ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI LECCE – N. R.G. 00000901-15 2018 DEL 03 04 2025 PUBBLICATA IL 03 04 2025
CORTE DI APPELLO DI LECCE
1^ sezione civile
nella seguente composizione:
dr. NOME COGNOME presidente rel.
dr. NOME COGNOME consigliere
dr. NOME COGNOME consigliere
decidendo sul ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c. depositato in cancelleria
in data 12.3.2025 da
nei confronti del Dott.
;
rilevato:
G
che i fatti e le situazioni posti dal a fondamento della proposta ricusazione non sono riconducibili ai casi che radicano l’obbligo del giudice ricusato ad astenersi ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 co. 1 c.p.c. richiamato dall’art. 52 co. 1 c.p.c.;
che, in particolare, non ricorre nella fattispecie l’ipotesi di ‘inimicizia’ del ricusato, che non può evidentemente desumersi dalla asserita omessa adozione di un provvedimento di sospensione del giudizio, stante la mancata prova da parte del ricusante, su cui incombe il relativo onere, di fatti e circostanze rivelatrici dell’esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale (Cass. n. 18976/2015; Cass. Sez. Un. n. 16627/2014);
ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e che la parte che l’ha proposto debba essere condannata alla pena pecuniaria di € 250,00;
rilevato, altresì, che il ha presentato nel presente giudizio , ad oggi, ben 16 ricusazioni, provocando la sospensione del processo ex art. 52 c.p.c., come da allegata attestazione della Cancelleria;
che trattasi evidentemente di attività delittuosa, protratta nel tempo, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, diretta a provocare l’ interruzione di un pubblico servizio , posta in essere con reiterate e numerose ricusazioni ((il ha presentato altre sei ricusazioni anche nel giudizio n. 271/2023, come da allegata attestazione della Cancelleria), che richiede un pronto ed adeguato intervento , che si sollecita, del P.M. presso il Tribunale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 52 e ss. c.p.c., rigetta il ricorso proposto ex art. 52 c.p.c. da ; condanna il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00. Dispone la trasmissione della presente ordinanza, unitamente alla allegata attestazione della Cancelleria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per quanto di competenza, ed al Presidente della Corte d’Appello, per le iniziative che riterrà opportuno adottare. Lecce, 3.4.2025
Il Presidente rel. (Dott. NOME COGNOME