Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15222 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15222 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21134-2021 proposto da:
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 177/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/02/2021 R.G.N. 572/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio
R.G.N. 21134/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
del 23/04/2024dal AVV_NOTAIONOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame del RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare a carico del RAGIONE_SOCIALE nella misura dell’85% in luogo dell’82% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati.
A fondamento del decisum , per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale osservava come andasse applicata la «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento (Quadri di III o di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario.
Per altro verso, la corte territoriale ha ritenuto che la pretesa dei pensionati alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione non si basasse su fatti diversi da quelli costitutivi del diritto a pensione, trattandosi RAGIONE_SOCIALE corretta quantificazione di un beneficio nell’ an incontestato, sicché, non essendo predicabile un autonomo diritto alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione, andava escluso un autonomo termine prescrizionale per la prestazione, essendo possibile al più una prescrizione dei singoli ratei.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, ha proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE con due motivi, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Nelle more del giudizio di legittimità, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente
ha depositato atto di rinuncia, con accettazione, nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, per intervenuta conciliazione RAGIONE_SOCIALE lite; residuava la posizione del solo lavoratore COGNOME.
Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio tra il RAGIONE_SOCIALE e i controricorrenti suindicati (con esclusione di COGNOME) per intervenuta rinuncia del ricorso; avendo, peraltro, i controricorrenti accettato la rinuncia, non si provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod.proc.civ.
In relazione alla restante posizione del sig. COGNOME, con il primo motivo, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991, il settimo capoverso RAGIONE_SOCIALE premessa del CCNL ACRI del 1995, l’art. 3, commi 2, 11 e 13, dell’Accordo Quadro del 1998, l’art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999, l’art. 1, comma 1, CIA 2003.
In estrema sintesi, il RAGIONE_SOCIALE ritiene che l’interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al RAGIONE_SOCIALE già aventi qualifica di funzionario ai sensi RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù RAGIONE_SOCIALE tabella di equiparazione sancita dall’art. 11 del CCNL 1999 e dall’art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l’aliquota dell’82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario.
Il motivo è infondato.
10. La fattispecie all’attenzione del Collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate da questa Corte (Cass. n. 3309 del 2018; Cass. n. 20030, 23286 del 2019; Cass. 35696, 35706, 35713 del 2023). Si è osservato che «il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del RAGIONE_SOCIALE è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’ARAGIONE_SOCIALE saranno integrate dal RAGIONE_SOCIALE fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’i scritto al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»; in particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei RAGIONE_SOCIALE al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva la qualifica di Quadro Direttivo di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico.
11. Per il RAGIONE_SOCIALE, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione RAGIONE_SOCIALE percentuale dell’85% RAGIONE_SOCIALE retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista, dall’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario; la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento RAGIONE_SOCIALE cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito».
L’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del motivo.
Con il secondo motivo di ricorso il RAGIONE_SOCIALE lamenta violazione degli artt. 2934, 2946 e 2948 c.c., per avere la corte territoriale respinto l’eccezione di prescrizione del diritto alla riliquidazione RAGIONE_SOCIALE pensione complementare. Il RAGIONE_SOCIALE assume la prescrizione decennale del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico complementare che deduce essere di natura retributiva (e non previdenziale) e, come tale, disponibile e prescrittibile. La tesi, in sostanza, vorrebbe che la «rideterminazione» RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pensione sia soggetta al decennio, nel senso che, se non richiesta nei dieci anni successivi alla maturazione RAGIONE_SOCIALE pensione, non sarebbe più discutibile e, quindi, non sarebbero neppure rideterminabili i ratei ricadenti nel decennio a ritroso dalla domanda; in altre parole, non si applicherebbe, con riferimento al trattamento pensionistico integrativo, il principio generale che riguarda la materia pensionistica in base al quale la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei di pensione maturati mentre non è riferibile al «diritto a pensione» di per sé imprescrittibile.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, anche nel solco di Cass. s.u. n. 6928 del 2018, ha affermato la natura «previdenziale» del trattamento pensionistico integrativo (Cass. n. 18477 del 2023) posto a carico dei Fondi Complementari; coerentemente, anche in relazione alla fattispecie di causa, la prescrizione opera esclusivamente con riguardo ai singoli ratei e non è riferibile al «diritto a pensione» (da intendersi quale diritto «all’esatta misura RAGIONE_SOCIALE pensione») invece non prescrittibile (Cass. n. 35706 del 2023); a tale riguardo, la Corte ha già chiarito che l’interpretazione che li mita ai ratei
l’applicazione dei termini di prescrizione e decadenza, anche nel caso di riliquidazioni, è l’unica in linea con gli insegnamenti, in materia, RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (Cass. n. 123 del 2022, con richiamo, tra le altre, di Corte Cost. n. 71 del 2010, Corte Cost. n. 345 del 1999 e Corte Cost. n. 203 del 1985). Anche in relazione a tale profilo è, dunque, corretta la decisione adottata dai giudici del merito.
16. In conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati, il ricorso va, in relazione all’altro controricorrente, respinto, con le spese, in parte qua , liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto.
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il RAGIONE_SOCIALE per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed i controricorrenti COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Rigetta il ricorso del RAGIONE_SOCIALE per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE alla rifusione al controricorrente da ultimo indicato delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile