SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE N. 174 2024 – N. R.G. 00000065 2024 DEL 06 05 2025 PUBBLICATA IL 07 05 2025
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE
– Collegio di Lavoro –
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa NOME COGNOME
Presidente –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
– Giudice ausiliario relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 65 del Ruolo 2024 , promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 07.06.2024
da
in persona del
legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, in forza di procura generale
alle liti in atti, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME di Trieste
– appellante –
contro
difeso e rappresentato giusta procura alle liti depositata
con la memoria difensiva in appello, dall’Avv. NOME COGNOME di Udine
– appellato –
Oggetto della causa: opposizione avviso di addebito (appello contro la sentenza n. 121/2024 pubblicata in data 08.04.2024 del Tribunale di Udine).
Causa chiamata all’udienza di discussione del 14.11.2024.
Conclusioni
Per l’appellante:
rigettare il ricorso; spese e compensi di lite, compresa la maggiorazione forfetaria del 15%, integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio.
Per l’appellato:
rigettare l’appello e confermare integralmente la sentenza appellata n. 121/2024 del Tribunale di Udine; con vittoria di spese anche di questo grado del giudizio.
*
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall’art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato il 9/1/2024 esponeva che, essendo titolare di pensione VOAUT dal gennaio 2011 calcolata con il sistema contributivo puro, al compimento dei 65 anni aveva presentato all’ domanda di riduzione al 50% dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 59 comma 15 della legge 449/97; che l’ aveva concesso la richiesta agevolazione, salvo poi cambiare opinione e chiedere la restituzione dell’asserito indebito; che la pretesa dell’ era in contrasto con la chiara disposizione di legge contenuta nell’art. 59 comma 15 in forza della quale erano sufficienti ai fini dell’agevolazione due soli requisiti, da lui posseduti entrambi.
Si costituiva in giudizio l replicando che la sua posizione era basata su un parere del Ministero del Lavoro secondo cui l’agevolazione contributiva spettava solo ai soggetti titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo puro o misto.
Con sentenza emessa l’8/4/2024 il Tribunale di Udine accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che il sig. avesse i requisiti per ottenere il beneficio richiesto.
Con un unico motivo di impugnazione l’appellante censura la decisione di primo grado riproponendo la tesi già fatta valere in primo grado riguardo alla interpretazione da attribuire all’art. 59 comma 15 della legge 449/97.
La disposizione, per quanto interessa in questa causa, così testualmente recita:
” Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’ e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà “.
Afferma l’ che la congiunzione “e” posta fra la prima parte e la seconda parte della norma, dovrebbe essere intesa come volta a stabilire che ai fini dell’agevolazione sono necessarie entrambe le condizioni ivi descritte.
Al di là tuttavia, dell’esegesi del significato della congiunzione utilizzata dal legislatore, l’Istituto sembra non considerare in alcun modo, il testo complessivo della disposizione sopra citata e la (diversa) finalità delle due parti di cui si compone: la prima ha infatti lo scopo di individuare e delimitare la platea dei destinatari del beneficio contributivo (costituita dai lavoratori autonomi già titolari di pensione a carico di una gestione che abbiano compiuto i 65 anni di età), mentre la seconda, si occupa – con riferimento al sottoinsieme dei lavoratori la cui pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo – solo ed esclusivamente di regolare gli effetti della agevolazione contributiva sulla misura del supplemento di pensione.
La funzione di quest’ultima norma appare evidente.
Se infatti per i pensionati integralmente soggetti al sistema contributivo la riduzione a metà dei contributi produce un effetto automatico e diretto sulla misura della pensione, così non è per coloro che sono titolari di un trattamento liquidato, in tutto o in parte, con il sistema retributivo: e per questi ultimi è stato quindi necessario prevedere che il fatto di beneficiare della agevolazione contributiva produce una corrispondente diminuzione del supplemento di pensione.
L’interpretazione proposta dall’ appare del resto difficilmente giustificabile sul piano dei principi costituzionali: se infatti è vero che il legislatore può decidere discrezionalmente a chi attribuire un determinato beneficio previdenziale, è altrettanto vero che questa scelta non può essere del tutto arbitraria e irragionevole; e, in concreto, l’ non ha mai spiegato quale sarebbe la ragione di distinguere, all’interno dell’ampia e unitaria categoria dei lavoratori autonomi pensionati ultrasessantacinquenni, fra i titolari di pensione contributiva e quelli titolari di pensione (in tutto o in parte) retributiva, favorendo i secondi rispetto ai primi (i quali sarebbero assoggettati, senza motivo, ad un trattamento deteriore, essendo loro impossibile ottenere la riduzione dei contributi).
L’appello va quindi respinto.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l’appello proposto dall’
avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 121/2024 pubblicata in data 08.04.2024 che integralmente conferma; condanna parte appellante a rimborsare le spese di lite del grado a parte appellata che liquida in € 4.500,00 oltre spese generali nella misura massima di tariffa, Cpa ed IVA di legge; da atto della ricorrenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Trieste, 14.11.2024.
Il Giudice ausiliario estensore.
(Avv. NOME COGNOME
Il Presidente (Dott.ssa NOME COGNOME)