Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 155/2021 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto a ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto a ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE Modifica trattamento economico aziendale per riduzione dei fondi contrattuali.
R.G.N. 155/2021
CC 17/04/2024
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1427/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/06/2020 R.G.N. 1626/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. I ricorrenti in epigrafe, dirigenti medici di primo livello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, convenivano in giudizio quest ‘ ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, impugnando la nota RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, del 5 novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali.
Con tale provvedimento la RAGIONE_SOCIALE convenuta aveva disposto, quanto al trattamento economico, la diminuzione del 30% RAGIONE_SOCIALEa remunerazione variabile aziendale, procedendo al recupero RAGIONE_SOCIALE ‘ importo indicato attraverso la trattenuta in busta paga.
Deducevano che il comportamento aziendale risultava arbitrario, atteso che, per la determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012, 2013, erano stati adottati criteri di calcolo errati, in particolare vi era stata la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010 che consentiva la decurtazione del trattamento accessorio e non già di quello fondamentale.
Sostenevano che tanto aveva portato all ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dei dirigenti.
Lamentavano altresì l ‘ erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa l. n. 122 del 2010, RAGIONE_SOCIALEa Circolare del RAGIONE_SOCIALE e
RAGIONE_SOCIALEe Finanze n. 12 del 2011 e di quanto stabilito nella RAGIONE_SOCIALE, che aveva comportato l ‘ applicazione di criteri di calcolo non conformi alla legge ed alla normativa contrattuale ed in assenza RAGIONE_SOCIALEa preventiva revisione RAGIONE_SOCIALEa graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni.
Conclusivamente, evidenziavano, vi era stata l ‘ errata applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa.
Chiedevano, quindi, che fosse dichiarata illegittima la decurtazione effettuata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE e, conseguentemente, fosse pronunciata sentenza di condanna alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente sottratte per le suddette causali, come indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (pag. 5 del ricorso per cassazione).
2. Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 3793 del 2015, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALEe domande, dichiarava l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa decurtazione effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE dal RAGIONE_SOCIALE previsto dall ‘ art. 9 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, secondo biennio economico 2008-2009, per la parte eccedente la somma di euro 433.409,82 per l ‘ anno 2011, di euro 1.383.037,96 per l ‘ anno 2012 e di euro 2.130.092,54 per l ‘ anno 2013, e compensava le spese di giudizio.
3. La Corte d ‘ Appello di Napoli, dinanzi alla quale proponevano impugnazione sia la RAGIONE_SOCIALE che i dirigenti medici, accoglieva l ‘ appello principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, atteso che la decurtazione era stata disposta in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica attraverso il blocco sia RAGIONE_SOCIALEe risorse stabili che di quelle variabili e rigettava l ‘ appello incidentale proposto dai medici con il quale questi ultimi avevano censurato la
sentenza del Tribunale per aver ritenuto giustificata la provvisoria riduzione RAGIONE_SOCIALEa remunerazione variabile senza che fosse stata compiuta la revisione RAGIONE_SOCIALEa graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni.
4. La Corte territoriale, così argomentava l ‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE: ‘ ritiene il Collegio, come correttamente rileva l ‘ appellante principale, che l ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa riduzione, in quanto temporanea e provvisoria, precludeva al giudice qualsiasi ulteriore accertamento sui criteri e le modalità impiegati per operare la riduzione dei fondi contrattuali destinati, ex art. 9 c.c.n.l. area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE, alle retribuzioni accessorie . Una volta esclusa, infatti, la lesione del diritto dei ricorrenti a percepire l ‘ intera componente accessoria RAGIONE_SOCIALEa retribuzione senza decurtazione del 30%, ritenendosi non illegittimo il comportamento datoriale in quanto non comportante una decurtazione definitiva, bensì soltanto provvisoria ed espressamente suscettibile di revisione a seguito RAGIONE_SOCIALEa nuova graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni, le domande attoree andavano rigettate tout court per infondatezza. Il sindacato sull ‘ atto che disponeva la riduzione dei fondi contrattuali da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, e quindi sulla corretta o meno applicazione dei criteri di legge, peraltro neppure richiesto dai dirigenti attori in via autonoma, era, evidentemente, precluso in veste di accertamento principale e conseguente pronunzia dichiarativa, in quanto relativo ad un provvedimento RAGIONE_SOCIALEa datrice Amministrazione non comportante una lesione immediata ed effettiva dei diritti soggettivi dei ricorrenti, ma solo eventuale e futura; né, ulteriormente, appariva ravvisabile
un interesse autonomo dei singoli dipendenti all ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALEa legittimità dei criteri di riduzione dei fondi non finalizzato alla tutela di un diritto di credito nascente dal rapporto lavorativo. Esclusa, per le ragioni di cui sopra, la diretta lesione del diritto azionato ad opera di un provvedimento o atto RAGIONE_SOCIALE del datore di lavoro, la pronunzia va, di conseguenza riformata’.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello ricorrono i lavoratori prospettando due motivi di ricorso; essi depositano altresì memoria.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso egualmente illustrato da memoria.
Il Procuratore Generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per l ‘ accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla mancata e/o errata applicazione del d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010.
I ricorrenti lamentano l ‘ erronea applicazione da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE dei criteri enunciati dall ‘ art. 9, comma 2bis del citato decreto-legge, sottoponendo a censura, nel dettaglio, il passo RAGIONE_SOCIALEa motivazione del giudice di appello, innanzi pedissequamente riportata nel ‘rilevato che’.
Nella doglianza si evidenzia che la sentenza impugnata è erronea in quanto non applica la l. n. 122 del 2010, considerando la decurtazione del fondo ex art. 9 del c.c.n.l. invece che l ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa citata legge per la determinazione del fondo stesso.
Si sostiene che la ratio di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica è soddisfatta dal ‘tetto’ imposto all’ ammontare
RAGIONE_SOCIALEe risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio che -nel quadriennio 2011-2014 -non può superare l ‘ importo del 2010, laddove, invece, il criterio adottato dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. risulta contrastante con la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge primaria, essendo intervenuto in maniera forfettaria e con effetti immediati sulla retribuzione dei singoli dirigenti, circostanza, quest ‘ ultima, si sottolinea, incontestata dalla parte datoriale.
Si rileva che la stessa RAGIONE_SOCIALE per l ‘ annualità 2013, con delibera n. 760 del 2013 aveva poi adottato un criterio di computo ben diverso.
Ed infatti, tale delibera stabiliva che il fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione ed il fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di risultato dovevano essere ridotti considerando la quota pro capite , calcolata con riferimento ai dati RAGIONE_SOCIALE ‘ anno precedente, dividendo l ‘ ammontare di ogni singolo RAGIONE_SOCIALE per il numero di dipendenti che finanziava.
In estrema sintesi si assume che la Corte d ‘ Appello avrebbe dovuto statuire che la variazione RAGIONE_SOCIALEe consistenze medie del personale doveva essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, con l ‘ utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12 del 2011 del M.E.F.
Con la censura, precisano i ricorrenti, si intende contestare l ‘ errata applicazione del decreto-legge innanzi citato da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non il tetto alla spesa pubblica.
Il criterio adottato dalla RAGIONE_SOCIALE era intervenuto, si
puntualizza, in modo forfettario e con effetti immediati sulle retribuzioni dei singoli dirigenti.
In effetti, in luogo di una riduzione proporzionale, la RAGIONE_SOCIALE aveva disposto in maniera arbitraria, una riduzione puntuale pari al 30%, con la conseguenza di aver operato una trattenuta in busta paga identica per tutti i lavoratori e per tutti i mesi.
Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in relazione all ‘ art. 112, cod. proc. civ., e all ‘ art. 111 Cost.
Deducono i ricorrenti che la Corte d ‘ Appello sarebbe incorsa nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché non veniva lamentata alcuna erroneità di calcolo afferente alla finanza regionale e alla spesa RAGIONE_SOCIALE pubblica, ma la violazione da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE dei diritti dei dirigenti medici.
Erroneamente, assumono, il giudice di secondo grado aveva affermato di non poter valutare la determinazione/quantificazione dei RAGIONE_SOCIALE effettuata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, ritenendo di non potersi ingerire in calcoli e conteggi attinenti alla finanza regionale e alla spesa RAGIONE_SOCIALE pubblica.
In realtà, sostengono i ricorrenti, non veniva lamentata alcuna erroneità di calcolo afferente la finanza regionale e la spesa RAGIONE_SOCIALE pubblica, ma la violazione di un principio fondamentale in materia di coordinamento RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica da parte RAGIONE_SOCIALEa normativa regionale, che si era tradotta in una violazione dei diritti dei dirigenti medici.
Con il terzo motivo è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art.
360, comma 1, nn. 3-5, cod. proc. civ., in relazione all ‘ appello incidentale con cui era stata devoluta violazione e mancata applicazione degli art. 39 del CCNL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e CCNL 8 giugno 2000 -art. 51, comma 3 del CCNL del 5 dicembre 1996 -art. 55 comma 6 del CCNL 5 dicembre 1996, nonché illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Assumono i ricorrenti che il giudice di appello erroneamente aveva respinto l ‘ appello incidentale, che era volto alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme indebitamente decurtate RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione parte variabile, che era intervenuta senza la necessaria revisione, in sede contrattuale, RAGIONE_SOCIALEa graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni dirigenziali già stabilita, come previsto dall ‘ art. 51 del CCNL.
I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro connessione.
Gli stessi sono fondati per quanto di ragione, come di seguito esposto, riportandosi integralmente il Collegio, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 118 disp. att. c.p.c., all ‘ impianto motivazionale dei numerosi precedenti conformi, dal quale non vi è ragione di discostarsi ( cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Lav. n . 35487/2023; Cass. Sez. Lav. n. 35477/2023; Cass. Sez. Lav. n. 32594/2023)
Il ricorso pone, nella sostanza, le seguenti questioni: oggetto e legittimità RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione e RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE ‘ ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALEe risorse destinate al trattamento accessorio previste dall ‘ art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010;
modalità attuativa RAGIONE_SOCIALEa prevista riduzione RAGIONE_SOCIALEe risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale
in servizio;
ricaduta RAGIONE_SOCIALEa cristallizzazione/riduzione RAGIONE_SOCIALEe risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Occorre premettere che l ‘ art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a ) alla performance individuale; b ) alla performance organizzativa con riferimento all ‘ amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l ‘ amministrazione; c ) all ‘ effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l ‘ erogazione RAGIONE_SOCIALEa retribuzione accessoria – in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici – al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell ‘ ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono in rilievo: il ‘RAGIONE_SOCIALE per l’ indennità di specificità RAGIONE_SOCIALE, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa’ (art. 9 CCNL economico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello);
il RAGIONE_SOCIALE il trattamento accessorio legato
alle condizioni di lavoro’ (art. 10, CCNL cit.);
il ‘RAGIONE_SOCIALE per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALEa prestazione individuale’ (art. 11, CCNL cit.).
L ‘ art. 40, comma 3bis , secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che ‘ La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l ‘ impegno e la qualità RAGIONE_SOCIALEa performance, destinandovi, per l ‘ ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente RAGIONE_SOCIALEe risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l ‘anno di riferimento’.
L ‘ art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, richiamato dai ricorrenti, dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del RAGIONE_SOCIALE, determinano la graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in relazione alla graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all ‘ incarico agli
stessi conferito dall ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Essa è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni.
La corresponsione RAGIONE_SOCIALEa parte variabile RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione richiede la ‘pesatura’ RAGIONE_SOCIALEe singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione RAGIONE_SOCIALEa quota di pertinenza del singolo RAGIONE_SOCIALE, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed ‘invariabile’ prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis , Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
In relazione al rapporto tra le risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, si può ricordare come questa Corte (Cass., n. 9040 del 2023, cui adde, ex aliis , Cass. 29855 del 2023) ha affermato (in fattispecie relativa alle conseguenze risarcitorie RAGIONE_SOCIALEa mancata graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni -nel precedente si sottolinea infatti che la mancata attivazione e completamento del procedimento finalizzato all ‘ adozione del provvedimento di graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni e di pesatura degli incarichi, legittima il dirigente RAGIONE_SOCIALE interessato a chiedere, non l ‘ adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita RAGIONE_SOCIALEa chance di percepire la parte variabile RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di posizione – Cass., n. 29716 del 2023) che se la retribuzione di posizione per qualche
ragione non sia in tutto o in parte erogata e se da ciò derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire in tal modo un incremento. In tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione RAGIONE_SOCIALE ‘ indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell ‘ incremento RAGIONE_SOCIALEa retribuzione di risultato.
11. Tanto premesso, si osserva che poiché la misura economica RAGIONE_SOCIALEa retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa stessa come prevista da quest ‘ ultima, atteso che l ‘ Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull ‘ applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Consegue a ciò che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs., sono vietati da parte del datore di lavoro trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis , Cass., n. 18523 del 2022, n. 12106 del 2022, n. 11008 del 2022), anche se ciò non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive RAGIONE_SOCIALEa dignità del lavoratore, ma in pattuizioni RAGIONE_SOCIALE ‘ autonomia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe parti collettive.
12. Nella fattispecie in esame trova applicazione l ‘ art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la RAGIONE_SOCIALE disponeva la riduzione nella misura del 30% RAGIONE_SOCIALEa remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fino alla revisione RAGIONE_SOCIALEa graduazione RAGIONE_SOCIALEe funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica ‘Contenimento RAGIONE_SOCIALEe spese in materia di impiego pubblico’, l’ art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l ‘ ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALEe risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all ‘ importo RAGIONE_SOCIALE ‘ anno 2010 (comma 2bis ), salvo riduzione in ragione RAGIONE_SOCIALEa riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021).
Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
14. Il Giudice RAGIONE_SOCIALEe Leggi ha più volte affermato che nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE ‘ impiego pubblico privatizzato l ‘ autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla
legge, ma anche quando sussista l ‘ esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 219 del 2014, n. 40 del 2007, n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991, n. 34 del 1985, sentenza n. 178 del 2015, sentenza n. 169 del 2017, come illustrato da Cass., n. 5138 del 2022).
Si è comunque precisato (sentenza n. 65 del 2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle RAGIONE_SOCIALE il potere di decidere l ‘ entità RAGIONE_SOCIALE ‘ intervento in ogni singolo ambito.
15. Le disposizioni statali di contenimento RAGIONE_SOCIALEa spesa relativa al personale RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione RAGIONE_SOCIALEa contrattazione collettiva, di cui al comma 17 RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9 d.l. n. 78 del 2010 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 178 del 2015. Con quest ‘ ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al d.l. n. 78 del 2010, che lo stesso ‘risponde all’ esigenza di governare una voce rilevante RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l ‘incremento RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni del settore privato’ ed ha conseguentemente escluso l ‘ ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione
collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (Cass., n. 5138 del 2022, cit.).
16. Dunque, il comma 2bis RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9 del medesimo decretolegge prevede: ‘ A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l ‘ ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALEe risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo RAGIONE_SOCIALE ‘ anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)’.
Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
Il dato testuale contenuto nell ‘ art. 9, comma 2bis , attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili deve essere dunque ‘cristallizzato’ nell ‘ importo corrispondente a quello RAGIONE_SOCIALE ‘ anno 2010.
Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale RAGIONE_SOCIALEe risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui RAGIONE_SOCIALE contrattuali RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61).
Diversamente, come già affermato dalla sentenza da
ultimo richiamata, si avrebbe l ‘ aumento RAGIONE_SOCIALEa consistenza RAGIONE_SOCIALEe risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all ‘ anno 2010, così venendo disattesa la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma e la sua finalità di risparmio RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica.
18. Per dare attuazione alla previsione ‘ridotto in misura proporzionale’ e quindi al criterio indicato dal legislatore, l ‘ ammontare annuo complessivo RAGIONE_SOCIALEe risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione RAGIONE_SOCIALEa graduazione esistente.
Contrasta con la lettera RAGIONE_SOCIALEa norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in misura del 30%.
È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la ‘cristallizzazione’ al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del RAGIONE_SOCIALE può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% RAGIONE_SOCIALEa quota variabile per ciascun RAGIONE_SOCIALE, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), ‘il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius ‘.
In mancanza di una tempestiva applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola di cui all ‘ art. 9, comma 2bis cit, l ‘ operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
-il ricalcolo dei RAGIONE_SOCIALE secondo il disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, comma 2bis , depurando gli stessi dalle quote
riguardanti il personale cessato;
-il calcolo di quanto spettante a ciascun RAGIONE_SOCIALE;
-la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun RAGIONE_SOCIALE;
-la conseguente individuazione degli importi che ciascun RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei RAGIONE_SOCIALE, ma al diritto soggettivo di ciascun RAGIONE_SOCIALE a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.
Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base RAGIONE_SOCIALEe richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza RAGIONE_SOCIALEa rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022).
Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi RAGIONE_SOCIALEa componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa.
È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza o meno di un dare-avere tra le
parti.
20. Non può poi dirsi che -come ritenuto dal giudice di prime cure -a giustificare il taglio del 30% possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni.
La revisione RAGIONE_SOCIALEe graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i RAGIONE_SOCIALE vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l ‘ ammontare di tali RAGIONE_SOCIALE.
L ‘ attuazione di una revisione postula di regola l ‘ avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit. comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione.
Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa RAGIONE_SOCIALE ‘ iter proprio RAGIONE_SOCIALEe nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione RAGIONE_SOCIALE ‘ assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei RAGIONE_SOCIALE che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla RAGIONE_SOCIALE
21. La Corte d ‘ Appello in sede di rinvio dovrà quindi accertare con compiutezza, se necessario, a quanto ammonti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci ai lavoratori negli anni successivi al 2010 e quanto da essi percepito
nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dareavere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
22. Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d ‘ Appello di Napoli in diversa composizione, che nella decisione RAGIONE_SOCIALEa controversia si atterrà ai principi sopra indicati, eseguendo le necessarie verifiche contabili.
23. Il giudice di appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d ‘ Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del