Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1463 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1463 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24155/2023 R.G. proposto da: COGNOME elettivamente domiciliato in RENDE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in NAPOLI INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché contro
NOME COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME -intimati-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24312/2023 depositata il 09/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Udito il Pubblico Ministero nella persona dell’Avvocato Generale NOME COGNOME il quale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione .
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che nel corso del procedimento proposto con il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. dell’ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di cassazione n. 24312/2023, pubblicata in data 9 agosto 2023, la ricorrente Avvocato NOME COGNOME ha presentato in data 20 gennaio 2025 istanza di ricusazione;
ritenuto che il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione è iscritto al n. 24155/2023 R.G. (cui è unita l’iscrizione avvenuta sotto il n. 24287/2023R.G.) ed è fissato per la trattazione davanti alla Terza Sezione Civile per l’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 di fronte a un collegio presieduto dal Presidente NOME COGNOME e composto dai consiglieri NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che nell’istanza di ricusazione la ricorrente Avv. NOME COGNOME ricusa sia il Consigliere NOME COGNOME Presidente del collegio che ha deliberato l’ordinanza n. 24312/2023, oggetto della querela nullitatis e del ricorso per revocazione, sia i componenti del collegio chiamato a decidere il ricorso di cui si tratta all’adunanza del 22 gennaio 2025, non nominativamente indicati e ricusati semplicemente in quanto appartenenti alla Terza Sezione Civile;
ritenuto che il Presidente Aggiunto della Corte di cassazione, con provvedimento del 21 gennaio 2025, ha fissato per la trattazione dell’istanza di ricusazione proposta nel ricorso n. 24155/2023 R.G.
l’adunanza camerale partecipata del 21 gennaio 2025 ore 15:00 davanti al Collegio della Prima Sezione Civile, Presidente NOME COGNOME c omponenti NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME Relatore, NOME COGNOME sul rilievo che la parte istante ha ipotizzato la ricusazione di tutti i magistrati della Terza Sezione Civile;
ritenuto che nell’udienza partecipata fissata a seguito del decreto del Presidente Aggiunto la parte istante non è intervenuta, mentre è intervenuto Pubblico Ministero, nella persona dell’Avvocato Generale NOME COGNOME il quale ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza .
C onsiderato che l’istanza di ricusazione depositata dall’Avv. COGNOME nel proc. n. 24155/2023 R.G. fissato per la trattazione davanti alla Terza Sezione Civile per il 22 gennaio 2025, si appalesa, ictu oculi , manifestamente inammissibile;
che, infatti, l’istanza suppone il difetto di terzietà -indipendenza e imparzialità in capo a un magistrato, il Consigliere NOME COGNOME per ragioni assolutamente generiche, senza neppure considerare che il suddetto magistrato, presidente del collegio che ha deliberato l’ordinanza impugnata, non è componente del collegio che è chiamato a deliberare sulla proposta querela nullitatis e sull’impugnazione per revocazione;
che, inoltre, la ricusazione dei componenti del collegio della Terza Sezione Civile chiamato a deliberare, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025, sul ricorso per querela nullitatis e revocazione, in quanto appartenenti alla Terza Sezione Civile, è del pari assolutamente generica e non contiene in nessun modo la specificazione delle ragioni che determinerebbero, ad avviso della ricorrente, l’incompatibilità a far parte del collegio decidente, non essendo neppure ipotizzata una qualche minima riconducibilità dell’istanza a uno dei casi per i quali il codice di procedura civile prevede la ricusazione di un giudice;
considerato che, sebbene la parte istante richiami reiteratamente documenti in atti, che dimostrerebbero il supposto difetto di imparzialità-indipendenza dei giudici ricusati, dalla documentazione in atti il denunciato difetto non emerge e non risulta in alcun modo; considerato che l’istituto della ricusazione non può essere piegato a una finalità di sottrarre l’esame del ricorso al giudice naturale precostituito per legge;
che sussistono i presupposti, in considerazione della assenza di specificità dell’istanza di ricusazione, per l’applicazione della pena pecuniaria di cui all’art. 54 cod. proc. civ, che va determinata in € 200,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dall’Avv. COGNOME nel procedimento di cui in premessa, 24155/2023 R.G.; condanna l’Avv. COGNOME alla pena pecuniaria di € 200,00; dispone che a cura della Cancelleria della Prima Sezione Civile il presente provvedimento, unitamente al fascicolo nel quale è stata presentata l’istanza, sia trasmesso alla Cancelleria della Terza Sezione Civile per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025.