Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9098 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9098 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE -Modifica trattamento economico aziendale per riduzione dei fondi contrattuali.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/03/2024
CC
sul ricorso 7553-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME;
– intimata – avverso la sentenza n. 199/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/01/2022 R.G.N. 2131/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il lavoratore in epigrafe, dirigente medico di primo livello dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio quest’ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere , lamentando, nello specifico, l’illegittimità del la nota RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, del 5 novembre 2012, recante modifica del trattamento economico variabile aziendale per riduzione dei fondi contrattuali.
Con tale provvedimento la RAGIONE_SOCIALE, resistente nel giudizio di primo grado, aveva disposto la diminuzione del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale, del trattamento economico.
Deduceva: che tale condotta contrastava con quanto disposto nell’articolo 39 del CCNL dell’8 giugno 2000 area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE professionale, tecnica ed amministrativa, il quale stabiliva che la retribuzione di posizione costituisce una componente del trattamento economico dei dirigenti; che il comportamento aziendale risultava arbitrario, atteso che per la determinazione dei fondi aziendali per gli anni 2011, 2012, 2013 erano stati adottati criteri di calcolo errati, che avevano portato all’illegittimità riduzione RAGIONE_SOCIALE retribuzione dei dirigenti, stante l’errata applicazione degli interventi per ottenere i risparmi di spesa; che l’articolo 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, consentiva la decurtazione del trattamento accessorio e non già di quello fondamentale.
In particolare, il dirigente medico contestava l ‘ individuazione quale base di calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali dell’intera consistenza dei fondi, anziché delle sole voci destinate al finanziamento del trattamento accessorio, rappresentando che ciò aveva comportato un’indebita decurtazione dei fondi relativi ad indennità rientranti nel trattamento fondamentale.
Chiedeva, quindi, dichiararsi illegittima la decurtazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE per gli anni 2011, 2012 e 2013, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente sottratte per le suddette causali, come indicate nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (cfr. pagg. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello che riporta le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio).
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 396 del 2020, rigettava le domande del dirigente medico.
La Corte d’Appello di Napoli, dinanzi alla quale interponeva appello il solo dirigente medico, in accoglimento del gravame e in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, premessa in motivazione l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE decurtazione effettuata dall’RAGIONE_SOCIALE dal
fondo previsto dall’art. 9 del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la condannava alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di € 2.007,68 oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria eccedente gli stessi ai sensi dell’art. 22, comma 36, RAGIONE_SOCIALE l. n. 724 del 1994 dalla maturazione al soddisfo in favore del dirigente medico.
Il giudice di seconde cure rilevava che la RAGIONE_SOCIALE aveva disposto in modo arbitrario una riduzione nella misura del 30%.
Nello specifico, la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello richiamava l’art. 9, comma 2 -bis , del d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010, che ha stabilito che l’ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non potesse superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che lo stesso era comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
La ratio RAGIONE_SOCIALE norma, che riguardava le risorse per il trattamento accessorio e non quello fondamentale -evidenziava il giudice del gravame andava rinvenuta nell’esigenza di fissare un tetto alle risorse destinate al trattamento economico accessorio e non a quello fondamentale, laddove la RAGIONE_SOCIALE, invece, aveva operato una riduzione forfettaria identica per tutti i lavoratori, con la conseguenza che il criterio utilizzato dall’RAGIONE_SOCIALE era illegittimo e non consentiva alla stessa di operare le trattenute che dovevano essere rimborsate.
La Corte d’Appello affermava, quindi, la legittimità del criterio indicato con il decreto 760 del 2013 recante ‘Determinazione dei fondi contrattuali dell’RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2013′, che, in ragione delle linee di indirizzo adottate con decreto Commissariale n. 23 del 2013 evidenziava che il Fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione e il fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato dovessero ridotti considerando la quota calcolata con riferimento ai dati dell’anno precedente e dividendo l’ammontare di ogni singolo fondo per il numero di dipendenti che finanzia.
In sostanza, concludeva la Corte territoriale, ‘se il criterio utilizzato dall’azienda è certamente illegittimo e non consentiva all’RAGIONE_SOCIALE di operare le disposte trattenute, che, in quanto illegittime devono essere rimborsate, ciò non significa, tuttavia, che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione dei ricorrenti, da compiersi nondimeno secondo il corretto criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riferimento alla annualità del 2013′ .
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello ricorre l’RAGIONE_SOCIALE, prospettando due motivi di ricorso.
Resta intimato il dirigente medico.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione di legge RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione al d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., dalla legge n. 122 del 2010 e del decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario per la regione Campania (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE prospetta che la Corte d’Appello non ha tenuto conto delle necessità di risanamento del Servizio sanitario nazionale RAGIONE_SOCIALE Regione Campania e delle norme del contratto collettivo che regolano la retribuzione di posizione.
Con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta venivano stabilite misure di razionalizzazione e di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa per il personale.
Ricorda la giurisprudenza amministrativa che è intervenuta sulle funzioni e sui poteri del Commissario ad acta, nonché la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che le funzioni amministrative del Commissario ad acta , incaricato dell’attuazione del piano di rientro per il disavanzo sanitario, previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali.
Pertanto, la singola RAGIONE_SOCIALE non poteva sottrarsi ai poteri del Commissario ad acta , ed era obbligata a seguire quanto da questi disposto in virtù dei poteri conferitigli.
La ricorrente ricorda, quindi, il decreto n. 63 del 2010, con il quale il Commissario ad acta approvava le Linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali per le aziende sanitarie RAGIONE_SOCIALE Campania, al fine di pervenire a procedure omogenee tra le medesime.
In particolare, per il fondo che finanzia la retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, l’indennità di specifica RAGIONE_SOCIALE, indennità di direzione di struttura complessa e l’eventuale specifico trattamento, si devono considerare le singole voci su base annuale, comprensiva di tredicesima mensilità del singolo dirigente cessato.
A dette Linee di indirizzo si è adeguata essa RAGIONE_SOCIALE, come pacifico e non contestato dai lavoratori.
La norma del decreto-legge stabilisce un tetto massimo per il trattamento accessorio del personale, prevedendo una riduzione degli stessi fondi.
Non era ravvisabile un diritto soggettivo in capo al ricorrente originario, in quanto non era stata intaccata la componente minima e fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione.
Ricorda che l’unica voce stipendiale gravante sul Fondo di posizione suscettibile di riduzione per effetto e applicazione delle norme, era la retribuzione di posizione variabile aziendale che è componente RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria e non di quella fondamentale. La previsione legislativa laddove stabiliva che le risorse non potevano superare il tetto stabilito, non vuol dire che non possa essere anche inferiore, pure per diverse determinazioni del datore di lavoro, specialmente nel caso di ragioni commissariate ai fini dell’attuazione del piano di rientro sanitario.
2. Con il secondo motivo di ricorso è proposta la violazione e falsa applicazione di legge e dei contratti e accordi collettivi nazionali in relazione all’art. 39 del CCNL 8 giugno 2000, area medico
RAGIONE_SOCIALE e all’art. 55, comma 6, del CCNL 5 dicembre 1996, area medico RAGIONE_SOCIALE (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.).
Assume l’RAGIONE_SOCIALE che nella specie si era in presenza RAGIONE_SOCIALE necessità di una riduzione proporzionale per tutti i dirigenti medici, senza che tanto abbia colpito il valore economico minimo contrattuale. Da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era stata rispettata la funzione svolta dai dirigenti medici, avendo effettuato una riduzione che ha inciso in modo proporzionale rispetto al percepito a titolo accessorio, che a sua volta era già ab origine differente a seconda delle specifiche funzioni rivestite. La componente variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione è stata determinata e poi ridotta del 30% a seguito delle necessità legate al risanamento del sistema sanitario, RAGIONE_SOCIALE Regione Campania.
La riduzione del 30% è intervenuta in uguale maniera per tutti dirigenti, così, rispettando la diversa graduazione delle funzioni come stabilita, anche con la partecipazione di organizzazioni sindacali.
