Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1463 Anno 2025
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 1 Num. 1463 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24155/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO,, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-controricorrenti-
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOMEintimati-
avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24312/2023 depositata il 09/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero nella persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione .
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che nel corso del procedimento proposto con il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. dell’ordinanza RAGIONE_SOCIALE Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 24312/2023, pubblicata in data 9 agosto 2023, la ricorrente AVV_NOTAIO ha presentato in data 20 gennaio 2025 istanza di ricusazione;
ritenuto che il ricorso per exceptio nullitatis nonché per revocazione è iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO (cui è unita l’iscrizione avvenuta sotto il n. NUMERO_DOCUMENTO) ed è fissato per la trattazione davanti alla Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’adunanza camerale del 22 gennaio 2025 di fronte a un collegio presieduto dal Presidente NOME COGNOME e composto dai consiglieri NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ritenuto che nell’istanza di ricusazione la ricorrente AVV_NOTAIO ricusa sia il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, Presidente del collegio che ha deliberato l’ordinanza n. 24312/2023, oggetto RAGIONE_SOCIALE querela nullitatis e del ricorso per revocazione, sia i componenti del collegio chiamato a decidere il ricorso di cui si tratta all’adunanza del 22 gennaio 2025, non nominativamente indicati e ricusati semplicemente in quanto appartenenti alla Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che il Presidente Aggiunto RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, con provvedimento del 21 gennaio 2025, ha fissato per la trattazione dell’istanza di ricusazione proposta nel ricorso n. 24155/2023 R.G.
l’adunanza camerale partecipata del 21 gennaio 2025 ore 15:00 davanti al RAGIONE_SOCIALE, Presidente NOME COGNOME, c omponenti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME Relatore, NOME COGNOME, sul rilievo che la parte istante ha ipotizzato la ricusazione di tutti i magistrati RAGIONE_SOCIALE Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
ritenuto che nell’udienza partecipata fissata a seguito del decreto del Presidente Aggiunto la parte istante non è intervenuta, mentre è intervenuto Pubblico Ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, il quale ha concluso per l’inammissibilità dell’istanza .
C onsiderato che l’istanza di ricusazione depositata dall’AVV_NOTAIO nel proc. n. 24155/2023 R.G. fissato per la trattazione davanti alla Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il 22 gennaio 2025, si appalesa, ictu oculi , manifestamente inammissibile;
che, infatti, l’istanza suppone il difetto di terzietà -indipendenza e imparzialità in capo a un magistrato, il AVV_NOTAIO, per ragioni assolutamente generiche, senza neppure considerare che il suddetto magistrato, presidente del collegio che ha deliberato l’ordinanza impugnata, non è componente del collegio che è chiamato a deliberare sulla proposta querela nullitatis e sull’impugnazione per revocazione;
che, inoltre, la ricusazione dei componenti del collegio RAGIONE_SOCIALE Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE chiamato a deliberare, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025, sul ricorso per querela nullitatis e revocazione, in quanto appartenenti alla Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è del pari assolutamente generica e non contiene in nessun modo la specificazione delle ragioni che determinerebbero, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, l’incompatibilità a far parte del collegio decidente, non essendo neppure ipotizzata una qualche minima riconducibilità dell’istanza a uno dei casi per i quali il codice di procedura civile prevede la ricusazione di un giudice;
considerato che, sebbene la parte istante richiami reiteratamente documenti in atti, che dimostrerebbero il supposto difetto di imparzialità-indipendenza dei giudici ricusati, dalla documentazione in atti il denunciato difetto non emerge e non risulta in alcun modo; considerato che l’istituto RAGIONE_SOCIALE ricusazione non può essere piegato a una finalità di sottrarre l’esame del ricorso al giudice naturale precostituito per legge;
che sussistono i presupposti, in considerazione RAGIONE_SOCIALE assenza di specificità dell’istanza di ricusazione, per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE pena pecuniaria di cui all’art. 54 cod. proc. civ, che va determinata in € 200,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza di ricusazione presentata dall’AVV_NOTAIO nel procedimento di cui in premessa, 24155/2023 R.G.; condanna l’AVV_NOTAIO alla pena pecuniaria di € 200,00; dispone che a cura RAGIONE_SOCIALE Cancelleria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il presente provvedimento, unitamente al fascicolo nel quale è stata presentata l’istanza, sia trasmesso alla Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Terza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025.