Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4066 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4066 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9628/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentate e difese dall ‘ avvocato NOME COGNOME unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimati- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘ Appello di Roma n. 3862/2022 depositata il 18/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in riforma integrale RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 904 del 2019, rigettava le domande proposte, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME e NOME COGNOME.
Questi ultimi, docenti, avevano agìto in giudizio il 12/12/2018 chiedendo dichiararsi nulli/illegittimi i decreti di ricostruzione di carriera nella parte in cui i medesimi non avevano riconosciuto utili i servizi resi, prima RAGIONE_SOCIALE ‘ immissione in ruolo, presso RAGIONE_SOCIALE Paritari ex lege n.62/2000; con conseguente disapplicazione dei decreti, ordine di riconoscimento integrale, ricollocazione in superiore fascia stipendiale, pagamento RAGIONE_SOCIALEe ulteriormente conseguenti differenze retributive.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, aveva condannato il RAGIONE_SOCIALE a ricostituire la carriera dei ricorrenti valutando anche i servizi in questione nei limiti in cui essi sarebbero stati valutabili se prestati per scuole statali o pareggiate, ed a rivedere di conseguenza la dinamica RAGIONE_SOCIALEe fasce stipendiali, rigettando nel resto.
La sentenza era stata appellata dal RAGIONE_SOCIALE, anche per il tramite RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE e l RAGIONE_SOCIALE, censurando la ritenuta riconoscibilità dei servizi in questione.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE ‘ accoglimento del gravame, la Corte di Appello, dopo aver disatteso l ‘ eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALEo stesso proposta dagli appellati, per inidoneità ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza operata ai dipendenti del RAGIONE_SOCIALE che l ‘ avevano patrocinato in prime cure, riportava i princìpi enunciati da Cass. nn. 32386/2019 e 33134/2019, e richiamava Cort. Cost. n. 180/2021.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ricorrono, con atto notificato il 17/4/2023, solo NOME COGNOME e NOME COGNOME, con due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo deduce, in relazione al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 417 bis , 325, 326, 285 e 170 c.p.c. Premesso in fatto che il RAGIONE_SOCIALE convenuto si era costituito nel giudizio di primo grado ex art. 417 bis c.p.c. tramite dirigente RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che aveva eletto domicilio presso la sede di detto RAGIONE_SOCIALE indicando il relativo indirizzo pec presente in Reginde; che la sentenza di primo grado, depositata il 24/10/2019, era stata regolarmente notificata presso detto indirizzo telematico il 14/2/2020; che il RAGIONE_SOCIALE aveva presentato il ricorso in appello il 7/4/2020, tardivamente rispetto al termine cd. breve di cui all ‘ art. 325 c.p.c.; si deduceva che erroneamente la Corte territoriale aveva giudicato tale notifica inidonea allo scopo, mutuando da Cass. nn. 8459/2021 e 5539/2023 il principio secondo il quale, poiché i funzionari che si costituiscono per l ‘ Amministrazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 417 bis c.p.c. lo fanno in proprio, come tale legittimati a farlo, e non quali delegatari RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, la notifica all ‘ Autorità dagli stessi rappresentata dovrebbe ritenersi valida.
2. Il motivo è inammissibile.
Come correttamente deduce in diritto il ricorrente, se l ‘ Amministrazione si difende in primo grado tramite propri funzionari ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 417 bis c.p.c., questi operano in proprio e non quali delegati RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato. In questi casi, nel regime telematico introdotto dal d.l. n. 179/2012, conv. in legge n.221/2012, la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza va fatta ad indirizzo pec telematico iscritto al Reginde-Registro PP.AA., secondo il relativo art. 16, comma 12 (Cass. nn. 14195/2021, 32156/2021, 24817/2024), ferma la necessità RAGIONE_SOCIALE ‘ indicazione del funzionario al quale deve essere manifestata la volontà di far decorrere il termine breve ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnativa (Cass. n. 31839/2025; Cass. n. 288/2026). Diversamente, nel caso, previsto dall ‘ art. 2 del R.D.L. n. 1611/1923, in cui il funzionario si costituisce in giudizio per delega
RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza va fatta all ‘ Avvocatura medesima, posto che la delega riguarda la rappresentanza in giudizio, e non l ‘ attività defensionale ( ex pluris , Cass. nn. 17596/2016, 25807/2020, 8459/2021, 5539/2023).
