Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19195 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 19195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26925-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/2019 della CORTE D’APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 52/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/05/2024
CC
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RILEVATO
che, con sentenza del 15 luglio 2019, la Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano confermava la decisione resa dal Tribunale di Bolzano e rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della Provincia RAGIONE_SOCIALE di Bolzano, alle cui dipendenze l’istante prestava servizio in qualità di Direttore della Ripartizione RAGIONE_SOCIALE Mobilità, domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità, ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 268/1987 e dell’art. 1720, comma 2, c.c., della procedura recuperatoria di indebito oggettivo avviata dall’Amministrazione in riferimento al rimborso delle spese legali afferenti ai procedimenti innanzi alla Corte dei Conti i primi due conclusosi con l’archiviazione dell’istruttoria, il terzo sfociato nel procedimento conclusosi con sentenza di proscioglimento e compensazione delle spese;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa non essendo dovute le spese legali né per il procedimento definito con sentenza di proscioglimento, non prevedendosi, ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 268/1987, il rimborso per i procedimenti di responsabilità erariale, né per i procedimenti definiti con l’archiviazione dell’istruttoria, stante la dichiarata incostituzionalità dell’art. 12 della legge provinciale n. 1/2011 che tale possibilità aveva ammesso per il coinvolgimento del dipendente nella sola fase istruttoria ed, in ogni caso, non essendo applicabile neppure in via analogica l’art. 1720 , comma 2, c.c., dovendosi ritenere nella specie l’aver sostenuto le spese legali dovuto non a causa dell’ufficio ma in virtù di una mera relazione di occasionalità con l’ufficio medesimo;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia RAGIONE_SOCIALE di Bolzano;
che entrambe le parti hanno poi depositato memoria;
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CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 67 d.P.R. n. 268/1987, dell’art. 12, l. Provincia di Bolzano n. 1/2011 come sostituito dall’art. 5 l. Provincia di Bolzano n. 1/2018, 10 bis, comma 10, d.l. n. 203/2005, 11 preleggi e 1720 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale assumendo che il diritto al rimborso delle spese legali affrontate in relazione al procedimento di responsabilità contabile in cui il ricorrente era stato coinvolto, trova fonte nel rapporto di lavoro, costituendo espressione del generale principio di cui all’art. 1720, comma 2, c.c., per cui il mandatario deve essere tenuto indenne dalle spese affrontate per conto del mandante, applicabile alla fattispecie ed idoneo a superare i limiti che derivano dalle norme specifiche considerate dalla Corte territoriale e che discendono dalla sancita incostituzionalità dell’art. 12 l. provinciale n. 1/2011 cui consegue l’esclusione del rimborso nel caso di coinvolgimento del dipendente nella fase istruttoria del procedimento e dalla formulazione letterale dell’art. 67 d.P.R. n. 268/1987 che qual beneficio non contempla per i giudizi di responsabilità contabile;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente denuncia il carattere meramente apparente della motivazione dell’impugnata sentenza e la nullità della medesima in relazione alla pretesa prospettazione da parte della Corte territoriale di un conflitto di interessi tra il dipendente e l’Amministrazione in relazione alla vicenda oggetto del giudizio di responsabilità contabile la cui inconfigurabilità si assume desumibile in atti sulla base della documentazione prodotta;
che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1720 c.c. e la nullità della sentenza in relazione all’art. 132,
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comma2, n. 4, c.p.c. sono prospettate in relazione al convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui le spese di difesa legale sarebbero state sostenute dal ricorrente non a causa dell’ufficio ma in relazione di occasionalità con l’ufficio, assumendo l’incongruità del riferimento normativo in base al quale la Corte medesima è giunta a ritenere eliso il nesso di diretta derivazione causale tra l’ufficio al ricorrente attribuito e la spesa affrontata;
che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere essenzialmente volti a contestare partitamente le distinte ragioni in base alle quali la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione di escludere l’applicabilità nella specie dell’art. 1720 c.c., possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, avendo la Corte territoriale correttamente ritenuto che la predetta disposizione, di cui si invoca l’applicazione quale regola di principio e così sostanzialmente in via analogica, possa prevalere sulle norme positive poste con riferimento alla specifica fattispecie che, al contrario, il diritto al rimborso delle spese legali escludono, rispettivamente l’art. 12 l. provinciale n. 1/2011, in ragione dell’illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza n. 19/2014 dal Giudice delle leggi della disposizione recata dalla norma in questione che estendeva il rimborso al coinvolgimento del dipendente anche nella fase istruttoria poi definita con l’archiviazione e l’art. 67 del d.P.R. n. 268/1987, in quanto formulato in termini tale da non consentire l’estensione del beneficio, espressamente previsto esclusivamente per i procedimenti di responsabilità civile e penale, ai procedimenti di responsabilità contabile;
che il ricorso va, dunque, rigettato;
che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024