La sentenza nella parte in cui ha affermato che l’illegittimità del criterio adottato, non implicava che nessun intervento potesse essere operato sulla parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione dei ricorrenti originari, che avrebbe dovuto essere effettuato secondo il criterio adottato dallo stesso datore di lavoro con riguardo l’annualità 2013, avrebbe dovuto disporre una trattenuta minore rispetto a quella disposta pari al 30%, ed invece aveva condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento per intero di quanto trattenuto.
4. I motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE loro connessione.
Gli stessi sono fondati per quanto di ragione, come di seguito esposto, in armonia con quanto già deciso da questa Corte in Cass. Sez. Lav. n. 32557/2023 e in successive numerose pronunzie conformi, alle cui motivazioni questo Collegio integralmente si riporta facendole proprie.
Il ricorso pone, nella sostanza, le seguenti questioni:
oggetto e legittimità RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione e RAGIONE_SOCIALE riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall’ art. 9, comma 2 -bis , del d.l. n. 78 del 2010, con. mod. dalla legge n. 122 del 2010;
modalità attuativa RAGIONE_SOCIALE prevista riduzione delle risorse in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
ricaduta RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Occorre premettere che l’art 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, prevede che il trattamento economico fondamentale e accessorio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è definito dai contratti collettivi, i quali (comma 3) stabiliscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzativ e o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione; c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.
Per l’erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria – in cui si inscrivono la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti medici – al fine di premiare il merito e la performance dei dipendenti, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, sono destinate apposite risorse nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (si v., Corte cost. n. 190 del 2022).
Vengono in rilievo: il ‘Fondo per l’indennità di specificità RAGIONE_SOCIALE, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento e indennità di direzione di struttura complessa’ (art. 9 CCNL economico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2008/2009, richiamato nella sentenza di appello);
il Fondo ‘Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro’ (art. 10, CCNL cit.);
il ‘Fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità RAGIONE_SOCIALE prestazione individuale’ (art. 11, CCNL cit.).
7. L’art. 40, comma 3 -bis , secondo periodo, come modificato dal d.lgs. n. 75 del 2017, ha rafforzato il rapporto tra performance e buon andamento dell’Amministrazione, già introdotto, nei sensi sopra richiamati, dalla riforma dettata dal d.lgs. n. 150 del 2009, prevedendo che ‘ La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità RAGIONE_SOCIALE performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferime nto’.
8. L’art. 51 del CCNL 5 dicembre 1996 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, richiamato nella sentenza di appello, dispone che le aziende od enti, in relazione alle articolazioni aziendali individuate dal d.lgs. n. 502 del 1992, dalle leggi regionali di organizzazione e dagli eventuali atti di indirizzo e coordinamento del RAGIONE_SOCIALE, determinano la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione.
La retribuzione di posizione è, quindi, una componente del trattamento economico accessorio dei dirigenti di I e II livello dell’RAGIONE_SOCIALE medico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che, in relazione alla graduazione delle funzioni prevista dal comma 3 del medesimo art. 51, è collegata all’incarico agli stessi conferito dall’RAGIONE_SOCIALE.
Essa è composta di una parte fissa e di una parte variabile, la cui somma complessiva corrisponde al valore economico degli incarichi attribuiti in base alla graduazione delle funzioni.
La corresponsione RAGIONE_SOCIALE parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione richiede la ‘pesatura’ delle singole attività dirigenziali, da cui deriva la determinazione RAGIONE_SOCIALE quota di pertinenza del singolo medico, che, altrimenti, deve essere corrisposta, nella sola quota minima ed ‘invariabile’ prevista dalla contrattazione collettiva (cfr., ex aliis , Cass., n. 10613 del 2023 e giurisprudenza ivi richiamata).
La retribuzione di risultato, in quanto connessa al raggiungimento di obiettivi, ha una giustificazione autonoma rispetto alla retribuzione di posizione.
