Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6282 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 6282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 25221-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 27/2021 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 02/04/2021 R.G.N. 73/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di Appello di Trento, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato il diritto di NOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE con mansioni di autista di autotreni e autoarticolati, ‘al rimborso delle spese per ogni spostamento tra Rovereto e Sommacampagna con uso di mezzo proprio’, condannando la società al pagamento della somma di euro 8.552,00 per i rimborsi maturati a tale titolo fino al novembre 2019, il tutto oltre accessori e spese del doppio grado. 2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che la sede di lavoro stabilita tra le parti era in Rovereto e che dalla primavera del 2014 la società aveva attrezzato un nuovo piazzale di sosta degli autoarticolati a Sommacampagna; che in data 13 maggio 2014 era stato sottoscritto con la RSU un accordo con cui le parti concordavano ‘di spostare dal piazzale di Rovereto a quello di Sommacampagna le macchine necessarie per produrre il lavoro che oggi viene dirottato sui terminal ferroviari di Verona’, preveden do che venissero corrisposti ‘ai lavoratori che oggi parcheggiano a Rovereto 11,50 euro per le giornate del lunedì e del venerdì per ogni settimana lavorata a Sommacampagna’; che in forza di tale accordo al Ceku erano stati corrisposti tali compensi, per ogni settimana in cui era stato comandato a Sommacampagna; che tale località dista da Rovereto circa 70 km e che il Ceku aveva allegato di aver utilizzato la strada statale percorrendo con la propria auto, per ogni viaggio, 61,2 km dalla sede di Rovereto per giungere al piazzale di Sommacampagna.
3. Tanto premesso in fatto, la Corte, in sintesi e per quanto qui rileva, dopo aver considerato orario di lavoro il tempo per lo spostamento al piazzale di Sommacampagna, anche perché l’emolumento previsto nell’accordo sindacale era stato trattato in busta paga come lavoro straordinario sul piano fiscale e previdenziale, ha esaminato l’art. 28 del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizioni applicabile al rapporto, il quale prevede uno specifico rimborso per l’uso del mezzo proprio nell’interesse aziendale, da determinare come indennità mensile o, in alternativa, come rimborso chilometrico da concordarsi tra le parti. Ha quindi ritenuto che non vi fosse ragione per non applicare tale disposizione contrattuale collettiva, essendo lo spostamento a
Sommacampagna, in luogo dello spostamento alla sede contrattuale di lavoro per prendere servizio quale autista, uno spostamento (del tutto significativo in termini di tempo e di costo) e uno spostamento eseguito su direttiva aziendale, nell’interesse aziendale, costituente prestazione di lavoro.
La Corte territoriale ha poi ritenuto che l’accordo sindacale aziendale del maggio del 2014 non idoneo, sotto più profili, a disciplinare il diritto, qui controverso, al rimborso delle spese per l’uso del mezzo proprio. In particolare, ha accolto il mot ivo di appello del lavoratore che aveva sostenuto come l’emolumento stabilito da detto accordo era riferibile alla retribuzione per lavoro straordinario e non era imputabile a rimborso delle spese. Ha argomentato che l’accordo in discorso deve essere inter pretato in relazione al contesto in cui è stato concluso, contesto in cui agli autisti è stato chiesto un aumento dell’orario di lavoro (non è in contestazione tra le parti che i tempi di spostamento non sono computati nell’orario settimanale ordinario) pe r recarsi a Sommacampagna. E’ dunque evidente secondo la Corte trentina -che si tratta di un compenso per la prestazione di lavoro e non di un rimborso spese, conclusione che trova ampio riscontro nel trattamento retributivo, fiscale e previdenziale del compenso medesimo.
In conclusione, la Corte territoriale, affermato il diritto al rimborso spese ex art. 28 CCNL e rilevato che tra le parti non è stata data attuazione alla disposizione contrattuale con l’accordo nella stessa previsto, per rifiuto, per fatti concludenti e poi esplicito del datore di lavoro, ha provveduto ad una liquidazione ex art. 432 c.p.c., secondo le tabelle chilometriche dell’ACI. 6. Avverso tale sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso l’intimato.
Il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. memorie.
Nelle more del giudizio la società ricorrente depositava rinuncia al ricorso avendo le parti raggiunto un accordo transattivo formalizzato in sede sindacale il 27 novembre 2023. La società, in data 6 dicembre 2023, notificava all’AVV_NOTAIO atto di rinuncia, ex art. 390 c.p.c., con compensazione delle spese.
I n data 7 dicembre 2023, l’AVV_NOTAIO, difensore del sig. NOME accettava, in virtù di procura speciale, la rinuncia notificata da RAGIONE_SOCIALE, anche ai fini di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c. .
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto della intervenuta rinuncia al ricorso, anche seguita da accettazione della parte controricorrente, dichiara estinto il giudizio.
Le spese, attesa la rinuncia accettata, devono essere compensate. Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014; Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2023.