Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16957 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 12872-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 513/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 89/2020;
Oggetto
Previdenza
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/06/2025
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
1. con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte d’appello di Torino confermava (salvo che per il residuale profilo del cumulo di interessi e rivalutazione come precisato in motivazione) la decisione del Tribunale di Vercelli che, accogliendo il ricorso di NOME COGNOME, aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE a corrisponderle la somma di euro 18.292,60 nonché euro 1.368,87;
NOME COGNOME, unica erede di NOME COGNOME già dipendente RAGIONE_SOCIALE transitato alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cessato dal servizio il 21 settembre 2011 e venuto a morte il 22 ottobre 2011, aveva dedotto l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, il quale, dopo aver liquidato il trattamento di fine servizio (in seguito più in breve: TFS) del de cuius nel gennaio 2012, aveva proceduto alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALEo stesso trattamento in data 2/12/2013 e poi ancora in data 23/7/2014: in entrambi i casi (a suo avviso) tardivamente rispetto al termine di decadenza annuale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 98 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘ art. 30 del d.P.R. 1032 del 1073;
la Corte d’appello, come già prima il Tribunale, accoglieva la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, osservando che il termine annuale per procedere alla rideterminazione del TFS/TFR era irrimediabilmente spirato:
i) in data 30/10/2013, ex art. 1 co. 98 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 cit. (con decorso dal 30/10/2012: data d’entrata in vigore del d.l. n. 185/2012) se il ricalcolo era riferito alla sola quota relativa
all’anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° novembre 2011; ed infatti l’Istituto aveva effettuato la riliquidazione solo l’8/11/2013;
ii) in data 12/1/2013 ex art. 30 d.P.R. n. 1032/1073, cit., laddove si ritenesse – com’era accaduto (v. p. 17 sentenza) – che l’errore di calcolo fosse legato alla ‘quota’ relativa all’anzianità maturata fino al 31/12/2010 (prendendo erroneamente in considerazione il 100% RAGIONE_SOCIALEe voci retributive e non soltanto l’80’% come stabilito dagli artt. 3 -38 del d.P.R. 1032/1973); l’originaria liquidazione risaliva al 12/1/2012 e il provvedimento di riliquidazione era stato adottato, in parte qua , solo il 23 luglio 2014;
3 . contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un solo motivo, resistito con controricorso dalla COGNOME.
Considerato che:
nell’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 comma 10 del d.P.R. n. 78 del 2010, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 98 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1073, in relazione all’articolo 360 n. 3 c.p.c.;
la Corte d’appello aveva rigettato il ricorso facendo essenzialmente leva sul termine annuale di cui all’art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1073 ma tale norma, riferita ai dipendenti statali, non poteva essere applicata agli ex-dipendenti RAGIONE_SOCIALE, transitati all’RAGIONE_SOCIALE;
se è vero che il trattamento di quiescenza dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE transitati all’RAGIONE_SOCIALE deve essere necessariamente calcolato secondo le disposizioni degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, anche ai fini del TFS, non può dirsi però che all’RAGIONE_SOCIALE e ai suoi dipendenti, transitati dall’ ex RAGIONE_SOCIALE, possa estendersi l’intera disciplina del d.P.R. n. 1032 del 1973 e in particolare il suo articolo 30, norma (questa) di stretta interpretazione perché deroga al principio generale di ripetibilità RAGIONE_SOCIALE‘indebito corrisposto
al dipendente pubblico e che va, dunque, circoscritta nella sua portata applicativa ai soli «provvedimenti adottati dall’amministrazione del fondo di previdenza nelle materie previste dal presente testo unico» e non anche a quelli di liquidazione dei trattamenti di quiescenza adottati dall’RAGIONE_SOCIALE, quale datore di lavoro, che provvede a liquidazione del TFS per i propri dipendenti;
1.1 il motivo, non esente dai profili di inammissibilità di cui si dirà, non è fondato;
1.1.1 va sottolineato che la sentenza impugnata ritiene l’RAGIONE_SOCIALE decaduta dalla possibilità di rideterminare il TFS e ciò non solo in forza del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.P.R. n. 1032 del 1073 ma anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 co. 98 legge n. 228/2012;
in particolare, quest’ultima disposizione testualmente recita:
« Al fine di dare attuazione alla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d’ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente RAGIONE_SOCIALEe eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l’anno 2012, 7 milioni di euro per l’anno 2013, 13 milioni di euro per l’anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. All’onere di 1 milione di euro per l’anno
2012 si provvede mediante corrispondente riduzione RAGIONE_SOCIALEa dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 » ;
