Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11918 Anno 2024
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 11918 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
R.G.N. 7206/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 7206-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME PREDEN;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2629/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 157/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO CHE
la Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma della decisione di prime cure, ha riconosciuto il diritto dell’assicurata alla riliquidazione della pensione in godimento per effetto dell’inclusione, nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile, del valore retributivo della contribuzione figurativa per emolumenti extramensili relativi a periodi di disoccupazione, esclusi gli emolumenti extramensili relativi a periodi indennizzati con sussidio di disoccupazione.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’applicazione della decadenza c.d. estintiva, anche detta tombale, avverso il quale resiste NOME, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE
È da rigettare, sulla scorta della consolidata giurisprudenza, il motivo di ricorso con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole di violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 38, comma 4 lett. d) e dell’art. 252 disp. att. c.p.c., in relazione alla ritenuta decadenza dei ratei maturati antecedentemente al 6 luglio 2011 nel limite del triennio precedente alla data di proposizione del ricorso, sul presupposto dell’estinzione
integrale del diritto alla riliquidazione (in fattispecie di riliquidazione della pensione, come tale disciplinata, ad avviso dell’ente previdenziale, dall’art. 38, co.1, lett. d. num.1, d.l.n.98 del 2011).
Invero, l’art. 6 del d.l. n. 103 del 1991 ha chiarito la natura sostanziale del termine di decadenza, evidenziando espressamente che la riferita decadenza ‘determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissib ilità della relativa domanda giudiziale’ e che ‘in caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei’.
Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale la Corte di merito si è conformata, ha precisato che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (v., fra tantissime, Cass. nn. 17430/2021, 123/2022, 1308/2022, 4858/2022, 5991/2022, 16860/2023, 24555/2023).
Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di
legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 novembre