Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25532 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25532 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 7/2024 e 264/2024 R.G. proposti da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto a ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-ricorrenti-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 2657/2023 depositata il 23/06/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 2657/2023 pubblicata il 23/06/2023, ha accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La controversia ha per oggetto la decurtazione del trattamento economico variabile aziendale, per gli anni dal 2011 al 2103, dal fondo ex art. 9 CCNL dell’area RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, secondo biennio economico 2008-2009.
Il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere accoglieva il ricorso dei due dirigenti medici.
La Corte d’appello ha ritenuto che alla base RAGIONE_SOCIALE decurtazione del trattamento stipendiale vi fosse l’esigenza di contenimento RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, espressa dall’art. 9 comma 2 bis d.l. 31/05/2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010, n.120. Ha rilevato che per la regione Campania a tale disposizione ha fatto seguito la nomina del Commissario ad acta, con decreto 22/10/2010, n.63, per stabilire le linee di indirizzo per la rideterminazione dei fondi contrattuali per le ASL RAGIONE_SOCIALE regione; e che nelle linee di indirizzo venivano precisate le modalità di calcolo per la riduzione dei fondi contrattuali per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi attuati dalla RAGIONE_SOCIALE. La corte territoriale ha ritenuto la legittimità RAGIONE_SOCIALE decurtazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione dei dirigenti medici, in quanto voci accessorie
RAGIONE_SOCIALE retribuzione. Ed ha ritenuto insindacabili le decurtazioni medesime, proprio in quanto attuative di «specifiche disposizioni normative e poi di decreti commissariali attuativi».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME con ricorsi separati, entrambi affidati a due motivi. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi. Le parti hanno depositato memorie illustrative. Alla adunanza camerale del 13 settembre 2024 si è proceduto alla riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la stessa sentenza, giusta l’art. 335 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione o errata applicazione del d.l. 78/2010 in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. Lamentano che l’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 prevede un criterio di riduzione del trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, e dunque senza alcun riferimento allo specifico trattamento individuale goduto. Sostengono che la ASL avesse proceduto alla decurtazione sulla base di un criterio diverso da quello previsto dalla fonte primaria, procedendo alla riduzione del fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione e del fondo per il finanziamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di risultato considerando la quota pro capite , calcolata con riferimento ai dati dell’anno precedente, dividendo l’ammontare di ogni singolo Fondo per il numero di dipendenti che finanziava. Lamentano che la Corte d’Appello avrebbe dovuto statuire che la variazione delle consistenze medie del personale doveva essere operata in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, con l’utilizzazione di un valore identico per ogni unità di personale, senza riferirsi allo specifico trattamento individuale goduto, come del resto esplicitamente indicato nella circolare n. 12 del
2011 del M.E.F. Sostengono che il criterio adottato dalla RAGIONE_SOCIALE e condiviso dalla corte territoriale ─ si è risolto nella riduzione forfettaria e con effetti immediati sulle retribuzioni dei singoli dirigenti, in luogo di una riduzione proporzionale.
2. Con il secondo motivo prospettano la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 111 Cost., con riferimento all’art.360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.; nonché la violazione e mancata applicazione degli artt. 39 CCNL area RAGIONE_SOCIALE medico RAGIONE_SOCIALE e CCNL 08/06/2000, dell’art. 51 comma 3 del CCNL 05/12/1996, dell’art. 55 comma 6 del CCNL 05/12/1996, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ.; la omessa motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia ai sensi dell’art. 360 comma primo n.5 cod. proc. civ. Lamentano che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto di non poter procedere a valutare la quantificazione dei fondi effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE, ritenendo di non potersi ingerire in calcoli e conteggi attinenti la finanza regionale e la spesa sanitaria pubblica. Deducono che nel caso in esame non veniva in considerazione alcuna erroneità dei calcoli, ma la violazione dei principi dettati dalle fonti primarie, come sopra richiamate; ed in particolare RAGIONE_SOCIALE corretta applicazione dei principi per la determinazione del fondo di posizione ex art. 9 del CCNL per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. Sostengono che in forza delle disposizioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva richiamate nei motivi di ricorso, la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE componente variabile presuppone necessariamente la revisione RAGIONE_SOCIALE graduazione delle funzioni dirigenziali; graduazione che pertanto non può essere successiva alla riduzione. Lamentano che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare la violazione delle citate disposizioni RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, in quanto la RAGIONE_SOCIALE ha proceduto alla decurtazione in ragione del 30% assegnando valori economici del tutto privi di motivazione funzionale, e senza riferimento ai criteri generali oggettivi e predeterminati.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione. L’oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia è sostanzialmente costituito dalla: a) legittimità RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione e RAGIONE_SOCIALE riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio previste dall’ art. 9, comma 2 -bis , del d.l. n. 78/2010; b) modalità attuativa RAGIONE_SOCIALE prevista riduzione delle risorse «in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio»; c) ricaduta RAGIONE_SOCIALE cristallizzazione/riduzione delle risorse sui trattamenti economici accessori individuali.
Sul medesimo oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia questa Sezione ha già pronunciato su questione di diritto di particolare rilevanza, ex art. 375 comma primo cod. proc. civ., con la sentenza 23/11/2023, n. 32594. Poiché non sussistono ─ né del resto sono state prospettate ─ ragioni per discostarsi da quella pronuncia, si intende dare continuità a tale orientamento, richiamandone la motivazione ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Per quanto oggetto dei motivi di ricorso, sostanzialmente identici a quelli esaminati nella sentenza 32594/2023 (salvo l’accorpamento del secondo e terzo motivo di ricorso nel secondo motivo di ricorso in questo procedimento), si ritiene che: «il comma 2bis dell’art. 9 del medesimo decretolegge prevede: ‘A decorrere dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio (…)’. Il trattamento accessorio è tradizionalmente
collegato alla posizione di lavoro e alla produttività. 17. Il dato testuale contenuto nell’art. 9, comma 2bis , attesta in modo chiaro e non equivocabile che il limite delle risorse disponibili deve essere dunque ‘cristallizzato’ nell’importo corrispondente a quello dell’anno 2010. Il legislatore ha poi stabilito una misura volta altresì a ridurre ulteriormente le risorse, già cristallizzate al 2010, attraverso la riduzione del numero dei dirigenti in servizio che determina la automatica riduzione in misura proporzionale delle risorse. Questo significa che, ove vi siano nel corso di ciascun anno cessazioni dal servizio, le risorse in origine destinate alla remunerazione dei dirigenti cessati dal servizio, gravanti sui Fondi contrattuali dell’RAGIONE_SOCIALE, devono essere decurtate in relazione alle stesse (si v., Cass. 6930 del 2021, paragrafi 55-61). Diversamente, come già affermato dalla sentenza da ultimo richiamata e dal Procuratore Generale, si avrebbe l’aumento RAGIONE_SOCIALE consistenza delle risorse, atteso il minor numero di lavoratori, rispetto all’anno 2010, così venendo disattesa la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e la sua finalità di risparmio RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica.18. Per dare attuazione alla previsione ‘ridotto in misura proporzionale’ e quindi al criterio indicato dal legislatore, l’ammontare annuo complessivo delle risorse per il trattamento accessorio, come cristallizzato e mano a mano riproporzionato, va quindi suddiviso per il numero dei lavoratori in servizio in ragione RAGIONE_SOCIALE graduazione esistente. 