Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34493 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34493 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sull’istanza di ricusazione proposta nell’ambito del giudizio sul ricorso iscritto al n. 15337/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Sulmona INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME
–
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 1572/2019 depositata il 03/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
Rilevato che:
Questa Corte, in persona del cons. delegato NOME COGNOME, ha formulato proposta di definizione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
A seguito della comunicazione della suddetta proposta, NOME COGNOME, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In data 1° dicembre 2023 è pervenuta da parte della ricorrente a mezzo del suo difensore istanza di ricusazione del consigliere relatore NOME COGNOME in quanto estensore della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Con la suddetta istanza la ricorrente ha evidenziato di aver già chiesto al Presidente della II Sezione civile, con istanza depositata il 27 novembre 2023, di sostituire il relatore ovvero di rinviare l’udienza a una data successiva alla decisione delle Sezioni unite.
Ritenuto che
La proposizione della istanza di ricusazione ha già comportato l’automatica sospensione del giudizio di legittimità (come prescrive testualmente l’art. 52 ultimo comma cpc: ‘ La ricusazione sospende il processo ‘) e che l a decisione in ordine alla ricusazione è fondata
sulla dedotta incompatibilità, ai sensi di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 51, comma 4, c.p.c., del magistrato che ha redatto la proposta ex art. 380 bis c.p.c. – a prescindere dalla correttezza dei motivi addotti a sostegno della stessa -avendo questi già manifestato in maniera chiara e inequivocabile il proprio convincimento e non potendo, pertanto, far parte del Collegio chiamato a decidere la sorte del ricorso;
La questione sollevata dalla ricorrente è stata già rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con decreto della Prima Presidente, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c.,
La Prima Presidente, infatti, ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite su un ricorso che presenta la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l’istituto, di nuovo conio, ex art. 380-bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell’organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: « se, nel procedimento ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., il AVV_NOTAIO che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante ».
Il collegio ritiene pertanto necessario rinviare a nuovo ruolo la decisione in ordine alla ricusazione in oggetto in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione sopra indicata.
P.Q.M.
La Corte rinvia il procedimento di ricusazione a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 6 dicembre 2023.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME