Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20616 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20616 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13783/2024 R.G. proposto da :
ASL NAPOLI 1 CENTRO, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4658/2023 depositata il 20.12.2023, NRG 1578/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/5/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di rigetto del Tribunale della stessa città, ha accolto la domanda con cui NOME COGNOME aveva chiesto il rimborso delle spese sostenute -quale dirigente biologa con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la ASL Napoli 1 Centro (di seguito, ASL) ed in regime di esclusività per l’iscrizione alla sezione speciale dell’albo dei biologi ex art. 2 legge n.396/1976;
la Corte territoriale premetteva come l’esercizio della professione di biologo rendesse obbligatoria l’iscrizione all’albo (art. 2 della legge n. 396 del 1967, comma 1) la quale, nel caso di pubblici impiegati cui fosse fatto divieto di esercitare la libera professione, era sostituita dall’iscrizione, a domanda, in uno speciale elenco (art. 2 cit., co. 2); quest’ultima iscrizione, secondo la Corte di merito, era necessaria al fine di svolgere la professione in regime di esclusività alle sole dipendenze del datore di lavoro pubblico, come si desumeva dagli artt. 5 e 9 della legge n. 396 del 1967, mentre, nel caso di dirigenti biologi che avessero optato per la coesistenza tra impiego pubblico e libera professione, non era richiesta l’iscrizione nello speciale elenco, ma era richiesta, ai fini dell’iscrizione all’albo generale ai sensi dell’art. 8 della legge n. 396 del 1967, la prova della concreta possibilità di svolgere la libera professione in regime di intramoenia ed infine era vietato, per i biologi iscritti all’elenco speciale, l’iscrizione all’albo generale;
ciò posto, la Corte d’Appello sosteneva che il diritto al rimborso troverebbe fondamento nei medesimi principi che questa S.C. aveva sancito con riferimento alle spese sostenute dai difensori appartenenti ad uffici legali di enti pubblici per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati;
2.
la cassazione della sentenza è chiesta dalla ASL sulla base di un unico motivo, cui NOME COGNOME ha opposto difese con controricorso;
la controricorrente ha depositato memoria;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.
l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 47 della legge n. 396/1976 ( rectius , 396/1967) e degli artt. 2, 15 e 21 della legge n.247/2012, sostenendo che l’iscrizione all’albo dei biologi sia condizione necessaria per l’esercizio della professione, che deve preesistere anche alla instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato in regime di esclusiva con un ente pubblico, ed in difetto della quale il rapporto non può instaurarsi;
2.
il motivo è fondato;
3.
questa S.C. ha stabilito, con principio cui è già stata data continuità e qui da ribadire che « i dirigenti biologi dipendenti delle AA.SS.LL. in regime di esclusività non hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per il pagamento della quota di iscrizione all’albo, in quanto la disciplina professionale – sia a livello di fonti primarie (art. 15-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992) che a livello di contrattazione collettiva ratione temporis applicabile (artt. 31 e 115 c.c.n.l. dirigenza sanitaria 2016-2018) -, seppure improntata al rispetto del dovere di esclusività sancito dall’art. 98 Cost., consente ad essi lo svolgimento di attività libero professionale e non vi è un divieto assoluto di compimento degli atti tipici della professione al di fuori del rapporto di impiego, con la conseguenza che l’iscrizione all’albo, condizione necessaria per l’esercizio di quell’attività, non si può ritenere imposta dal legislatore nel solo interesse del datore di lavoro pubblico » (Cass. 1 marzo 2025, n. 5462);
non resta che fare rinvio a tale principio ed alle motivazioni della corrispondente ordinanza, oltre che di Cass. 21 maggio 2025, n. 13653;
4.
il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata;
sussistono peraltro i presupposti per la decisione nel merito della causa, come previsti dall’art.384 comma secondo c.p.c., perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, dovendosi soltanto rigettare le domande originariamente proposte da NOME COGNOME;
la particolarità della questione e la novità di essa, almeno per quanto la specifica professionalità dei biologi, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande originariamente proposte da NOME COGNOME Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro