Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9430 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9430 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28333/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, con diritto a ricevere le c omunicazioni presso l’indirizzo pec Registri di Giustizia;
-ricorrente –
contro
PASQUALE OREFICE;
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli, n. 2838/2021, pubblicata il 24 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha chiesto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di dichiarare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE decurtazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE per gli anni
2011-2012-2013 dal fondo ex art. 9 del CCNL dell’area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE secondo biennio economico 20082009 con restituzione allo stesso fondo e condanna a rendere le somme indebitamente sottratte.
Egli ha esposto che:
era dirigente di I livello dell’RAGIONE_SOCIALE;
la detta RAGIONE_SOCIALE aveva disposto la riduzione del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale del trattamento economico, procedendo al recupero dell’importo indicato attraverso la trattenuta in busta paga di somme a titolo di retribuzione variabile aziendale.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2448/2018, ha accolto in parte il ricorso, dichiarando l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE decurtazione effettuata dall’ASL al fondo previsto dall’art. 9 del CCNL per la parte ecc edente la somma di € 433.409,82, per l’anno 2011, di € 1.383.037,96, per l’anno 2012, e di € 2.130.092,54, per l’anno 2013.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello.
La Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2838/2021, ha rigettato l’appello.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione al d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010 e del decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore RAGIONE_SOCIALE per la regione Campania.
L’RAGIONE_SOCIALE prospetta che la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle necessità di risanamento del Servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione Campania e delle norme del contratto collettivo che regolano la retribuzione di posizione: in particolare, con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta erano state stabilite misure di razionalizzazione e di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale.
Ricorda la giurisprudenza amministrativa intervenuta sulle funzioni e sui poteri del Commissario ad acta , nonché la giurisprudenza costituzionale per la quale le funzioni amministrative del Commissario ad acta , incaricato dell ‘ attuazione del piano di rientro per il disavanzo RAGIONE_SOCIALE, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, dovrebbero essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali. Pertanto, la singola RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto sottrarsi ai poteri del Commissario ad acta e sarebbe stata obbligata a seguire quanto da questi disposto in virtù dei poteri conferitigli.
La parte ricorrente richiama, quindi, il decreto n. 63 del 2010, con il quale il Commissario ad acta avrebbe approvato le Linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie RAGIONE_SOCIALE Campania, al fine di pervenire a procedure omogenee tra le medesime.
In particolare, in base a siffatte Linee di indirizzo, per il fondo che finanzia la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, l’indennità di specifica medica, l’ indennità di direzione di struttura complessa e l ‘ eventuale specifico trattamento, si sarebbero dovute considerare le singole voci su base annuale, comprensive di tredicesima mensilità del singolo dirigente cessato.
A dette Linee di indirizzo si sarebbe adeguata essa RAGIONE_SOCIALE, come pacifico e non contestato dai lavoratori.
L ‘art. 9, comma 2 bis , del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, sarebbe stato male interpretato, perché esso stabiliva un tetto massimo per il trattamento accessorio del personale, prevedendo una riduzione degli stessi fondi. Non sarebbe stato ravvisabile un diritto soggettivo in capo alla parte ricorrente originaria, in quanto non sarebbe stata intaccata la componente minima e fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione. Ricorda che l ‘ unica voce
stipendiale gravante sul Fondo di posizione suscettibile di riduzione per effetto e applicazione delle norme sarebbe stata la retribuzione di posizione variabile aziendale, che era componente RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria e non di quella fondamentale.
La previsione legislativa, ove stabiliva che le risorse non avrebbero potuto superare il tetto stabilito, non avrebbe significato che non potesse essere anche inferiore, pure per diverse determinazioni del datore di lavoro, specialmente nel caso di re gioni commissariate ai fini dell’attuazione del piano di rientro RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, sarebbe stato scontato che la decurtazione andasse calcolata sull’intero ammontare del fondo.
Con il secondo motivo di ricorso è proposta la violazione e falsa applicazione di legge e dei contratti e accordi collettivi nazionali in relazione all’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e all’art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Assume la parte ricorrente che, nella specie, si sarebbe stati in presenza RAGIONE_SOCIALE necessità di una riduzione proporzionale per tutti i dirigenti medici, senza che tanto avesse colpito il valore economico minimo contrattuale. Da parte dell ‘ RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata rispettata la funzione svolta dai dirigenti medici, avendo effettuato una riduzione che avrebbe inciso in modo proporzionale rispetto al percepito a titolo accessorio, che, a sua volta, sarebbe stata già ab origine differente a seconda delle specifiche funzioni rivestite.
La componente variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione sarebbe stata determinata e, poi, ridotta del 30% a seguito delle necessità legate al risanamento del sistema RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Regione Campania.
La riduzione del 30% sarebbe intervenuta in uguale maniera per tutti dirigenti, così rispettando la diversa graduazione delle funzioni come stabilita, anche con la partecipazione di organizzazioni sindacali.
La sentenza impugnata sarebbe stata illogica nella parte in cui aveva affermato che l ‘ illegittimità del criterio adottato non avrebbe implicato che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di
posizione RAGIONE_SOCIALE ricorrente originaria, che avrebbe dovuto essere effettuato, però, secondo il criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riguardo all ‘ annualità 2013. Infatti, per coerenza, essa avrebbe dovuto disporre una trattenuta minore rispetto a quella stabilita, pari al 30%: al contrario, la corte territoriale aveva condannato l ‘ RAGIONE_SOCIALE al pagamento per intero di quanto trattenuto.
I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Gli stessi sono fondati per quanto di ragione, come di seguito esposto.
Il ricorso pone, nella sostanza, le seguenti questioni:
oggetto e legittimità RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione e RAGIONE_SOCIALE riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall’art. 9, comma 2 bis , del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010;
modalità attuative RAGIONE_SOCIALE prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in RAGIONE_SOCIALE;
ricaduta RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n. 32557 del 23 novembre 2023), in tema di trattamenti retributivi dei dirigenti medici, ove non sia stata fatta tempestiva applicazione delle regole per la riduzione dei fondi contrattuali, prevista dall ‘ art. 9, comma 2 bis , del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla legge n. 122 del 2010, l ‘ operazione rideterminativa ex post va compiuta nel modo che segue:
innanzitutto, va effettuato il ricalcolo del fondo con cristallizzazione nell ‘ importo corrispondente a quello dell ‘ anno 2010;
successivamente, l ‘ importo così ricalcolato va riproporzionato in conseguenza RAGIONE_SOCIALE riduzione del numero dei dirigenti cessati dal RAGIONE_SOCIALE;
infine, occorre procedere alla suddivisione dell ‘ ammontare complessivo delle risorse per i trattamenti accessori, come cristallizzato e riproporzionato, per il numero dei dirigenti in RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE graduazione.
Ne consegue che, qualora le somme percepite dai dirigenti siano superiori a quanto ad essi spettante in virtù del ricalcolo così effettuato, occorrerà detrarre dal percepito il minor importo spettante, così individuando, per ciascun dirigente RAGIONE_SOCIALE, gli importi da restituire.
Per giungere a questa conclusione, occorre individuare la normativa rilevante nella specie.
Innanzitutto, l ‘art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
alla performance individuale;
alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione;
all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria -in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici – al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo RAGIONE_SOCIALE di lavoro (Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono, quindi, in rilievo:
il ‘Fondo per l’ indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa’ (art. 9 CCNL economico Area RAGIONE_SOCIALE medica RAGIONE_SOCIALE 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello);
il Fondo ‘Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro’ (art. 10, CCNL cit.);
il ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’ (art. 11, CCNL cit.).
L’art. 40, comma 3 bis , secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato, poi, il rapporto tra performance e buon andamento dell’Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che ‘La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l ‘ impegno e la qualità RAGIONE_SOCIALE performance, destinandovi, per l ‘ ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell ‘ articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l ‘anno di riferimento’.
Inoltre, l’ art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 Area RAGIONE_SOCIALE medica e RAGIONE_SOCIALE dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del RAGIONE_SOCIALE, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, allora, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell’Area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’Azienda. Essa è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni.
La corresponsione RAGIONE_SOCIALE parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione richiede la ‘pesatura’ delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione RAGIONE_SOCIALE quota di pertinenza del singolo RAGIONE_SOCIALE che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed ‘invariabile’ prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis , Cass., Sez. L, n. 10613 del 20 aprile 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
In relazione al rapporto tra le risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, questa S.C. (Cass., Sez. L, n. 29855 del 27 ottobre 2023) ha affermato (in fattispecie relativa alle conseguenze risarcitorie RAGIONE_SOCIALE mancata graduazione delle funzioni) che la mancata attivazione e l’omesso completamento del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi legittima il dirigente RAGIONE_SOCIALE interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita RAGIONE_SOCIALE chance di percepire la parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione.
In aggiunta a ciò, si evidenzia che, se la retribuzione di posizione, per qualche ragione, non sia in tutto o in parte erogata e se ne derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire così un incremento.
In tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione dell ‘ indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell ‘ incremento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato.
Tanto premesso, si osserva che poiché la misura economica RAGIONE_SOCIALE retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE stessa come prevista da quest’ultima, atteso che l’Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull’applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (Cass., Sez. L, n. 6090 del 4 marzo 2021). Ne consegue che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs., sono vietati da parte del datore di lavoro trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis , Cass., Sez. L, n. 18523 del l’8 giugno 2022, non massimata), anche se questo non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto
la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive RAGIONE_SOCIALE dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell ‘ autonomia RAGIONE_SOCIALE delle parti collettive.
Nella fattispecie in esame, trova applicazione l’art. 9, comma 2 bis , del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la RAGIONE_SOCIALE ha disposto la riduzione nella misura del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la RAGIONE_SOCIALE medica e RAGIONE_SOCIALE, fino alla revisione RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica ‘Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico’, l’ art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l ‘ ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all’importo dell’anno 2010 (comma 2 bis ), salvo riduzione in ragione RAGIONE_SOCIALE riduzione del personale in RAGIONE_SOCIALE (Cass., Sez. L, n. 6930 del l’11 marzo 2021).
Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (Cass., Sez. L, n. 5138 del 16 febbraio 2022).
Il Giudice delle Leggi ha più volte affermato che, nell ‘ ambito dell ‘ impiego pubblico privatizzato l’autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche ove sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 169 del 2017, n. 178 del 2015, n. 219 del 2014, n. 40 del 2007, n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991, n. 34 del 1985, come illustrato da Cass., Sez. L, n. 5138 del 16 febbraio 2022).
Si è comunque precisato (sentenza n. 65 del 2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica
dimensione in tutti i settori, ma di operare in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l’entità dell’intervento in ogni singolo ambito.
Le disposizioni statali di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 178 del 2015. Con qu est’ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al d.l. n. 78 del 2010, che lo stesso ‘risponde all’ esigenza di governare una voce rilevante RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l ‘incremento delle retribuzioni del settore privato’ e ha conseguentemente escluso l’ipotizzata violazione degli artt. 36, comma 1, e 39, comma 1, Cost. ‘ in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato ‘ (Cass., Sez. L, n. 5138 del 16 febbraio 2022).
Dunque, il comma 2 bis dell’art. 9 del medesimo d.l. prevede che:
‘A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all ‘ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell ‘ anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in RAGIONE_SOCIALE (…)’.
Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
Il dato testuale contenuto nell ‘ art. 9, comma 2 bis , attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque ‘cristallizzato’ nell’importo corrispondente a quello dell’ anno 2010.
Il legislatore ha stabilito, poi, una misura volta, altresì, a contenere ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la diminuzione del numero dei dirigenti in RAGIONE_SOCIALE che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse. Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal RAGIONE_SOCIALE, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei d irigenti cessati dal RAGIONE_SOCIALE, gravanti sui Fondi contrattuali dell’Area RAGIONE_SOCIALE medica e RAGIONE_SOCIALE, devono essere decurtate in relazione alle stesse (Cass., Sez. L, n. 6930 del l’11 marzo 2021, paragrafi 5561).
Diversamente, si avrebbe l ‘ aumento RAGIONE_SOCIALE consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all’anno 2010, così venendo disattesa la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e la sua finalità di risparmio RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica.
Per dare attuazione alla previsione ‘ridotto in misura proporzionale’ e , quindi, al criterio indicato dal legislatore, l’ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e a mano a mano riproporzionato, va suddiviso per il numero dei lavoratori in RAGIONE_SOCIALE in ragione RAGIONE_SOCIALE graduazione esistente. Contrasta con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla ASL in misura del 30%.
È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la ‘cristallizzazione’ al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal RAGIONE_SOCIALE, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30% RAGIONE_SOCIALE quota variabile per ciascun RAGIONE_SOCIALE, anche perché, come stabilito da questa S.C. (Cass., Sez. L, n. 6930 dell’11 marzo 2021, punto 64), ‘il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius ‘. In mancanza di una tempestiva applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 9, co mma 2 bis citato, l’operazione rideterminati va ex post deve seguire, invece, le dinamiche normative e contrattuali e, quindi, procedere attraverso:
-il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’art. 9, co mma 2 bis , depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
il calcolo di quanto spettante a ciascun RAGIONE_SOCIALE;
la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun RAGIONE_SOCIALE;
la conseguente individuazione degli importi che ciascun RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun RAGIONE_SOCIALE a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e, pertanto, si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali) il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza RAGIONE_SOCIALE rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., SU, n. 33365 del 13 settembre 2022). Potrà, semmai, essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi RAGIONE_SOCIALE componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa.
È, dunque, su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell’esistenza o meno di un dare-avere tra le parti.
Non può poi dirsi che, a giustificare il taglio del 30%, possa addursi un generico intento di rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26 novembre 1996) e, pertanto, non ha a che
vedere con l’ammontare di tali Fondi. L’attuazione di una revisione postula di regola l’avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, citato, comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione. Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell’ iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di siffatta necessità di revisione dell’assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’Appello, pur avendo correttamente ritenuto legittima la riduzione delle risorse disposta dall’art. 9, comma 2 bis , del d.l. n. 78 del 2010, ha reputato che non sia stata corretta la modalità RAGIONE_SOCIALE riduzione del trattamento accessorio variabile, operata attraverso una trattenuta percentuale del 30%, ma ha, poi, calcolato il dovuto prendendo a base quanto erogato fino al novembre 2012 e quanto erogato dopo quel mese, determinando la differenza, ma senza mostrare di avere considerato l’avvenuta ridu zione dei Fondi per effetto delle cessazione dal RAGIONE_SOCIALE, profilo che va viceversa considerato per avere certezza di una corretta determinazione del dare-avere.
Pertanto, la sentenza di appello deve essere cassata.
3) Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli , in diversa composizione, che, nella decisione RAGIONE_SOCIALE controversia, si atterrà ai principi sopra indicati, eseguendo le necessarie verifiche contabili.
Il giudice di appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia per la decisione nel merito, anche sulle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 5 marzo