ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI LECCE – N. R.G. 00000271-4 2023 DEL 01 04 2025 PUBBLICATA IL 01 04 2025
CORTE DI APPELLO DI LECCE
1^ sezione civile
nella seguente composizione:
dr. NOME COGNOME presidente
dr. NOME COGNOME consigliere
dr.ssa NOME COGNOME consigliere
decidendo sul ricorso per ricusazione ex art. 52 c.p.c. depositato in cancelleria in data 17.1.2025 da nel giudizio n. 271/2023 R.G., nei confronti del consigliere istruttore Dott. NOME COGNOME rilevato:
G
che i fatti e le situazioni posti dal a fondamento della proposta ricusazione non sono riconducibili ai casi che radicano l’obbligo del giudice ricusato ad astenersi ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 co. 1 c.p.c. richiamato dall’art. 52 co. 1 c.p.c.;
che, in particolare, la circostanza che il ricorrente abbia presentato denuncia querela, per il reato di omissione e rifiuto di atti d’ufficio, nei confronti degli altri due componenti dello stesso Collegio di cui ha fatto parte il Dott. COGNOME non vale ad integrare il caso di astensione obbligatoria previsto sub 3) del comma 1 dell’art. 51 c.p.c. (‘se egli stesso…ha causa pendente …con una delle parti… ‘);
che invero, stante la tassatività dei casi di ricusazione del giudice, soggetti a stretta interpretazione, nella fattispecie la mera presentazione di una denunciaquerela non comporta affatto l’instaurazione di un procedimento penale di cui sia parte anche il ricusante, non essendo quest’ultimo ancora costituito parte civile;
che, per il resto, le prospettazioni del ricusante attengono a circostanze non inquadrabili, neppure astrattamente, nelle fattispecie tipiche di cui all’art.
51 c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e che la parte che l’ha proposto possa essere condannata alla pena pecuniaria di € 250,00
P.Q.M.
Visti gli artt. 52 e ss. c.p.c., rigetta il ricorso proposto ex art. 52 c.p.c. da ;
condanna il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00.
Si comunichi al giudice ricusato e alle parti.
Lecce, 27.3.2025
Il consigliere est. Il Presidente
dr. NOME COGNOME dr. NOME COGNOME