In relazione al rapporto tra le risorse destinate alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, si può ricordare come questa Corte (Cass., n. 9040 del 2023, cui adde, ex aliis , Cass. 29855 del 2023) ha affermato (in fattispecie relativa alle conseguenze risarcitorie RAGIONE_SOCIALE mancata graduazione delle funzioni, che la mancata attivazione e completamento del procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, legittima il dirigente medico interessato a chiedere, non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita RAGIONE_SOCIALE chance di percepire la parte variabile RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione – Cass., n. 29716 del 2023) che se la retribuzione di posizione per qualche ragione non sia in tutto o in parte erogata e se da ciò derivi la disponibilità di importi sul corrispondente fondo, essi vengono imputati alla retribuzione di risultato del medesimo anno, che può subire in tal modo un incremento. In tal modo, lo stesso identico evento che è ragione di inadempimento (omessa graduazione e corresponsione dell’indennità di posizione parte variabile) è ragione del beneficio consistente nell’incremento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato.
Dunque, qualora il dirigente medico in ragione di ciò, abbia ottenuto una maggiore retribuzione di risultato, si determina quindi una tipica ipotesi di compensatio lucri cum damno , rispetto alla mancata erogazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione parte variabile, la quale certamente ricorre quando il “vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, quali suoi effetti contrapposti.
Tanto premesso, si osserva che poiché la misura economica RAGIONE_SOCIALE retribuzione trova (necessario) fondamento nella contrattazione collettiva, si stabilizza in capo al dipendente il diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALE stessa come prevista da quest’ultima, attes o che l’Amministrazione datrice di lavoro, nei limiti delle risorse
disponibili stabilite dal legislatore che operano anche per la contrattazione, non ha alcun potere di disposizione sull’applicazione del contratto collettivo del Comparto di appartenenza (si v., Cass., n. 6090 del 2021).
Consegue a ciò che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, per il principio di pari trattamento, di cui al medesimo art. 45 del d.lgs., sono vietati da parte del datore di lavoro trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (cfr., ex multis , Cass., n. 18523 del 2022, n. 12106 del 2022, n. 11008 del 2022), anche se ciò non esclude differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive RAGIONE_SOCIALE dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia RAGIONE_SOCIALE delle parti collettive.
12. Nella fattispecie in esame trova applicazione l’art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, in ragione del quale, dando attuazione alle linee di indirizzo regionale, la RAGIONE_SOCIALE disponeva la riduzione nella misura del 30% RAGIONE_SOCIALE remunerazione variabile aziendale del trattamento economico per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, fino alla revisione RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni, operando la relativa trattenuta sulla busta paga dei dirigenti medici.
13. In aderenza alla linea programmatica enunciata nella rubrica ‘Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico’, l’art. 9 preclude ogni incremento dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti per gli anni 2011, 2012, 2013 (comma 1); cristallizza l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale all’importo dell’anno 2010 (comma 2 -bis ), salvo riduzione in ragione RAGIONE_SOCIALE riduzione del personale in servizio (si v., Cass., n. 6930 del 2021).
Tali norme costituiscono disposizioni statali di contenimento e razionalizzazione RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica che si applicano a tutte le Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione e integrano disposizione inderogabili di finanza pubblica che prevalgono sulla diversa disciplina dettata dai contratti collettivi (si v., Cass., n. 5138 del 2022).
14. Il Giudice delle Leggi ha più volte affermato che nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato l’autonomia collettiva può venire compressa o, addirittura, annullata nei suoi esiti concreti e ciò non solo quando introduca un trattamento deteriore rispetto a quanto previsto dalla legge, ma anche quando sussista l’esigenza di salvaguardia di superiori interessi generali (sentenze n. 219 del 2014, n. 40 del 2007, n. 393 del 2000, n. 143 del 1998, n. 124 del 1991, n. 34 del 1985, sentenza n. 178 del 2015, sentenza n. 169 del 2017, come illustrato da Cass., n. 5138 del 2022).
Si è comunque precisato (sentenza n. 65 del 2016) che il meccanismo legislativo dei tagli lineari non impone di effettuare riduzioni di identica dimensione in tutti i settori, ma di intervenire in ciascuno di questi, limitandosi ad individuare un importo complessivo di risparmio e lasciando alle Regioni il potere di decidere l’entità dell’intervento in ogni singolo ambito.
15. Le disposizioni statali di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa relativa al personale delle Amministrazioni pubbliche hanno superato il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte Cost. n. 200 del 2018 e la giurisprudenza richiamata in motivazione) e soltanto il regime di sospensione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, di cui al comma 17 dell’art. 9 d.l. n. 78 del 2010 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo ma, unicamente, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 178 del 2015. Con que st’ultima decisione la Corte ha osservato, quanto al d.l. n. 78 del 2010, che lo stesso ‘risponde all’esigenza di governare una voce rilevante RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l’incremento delle retribuzi oni del settore privato’ ed ha conseguentemente escluso l’ipotizzata violazione degli artt. 36, primo comma, e 39, primo comma, Cost. «in quanto il sacrificio del diritto alla retribuzione commisurata al lavoro svolto e del diritto di accedere alla contrattazione collettiva non è, nel quadro ora delineato, né irragionevole né sproporzionato» (Cass., n. 5138 del 2022, cit.).
16. Dunque, il comma 2bis dell’art. 9 del medesimo decreto -legge prevede: ‘ A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31
dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)’.
Il trattamento accessorio è tradizionalmente collegato alla posizione di lavoro e alla produttività.
17. Il dato testuale contenuto nell’art. 9, comma 2bis , attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere ‘cristallizzato’ nell’importo corrispondente a quello dell’anno 2010.
Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010.
La riduzione del numero dei dirigenti in servizio determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse.
Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell’RAGIONE_SOCIALE, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61).
Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal AVV_NOTAIO Generale, si avrebbe l’aumento RAGIONE_SOCIALE consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all’anno 2010, così venendo disattesa la lettera RAGIONE_SOCIALE nor ma e la sua finalità di risparmio RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica.
18. Per dare attuazione alla previsione ‘ridotto in misura proporzionale’ e quindi al criterio indicato dal legislatore, l’ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione RAGIONE_SOCIALE graduazione esistente.
Contrasta con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in misura del 30%.
19. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare la ‘cristallizzazione’ al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto.
Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30 % RAGIONE_SOCIALE quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa S.C. (Cass. n. 6930/2012 cit., punto 64), ‘il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius ‘.
In mancanza di una tempestiva applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 9, co. 2 -bis cit, l’operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:
il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’art. 9, co. 2 -bis , depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato;
il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;
la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;
la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire.
Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario.
Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e
sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza RAGIONE_SOCIALE rimozione provvedimenti di macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022).
Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi RAGIONE_SOCIALE componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa.
È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell’esistenza o meno di un dare -avere tra le parti.
Nemmeno può sostenersi che giustifichi il taglio del 30% il generico intento di rivedere le graduazioni.
La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l’ammontare di tali Fondi.
L’attuazione di una revisione postula di regola l’avvio di un procedimento identico a quello di origiRAGIONE_SOCIALE graduazione (art. 51, cit. co. 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione.
Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell’ iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell’assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione.
Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’Appello, pur avendo correttamente ritenuto legittima la riduzione delle risorse disposta dall’art. 9, comma 2 -bis , del d.l. n. 70 del 2010, ha ritenuto che non sia stata corretta la modalità RAGIONE_SOCIALE riduzione del trattamento accessorio variabile,
operata attraverso una trattenuta percentuale del 30%, ma ha poi calcolato il dovuto prendendo a base quanto erogato fino al novembre 2012 e quanto erogato dopo quel mese, determinando la differenza, ma senza mostrare di avere considerato l’avvenuta riduzione dei Fondi per effetto delle cessazione dal servizio, profilo che va viceversa verificato per avere certezza di una corretta determinazione del dare-avere.
Pertanto la sentenza di appello deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che nella decisione RAGIONE_SOCIALE controversia si atterrà ai principi sopra indicati, eseguendo le necessarie verifiche contabili.
Il giudice di appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.3.2024