Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20064 Anno 2025
–
Civile Ord. Sez. L Num. 20064 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19176-2022 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– ricorrente –
contro
GUIDA NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 518/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 02/03/2022 R.G.N. 1448/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 2 marzo 2022, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli di accoglimento parziale della domanda proposta da NOME COGNOME
R.G.N. 19176/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 22/05/2025
CC
–
–
–
nei confronti del Ministero della Giustizia, alle cui dipendenze la Guida prestava la propria attività professionale quale assistente sociale, dichiarando il diritto della medesima a vedersi corrispondere le quote annuali di iscrizione al relativo Albo pro fessionale, a decorrere dall’anno 2007 fino al 2016 con condanna del Ministero al pagamento dell’importo relativo e rigettando il capo della domanda volto alla restituzione dell’importo pagato per il medesimo titolo per l’anno 2006 per intervenuta prescrizione decennale del diritto ex art. 2946 c.c.. La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sussistere, in quanto circostanza non contestata, il vincolo di esclusività dell’esercizio dell’attività professionale in favore del Ministero, tenuto, pertanto, secondo quanto è desumibile in base alla giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo alla categoria degli avvocati, a farsi carico del pagamento dell’iscrizione nei limiti della prescrizione decennale. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale la Guida, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 l. n. 84/1993, 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001 e 1719 c.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, avendo questa erroneamente ritenuto la ricorrenza nella specie dei requisiti, obbligatorietà dell’iscrizione nell’elenco speciale ed il carattere esclusivo dell’esercizio dell’attività professionale in regime di subordinazione, fondanti il riconoscimento da parte di questa Corte del diritto all’accollo della spesa relativa a carico dei soggetti pubblici datori in favore degli avvocati.
–
–
–
–
–
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato.
Il primo motivo merita accoglimento atteso che l’esercizio dell’attività di assistente sociale in forma subordinata a favore di amministrazioni pubbliche non richiede alcun requisito specifico implicante l’assunzione a carico delle stesse degli oneri relativi, atteso che l’iscrizione all’Albo ordinario è condizione generale per l’esercizio della professione sia in regime di autonomia che di subordinazione mentre l’esclusività di quell’esercizio non può dirsi sussistere dal momento che, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale sulla base di quanto allegato in atti dal Ministero, essendo previsto, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, l’espletamento di incarichi retribuiti ulteriori o diversi rispetto a q uelli compresi nell’ambito dell’ufficio pubblico ricoperto, restando, a tale stregua, irrilevante che in concreto la dipendente non se ne sia mai avvalsa.
Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento del secondo, la sentenza impugnata cassata e la causa, che non necessita di ulteriori accertamenti, decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo e la compensaz ione tra le parti delle spese dell’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo e compensa tra le parti le spese dell’intero processo .
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte suprema di cassazione il 22 maggio 2025.
–
La Presidente NOME COGNOME