Ricusazione Infondata: Limiti e Conseguenze dell’Abuso del Processo
L’istituto della ricusazione è un presidio fondamentale a garanzia dell’imparzialità del giudice. Tuttavia, il suo utilizzo non può essere arbitrario o strumentale. Un’ordinanza della Corte di Appello di Lecce illumina le gravi conseguenze di una ricusazione infondata, quando questa si trasforma in un vero e proprio abuso del processo, con risvolti che vanno dalla sanzione economica alla denuncia penale. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Una Raffica di Ricusazioni per Paralizzare il Giudizio
I fatti al centro della vicenda vedono una parte processuale presentare un’istanza di ricusazione nei confronti di un magistrato. La motivazione addotta era quella di una presunta “inimicizia” da parte del giudice, la quale, secondo il ricusante, si sarebbe manifestata attraverso l’adozione di provvedimenti a lui sfavorevoli e l’omissione di altri da lui richiesti.
L’aspetto più eclatante, però, non era tanto la singola istanza, quanto la sua serialità. La Corte ha rilevato che la stessa parte aveva depositato ben 16 ricusazioni nel medesimo giudizio e altre 6 in un procedimento connesso, causando sistematicamente la sospensione del processo e, di fatto, ostacolando il corso della giustizia.
La Decisione della Corte: Rigetto, Sanzione e Denuncia
La Corte di Appello ha adottato una linea di assoluto rigore, articolando la sua decisione su tre punti cardine:
1. Rigetto del ricorso: L’istanza di ricusazione è stata dichiarata inammissibile e infondata.
2. Sanzione pecuniaria: Il ricusante è stato condannato al pagamento di una pena pecuniaria di € 250,00.
3. Trasmissione alla Procura: La Corte ha disposto l’invio dell’ordinanza e degli atti relativi alla Procura della Repubblica, ritenendo che la condotta della parte potesse configurare un’ipotesi di reato.
Le Motivazioni: Perché la Ricusazione è Stata Ritenuta Infondata
La Corte ha smontato le argomentazioni del ricusante con motivazioni chiare e basate su consolidati principi giurisprudenziali.
La Distinzione tra Decisione Sgradita e “Inimicizia”
Il punto centrale della motivazione risiede nella netta distinzione tra il legittimo dissenso verso una decisione giudiziaria e la sussistenza di un’inimicizia personale. I giudici hanno ribadito che l’inimicizia, come causa di ricusazione ai sensi dell’art. 51 c.p.c., non può essere desunta semplicemente dal contenuto dei provvedimenti emessi dal magistrato.
Perché si configuri, è necessario che la parte che ricusa fornisca la prova – su cui ricade il relativo onere – di fatti e circostanze concrete che rivelino “ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale”. In altre parole, l’ostilità deve essere personale, esterna al giudizio e non una semplice conseguenza dell’attività giurisdizionale. La mancata prova di tali elementi rende la ricusazione infondata.
Dall’Atto Infondato all’Attività Delittuosa
La Corte non si è fermata alla sola valutazione della singola istanza. Ha analizzato il comportamento complessivo della parte, qualificando la presentazione seriale e sistematica di ricusazioni come un'”attività delittuosa”.
Secondo il collegio, tale condotta era parte di un “medesimo disegno criminoso” finalizzato a un obiettivo preciso: provocare l'”interruzione di un pubblico servizio”, ovvero paralizzare l’amministrazione della giustizia. È questa la ragione che ha spinto i giudici a trasmettere gli atti alla Procura, affinché venisse valutata la rilevanza penale del comportamento del ricusante.
Conclusioni: L’Importanza di un Uso Corretto degli Strumenti Processuali
Questa ordinanza lancia un messaggio inequivocabile: gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione per tutelare i diritti delle parti non possono essere trasformati in armi per intralciare il processo. La ricusazione è una garanzia sacrosanta, ma il suo abuso non è tollerato e può portare a conseguenze severe. La decisione analizzata funge da monito, sottolineando che agire in giudizio con mala fede o colpa grave, utilizzando in modo pretestuoso gli istituti processuali, comporta non solo il rigetto delle proprie istanze e sanzioni economiche, ma espone anche al rischio di un’indagine penale per aver leso il bene pubblico del corretto funzionamento della giustizia.
È sufficiente non essere d’accordo con le decisioni di un giudice per ricusarlo per “inimicizia”?
No. L’ordinanza chiarisce che l’inimicizia non può desumersi dalla semplice adozione di provvedimenti non condivisi o dall’omissione di provvedimenti richiesti. La parte deve provare l’esistenza di ragioni di avversione o rancore personali ed estranee al processo.
Cosa rischia chi presenta una ricusazione palesemente infondata?
La parte che propone una ricusazione ritenuta infondata può essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria. Nel caso specifico, la sanzione è stata di 250,00 euro.
Presentare molte ricusazioni infondate può avere conseguenze penali?
Sì. Se la presentazione seriale di ricusazioni è vista come una strategia deliberata per bloccare il processo, la condotta può essere considerata un’attività delittuosa finalizzata all’interruzione di un pubblico servizio. La Corte ha infatti trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.
Testo del provvedimento
ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI LECCE – N. R.G. 00000901-14 2018 DEL 03 04 2025 PUBBLICATA IL 03 04 2025
CORTE DI APPELLO DI LECCE
1^ sezione civile
nella seguente composizione:
dr. NOME COGNOME presidente rel.
dr. NOME COGNOME consigliere
dr. NOME COGNOME consigliere
decidendo sul ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c. depositato in cancelleria
in data 10.3.2025 da
nei confronti del Dott.
rilevato:
G
che i fatti e le situazioni posti dal a fondamento della proposta ricusazione non sono riconducibili ai casi che radicano l’obbligo del giudice ricusato ad astenersi ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 co. 1 c.p.c. richiamato dall’art. 52 co. 1 c.p.c.;
che, in particolare, non ricorre nella fattispecie l’ipotesi di ‘inimicizia’ del ricusato, che non può evidentemente desumersi dalla asserita omessa adozione di diversi provvedimenti richiesti dal ricusante o, al contrario, dalla adozione di provvedimenti non condivisi da quest’ultimo, stante la mancata prova da parte del ricusante, su cui incombe il relativo onere, di fatti e circostanze rivelatrici dell’esistenza di ragioni di avversione o di rancore estranei alla realtà processuale (Cass. n. 18976/2015; Cass. Sez. Un. n. 16627/2014);
ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e che la parte che l’ha proposto debba essere condannata alla pena pecuniaria di € 250,00;
rilevato, altresì, che il ha presentato nel presente giudizio , ad oggi, ben 16 ricusazioni, provocando la sospensione del processo ex art. 52 c.p.c., come da allegata attestazione della Cancelleria;
che trattasi evidentemente di attività delittuosa, protratta nel tempo, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, diretta a provocare l’ interruzione di un pubblico servizio , posta in essere con reiterate e numerose ricusazioni ((il ha presentato altre sei ricusazioni anche nel giudizio n. 271/2023, come da allegata attestazione della Cancelleria), che richiede un pronto ed adeguato intervento , che si sollecita, del P.M. presso il Tribunale;
P.Q.M.
Visti gli artt. 52 e ss. c.p.c., rigetta il ricorso proposto ex art. 52 c.p.c. da ; condanna il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00. Dispone la trasmissione della presente ordinanza, unitamente alla allegata attestazione della Cancelleria, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, per quanto di competenza, ed al Presidente della Corte d’Appello, per le iniziative che riterrà opportuno adottare. Lecce, 3.4.2025
Il Presidente rel. (Dott. NOME COGNOME