19 Contrasta con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma una riduzione operata attraverso un taglio percentuale come quello effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE in misura del 30%.19. È indubbio che, se non si sia proceduto ad applicare a ‘cristallizzazione’ al 2010, con riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio, la suddivisione del Fondo può avere portato, negli anni dal 2011 in avanti, al pagamento di somme eccedenti quanto dovuto. Tuttavia, non è legittimo che si sia provveduto ad un taglio del 30 % RAGIONE_SOCIALE quota variabile per ciascun medico, anche perché, come stabilito da questa Corte (Cass. n. 6930 del 2012 cit., punto 64), ‘il trattamento
economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius ‘. In mancanza di una tempestiva applicazione RAGIONE_SOCIALE regola di cui all’art. 9, comma 2 -bis cit, l’operazione rideterminativa ex post deve invece seguire le dinamiche normative e contrattuali e quindi procedere attraverso:- il ricalcolo dei Fondi secondo il disposto dell’art. 9, comma 2 -bis , depurando gli stessi dalle quote riguardanti il personale cessato; il calcolo di quanto spettante a ciascun medico;- la detrazione dal percepito di quanto così calcolato come spettante a ciascun medico;- la conseguente individuazione degli importi che ciascun medico avrebbe dovuto restituire. Tale ricalcolo non attiene in sé alla determinazione economica dei Fondi, ma al diritto soggettivo di ciascun medico a che non si determini una riduzione rispetto a quanto spettante nel 2010 e dunque si tratta di pretesa che non esorbita dalla competenza del giudice ordinario. Viene in rilievo, infatti, la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali la legittimità del comportamento datoriale è censurata in via del tutto incidentale; come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite (in fattispecie relativa al pagamento delle differenze arretrate in relazione alla quote residue di fondi contrattuali), il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza RAGIONE_SOCIALE rimozione provvedimenti i macro-organizzazione (Cass., S.U., n. 33365 del 2022). Potrà semmai essere valutato se un tale calcolo possa avvenire più semplicemente prendendo a base gli importi RAGIONE_SOCIALE componente variabile di interesse corrisposta annualmente dal 2011 in avanti e detraendo quanto attribuito annualmente per essa nel 2010; la differenza tra il primo importo ed il secondo essendo in effetti quanto la RAGIONE_SOCIALE aveva in ipotesi diritto a recuperare sulla base di una corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa. 21 È dunque su tali basi che si deve procedere alla valutazione dell’esistenza o meno di un dare -avere tra le parti. 20. Non può poi dirsi che -come ritenuto dal giudice di prime cure -a giustificare il taglio del 30% possa addursi un generico intento di
rivedere le graduazioni. La revisione delle graduazioni in sé riguarda solo le proporzioni, attraverso punteggi ponderati, in cui i Fondi vanno divisi tra gli aventi diritto (v. art. 51 CCNL 26.11.1996) e dunque non ha a che vedere con l’ammontare di tali Fondi. L’attuazione di una revisione postula di regola l’avvio di un procedimento identico a quello di originaria graduazione (art. 51, cit. comma 3), se del caso con fissazione di una data ex tunc da cui far decorrere tale rideterminazione. Ma se anche si volesse ammettere che il datore di lavoro possa dare corso a misure provvisorie in attesa dell’iter proprio delle nuove graduazioni, ciò dovrebbe evidentemente avvenire richiamando le ragioni di un tale necessità di revisione dell’assetto ponderale e dando contestualmente avvio al procedimento di revisione. Presupposti tutti che nulla hanno a che vedere con la rideterminazione dei Fondi che sta alla base del taglio a forfait del 30% per tutti i dipendenti interessati, quale attuato dalla RAGIONE_SOCIALE».
Per questi motivi i ricorsi devono essere accolti, con la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.
In forza dei principi di diritto sopra richiamati, la Corte d’Appello in sede di rinvio dovrà accertare con compiutezza, se necessario eseguendo verifiche contabili , a quanto ammonti, ai sensi dell’art. 9, comma 2bis , del d.l. n. 78 del 2010, la riduzione del fondo per il trattamento accessorio variabile, nelle voci per cui è causa e comunque dovrà quantificare quanto dovuto per tali voci al ricorrente negli anni successivi al 2010 e quanto da egli percepito nei medesimi anni, sulla base dei parametri di graduazione vigenti, determinando su tale base il dare-avere tra le parti per il periodo oggetto di contenzioso.
La Corte d’appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul presente ricorso e su quello iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO, accoglie i motivi per quanto di ragione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13/09/2024.