Proprio in ragione di tale distinzione, nonché del fatto che la sentenza impugnata non specifica in quale forma il funzionario RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione si fosse costituito, i ricorrenti avevano l ‘ onere, secondo l ‘ art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., di indicare e riportare specificamente il contenuto RAGIONE_SOCIALE ‘ atto processuale oggetto RAGIONE_SOCIALEa censura (ossia nella specie di riportare in ricorso il contenuto RAGIONE_SOCIALEa memoria difensiva del RAGIONE_SOCIALE), per quanto necessario alla verifica RAGIONE_SOCIALEa sua consistenza sulla mera base del ricorso; nonché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 369, comma 2, n. 4, di produrre l ‘ atto in questione, «localizzandolo», ossia indicandone il luogo di produzione nel presente giudizio.
Tali oneri non vengono invero meno nel caso di denuncia di error in procedendo, posto che il principio di specificità/autosufficienza di cui l ‘ art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. è espressione, è finalizzato da un lato alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente; dall ‘ altro, risponde all ‘ esigenza che il ricorso consenta di per sè di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio denunciato, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento RAGIONE_SOCIALE ‘ iter processuale senza dover compiere generali verifiche degli atti. In tal senso, la prescrizione persegue il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALEa Corte, contemperandolo col diritto di accesso RAGIONE_SOCIALEa parte ad un organo
giudiziario, in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (da ultimo, Cass. n. 21346/2024).
Il ricorso non assolve a detti oneri, limitandosi ad affermare che la costituzione avversaria in primo grado sarebbe avvenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 417 bis c.p.c. «come risulta agli atti», per poi riportare in calce all ‘ atto un indice che non specifica il luogo di produzione del documento, e nemmeno ne indica specificamente la produzione. Lo stesso vizio peraltro affligge le modalità di notificazione, posto che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa relata non è riportato né la produzione del relativo documento è localizzata.
Merita comunque aggiungere che l ‘ esame (svolto con metodo ricercatorio) degli atti (al quale questa Corte, in difetto di adempimento dei predetti oneri, non sarebbe tenuta) contraddice l ‘ assunto di parte ricorrente, posto che dalla memoria difensiva di primo grado del RAGIONE_SOCIALE risulta che il funzionario si era costituito per delega RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato («..in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t., AVV_NOTAIO…giusta delega da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato allegata in atti…»), senza alcun riferimento all ‘ art. 417 bis c.p.c.; sicchè la notifica esperita all ‘ indirizzo pec RAGIONE_SOCIALE ‘ A.T. di RAGIONE_SOCIALE era nulla, e come tale inidonea a far decorrere il cd. termine breve, secondo gli stessi princìpi richiamati dalle ricorrenti, dovendo nella specie essere rivolta all ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Il secondo motivo denuncia, sempre in relazione al n. 3 del primo comma RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 1999/70 e degli artt. 20 e 21 RAGIONE_SOCIALEa CDFUE. In sostanza, nel merito RAGIONE_SOCIALEa questione RAGIONE_SOCIALEa riconoscibilità dei servizi preruolo resi per le scuole paritarie, il motivo sollecita una rivisitazione RAGIONE_SOCIALEa soluzione negativa adottata da questa Corte, sulla base dei seguenti argomenti (in sintesi):
non sarebbe vero che le modalità di assunzione siano differenti tra scuola paritaria e scuola statale, perché anche il precario statale non accede all ‘ impiego per pubblico concorso;
il criterio di accesso mediante pubblico concorso non varrebbe comunque a giustificare la discriminazione tra precari secondo la Clausola 4, come pure giudicato da questa Corte in materia di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 485 del d.lgs. n.297/94 rispetto al personale di ruolo;
comunque, più in generale, la disparità di trattamento in questione sarebbe in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, uguaglianza e non discriminazione in materia di impiego, posti dagli artt. 151 e 157 del TFUE e dagli artt. 20 e 21 RAGIONE_SOCIALEa CDFUE, le direttive 2000/43 CE e 2000/78/CE, la Convenzione OIL del 22/6/1962, l ‘ art.7 ella Convenzione di Noa York del 16076/12/66, ratificata con legge n.881/77, gli artt. 14 e 1 del Protocollo n. 12 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti RAGIONE_SOCIALE ‘ Uomo (esecutiva con legge n.848/55); stante l ‘ assoluta identicità dei servizi resi dai precari statali per requisiti abilitativi, POF e servizio svolto. Sul punto, i ricorrenti chiedono sollevarsi questione pregiudiziale comunitaria ex art. 267 TFUE.
Il motivo è infondato.
Il principio secondo il quale l ‘ art. 485 del d.lgs. n. 297/94 non è applicabile ai servizi di docenza resi nelle scuole paritarie forma da tempo oggetto di un orientamento di legittimità del tutto consolidato, che, in estrema sintesi, si basa sul rilievo che:
l ‘ art. 485 cit. non lo prevede (Cass. n.32386/2019 e numerose successive); ed è disposizione eccezionale ‘ in melius ‘, e di come tale di stretta interpretazione (Cass. n. 33134/2019 e successive);
l ‘ art. 2, co. 2 del d.l. n. 255/2001 conv. in legge n. 333/2001 vale solo per le graduatorie per l ‘ assunzione (già Cass. n. 32386/2019);
alla parificazione degli standard di istruzione non corrisponde l ‘ accesso necessario all ‘ impiego per concorso, sicchè manca omogeneità di stato giuridico dei docenti ( ibidem ). In particolare, per insegnare nelle paritarie basta il possesso del titolo di abilitazione (Cass. n. 7583/2022); il che le differenzia RAGIONE_SOCIALEe pareggiate, per le quali pure erano richieste
modalità paraconcorsuali di assunzione. E l ‘ argomento vale evidentemente anche per i servizi preruolo statali;
la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ Accordo quadro recepito nella direttiva CE n. 99/70 non rileva in senso contrario, perché il principio di non discriminazione opera sul piano del confronto tra la disciplina del lavoro a termine e quella del lavoro a tempo indeterminato comparabile, e non tra lavoratori a termine (CGUE 22/1/2020 in C. 177/18, Martin, p.52; Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42), e postula che il servizio sia reso per lo stesso datore di lavoro (Cass. nn. 7583/2022, 10460/2024).
L ‘ interpretazione in tal senso RAGIONE_SOCIALEa normativa ha superato lo scrutinio di legittimità costituzionale (Cort. Cost. n. 180/2021).
Tali princìpi, che già contengono la confutazione degli argomenti sollevati per sollecitare una rimeditazione RAGIONE_SOCIALE ‘ indirizzo nomofilattico, sono stati più di recente ribaditi da Cass. n. 16708/2024, e, da ultimo, da Cass. n. 233/2026, che ha rimarcato come, da ultimo, recente pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE 4 settembre 2025 in causa c-543/23, ha affermato che la citata Clausola 4 «non osta a una normativa nazionale che non prevede il computo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE ‘ anzianità e RAGIONE_SOCIALEa retribuzione degli insegnanti al momento RAGIONE_SOCIALEa loro assunzione a tempo indeterminato presso un ‘ istituzione scolastica statale, dei periodi di servizio precedentemente svolti da tali insegnanti nell ‘ ambito di un impiego a tempo determinato o a tempo indeterminato in talune istituzioni scolastiche il cui funzionamento e la cui organizzazione non rientrano nella competenza RAGIONE_SOCIALEo Stato, ma che sono equiparate, in virtù di tale normativa, alle istituzioni scolastiche statali, mentre detta normativa prevede che i periodi di servizio svolti dagli insegnanti impiegati presso istituzioni scolastiche statali, in particolare a tempo indeterminato, siano computati ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa loro anzianità e RAGIONE_SOCIALEa loro retribuzione».
L ‘ arresto RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia ha riguardo specifico alla pretesa necessità, sul piano eurounitario, RAGIONE_SOCIALE ‘ equiparazione tra servizio reso nelle scuole paritarie e servizio pre-ruolo statale quale invece negata dal diritto vivente italiano; ha risposto a questione pregiudiziale fondata su argomenti sovrapponibili a quelli sui quali i lavoratori qui ricorrenti ne hanno chiesto la rimeditazione; ed ha disatteso l ‘ assunto, osservando (in estrema sintesi) che:
«il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dalla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili» (punto 41).
«Infatti, tale clausola mira a dare applicazione al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato solo al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare tali lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato » (punto 42).
«Ne consegue che una differenza di trattamento basata su un criterio diverso dalla durata determinata o indeterminata del rapporto di lavoro non rientra nel divieto di cui alla clausola 4 RAGIONE_SOCIALE ‘ accordo quadro (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, COGNOME Martin, C-177/18, EU:C:2020:26, punti 53 e 54 nonché giurisprudenza citata)» (punto 43).
«Nel caso di specie, occorre rilevare che…la differenza di trattamento risultante dall ‘ articolo 485 del decreto legislativo n. 297/1994 è basata non già sul carattere determinato o indeterminato RAGIONE_SOCIALEa durata del rapporto di lavoro, bensì sulla natura RAGIONE_SOCIALE ‘ istituzione scolastica presso la
quale l ‘ esperienza professionale è stata maturata dai lavoratori interessati» (punto 44);
tanto che «il mancato computo dei periodi di lavoro svolti in qualità di insegnante in una scuola paritaria riguarda tanto il lavoro svolto a tempo determinato quanto il lavoro svolto a tempo indeterminato in dette scuole» (punto 46).
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, posto che il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato. Deve tuttavia darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per l ‘ applicazione del cd. raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/01/2026.
La Presidente
NOME COGNOME