com’è agevole constatare, il dettato normativo, riguardante i dipendenti in regime di TFS, nello stabilire un termine annuale di decadenza per la riliquidazione dei ‘ trattamenti di fine servizio comunque denominati’ , li intende unitariamente, e non distingue, invero, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘operatività del termine di decadenza annuale, tra le singole quote d el TFS, sicché deve ritenersi coerente con la ratio sollecitatoria sottesa alla disposizione l’esegesi fornita dal giudice d’appello , il quale riferisce in primis la decadenza annuale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 co. 10 del d.l. n. 78/2010;
1.1.2 vero è che il giudice d’appello richiama, in termini rafforzativi del decisum , anche la decadenza (anch’essa largamente maturata) di cui alla disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.P.R. cit.;
a riguardo, l’RAGIONE_SOCIALE sostiene, dal canto suo, che l’art. 1 co. 98 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228/2012 non sarebbe tuttavia applicabile perché verrebbe qui in considerazione una riliquidazione afferente alla (sola) quota di trattamento precedente al 31/12/2010 (su cui il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 comma 10 del d.l. n. 78/2010 in concreto non inciderebbe) e che vi sarebbe stata, nel caso di specie , falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.P.R. n. 1032 del 1973, trovando tale disposizione, sempre a parere RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, applicazione ai dipendenti non statali e non agli ex dipendenti RAGIONE_SOCIALE transitati all’RAGIONE_SOCIALE;
1.1.3 tali assunti non possono essere condivisi;
anche a voler prescindere dai superiori (e assorbenti) rilievi in ordine all’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 co. 98 cit. e all’impossibilità (dunque) di scomporre
e parcellizzare singole ‘quote’ RAGIONE_SOCIALE‘unico TFS che è stato qui oggetto di riliquidazione, resta il fatto che, del tutto correttamente, la difesa RAGIONE_SOCIALEa controricorrente evidenzia (v. p. 13 controricorso) come tale questione, id est quella afferente a ll'(in)applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d.P.R. n. 1032/1973 all’ex dipendente RAGIONE_SOCIALE , sia stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità: ad essa, in effetti, non si fa alcun cenno la sentenza impugnata e l’RAGIONE_SOCIALE non allega né dimostra di averla ritualmente posta al vaglio dei giudici del merito;
trattasi di questione che, alla luce soprattutto dei rilievi sviluppati in giudizio dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in ordine all’esplicito richiamo operato al d.P.R. 1032/1073 sia pure con disciplina interna, implica invero un giudizio (anche) di fatto (venendo in considerazione l’ eventuale esistenza di atti di sostanziale autolimitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con volontaria estensione tout court RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del d.P.R. n. 1032/1973, ivi compreso quelle RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 30) e ciò renderebbe applicabile l’orientamento consolidato espresso da questa Corte sull ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe ‘ questioni miste ‘ (diritto coniugato a fatto: cfr. Cass. SU n. 26603/2024) che non divengono di per sé ammissibili solo perché la pronuncia fa riferimento a dati di fatto che consentirebbero di risolvere la questione medesima nel giudizio di legittimità;
1.1.3 si aggiunga, con riguardo all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 30 d.P.R. cit., che non può dirsi priva di significato la circostanza che l’Istituto, pur contestando l’applicabilità ai dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.P.R. cit., amme tte che il TFS è stato qui (ri)calcolato secondo le disposizioni del d.P.R. n. 1032/1973 che puntualmente richiama e in particolare degli artt. 3 (recante ‘Indennità spettante al dipendente’) e 38 (recante ‘Base
contributiva’) del d.P.R., tanto in linea con la nota RAGIONE_SOCIALEa Presidenza del Consiglio dei ministri RAGIONE_SOCIALE’11/12/2012 secondo la quale «il legislatore, nel disporre la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha stabilito anche la perdurante applicazione del ‘trattamento giuridico ed economico prev isto dalla RAGIONE_SOCIALE‘, con ciò presumibilmente legittimando anche un ‘ effetto di trascinamento ‘ del regime del trattamento di fine servizio per i dipendenti trasferiti […]’ qu ale previsto dall’amministrazione di appartenenza;
su tale profilo lo stesso Istituto si sofferma lungamente, senza al contempo chiarire però le ragioni per le quali l’ampio rinvio, così operato, al d.P.R. n. 1032 del 1973 dovrebbe valere limitatamente alle sole disposizioni degli artt. 3-38 citt. e con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., laddove esso prevede, per poter procedere a riliquidazione del TFS, il termine -perentorio, come ritenuto dal giudice d’appello -di decadenza annuale;
rispetto al quale questa Corte ha precisato, e tale orientamento va qui ribadito, che la ratio del sistema è di porre un termine fisso di un anno, decorrente dall’emanazione del provvedimento da correggere, qualora gli errori di calcolo o di fatto che lo inficiano siano da imputare all’ente che eroga il TFS perché, in questo caso, l’ ente ha da subito tutti gli elementi per avvedersi del suo errore e porvi rimedio (cfr. sia pure in termini generali ma con affermazioni di principio richiamabili in questa sede: Cass. 4/6/2024, n. 15597);
tanto basta (or dunque) per la reiezione del ricorso; le spese di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
La Corte: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di legittimità che liquida in €. 4.000,00 per com pensi ed €. 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema