Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 13263 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 13263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15337/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME
–
intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1572/2019 depositata il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Rilevato che:
Questa Corte formulava proposta, ritualmente comunicata alle parti, di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ..
A seguito della comunicazione della suddetta proposta, NOME COGNOME, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, chiedeva la decisione del ricorso.
Veniva , quindi, fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In data 1° dicembre 2023 perveniva da parte della ricorrente a mezzo del suo difensore istanza di ricusazione del consigliere NOME COGNOME in quanto estensore della proposta ex art. 380-bis c.p.c. e magistrato designato quale relatore in vista della camera di consiglio.
Con la suddetta istanza la ricorrente evidenziava di aver già chiesto al Presidente della II Sezione civile, con istanza depositata il 27 novembre 2023, di sostituire il relatore ovvero di rinviare l’udienza a una data successiva alla decisione delle Sezioni unite.
Questa Corte con ordinanza interlocutoria del 6 dicembre 2023 rilevava che con decreto della Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c. era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art. 380 -bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato
e nell’organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: «se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., il AVV_NOTAIO che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante».
La decisione in ordine all’istanza di ricusazione veniva dunque rinviata all’esito della decisione del le Sezioni Unite.
In prossimità dell’odierna udienza il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell’istanza.
Ritenuto che
Le Sezioni Unite con la sentenza n. 9611 del 2024, pubblicata il 10 aprile 2024, hanno enunciato il seguente principio di diritto ‘nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa’.
Ne consegue che l’istanza di ricusazione non può essere accolta.
Ricorrono le condizioni per la compensazione delle spese del presente giudizio vista la novità dell’istituto della proposta di definizione accelerata e la conseguente novità della questione giuridica decisa che, peraltro, ha impegnato le Sezioni Unite di questa Corte. Per le medesime ragioni non deve procedersi alla condanna alla pena pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte ri getta l’istanza di ricusazione . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione