurati a tutti i cittadini nei limiti di bilancio regionale e per far ciò sono istituite procedure di valutazione comparativa che tengono conto dei bisogni sociali oltre che delle condizioni sanitarie.
Avverso la sentenza la ricorrente propone un motivo di censura, illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico  motivo  di  ricorso si  deduce  violazione  e/o errata  interpretazione  della  l.  n.833/78,  dell’art.30  l. n.730/83,  dell’art.3 -septies,  co.4  d.lgs.  n.502/92,  del
d.P.C.m.  14.2.2001,  nonché  degli  artt.2697  c.c.  e  32 Cost.  Sostiene  la  ricorrente  che  le  condizioni  di  non autosufficienza  della  madre  erano  tali  da  imporre  un ricovero immediato, riconducibile al novero delle prestazioni sanitarie che devono essere assicurate a tutti i cittadini al di fuori di vincoli di bilancio, nel rispetto del diritto alla salute costituzionalmente garantito dall’art.32 Cost.
Il motivo, sebbene non inammissibile in quanto sufficientemente specifico, è infondato.
In fatto, come ricordato dalla Corte d’appello e non censurato nel motivo di ricorso, l’accertamento sanitario compiuto dalla UVG non fu mai contestato. Anche quando, in seguito, la madre vide peggiorare le proprie condizioni subendo due cadute, la nuova e peggiore condizione sanitaria non fu sottoposta all’accertamento dell’UVG e non risulta che tale nuova condizione desse diritto ad una collocazione in graduatoria prioritaria capace di legittimare l’accesso immediato al ricovero presso RSA in regime convenzionato.
In  realtà,  il  motivo  di  ricorso  contesta  il  sistema  della graduatoria  e  quindi  della  lista  d’attesa,  propugnando l’idea che il ricovero immediato debba essere garantito a spese pubbliche senza alcun vincolo di bilancio.
Tale tesi non può essere accolta.
Va qui riaffermato l’orientamento di questa Corte (Cass.14642/10)  per  cui
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà  atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,  da  parte  della  ricorrente, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto  per  il  ricorso  a  norma  dello  stesso  art.  13, comma 1 bis.