Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21982 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 21982 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: progressione economica – Precedente servizio in profilo inferiore – Personale ATA
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6598/2024 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito;
-intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 9/204 pubblicata l’11 gennaio 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette e udite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. NOME COGNOME delle parti ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME in servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione già a far data dal 1° settembre 1994 nei ruoli del personale ATA quale collaboratore scolastico, poi transitata, quale vincitrice di concorso, dal 1° settembre 2000 nel ruolo di assistente amministrativo, si è rivolta al giudice del lavoro di Perugia lamentando l’erroneità della ricostruzione di carriera che, ai fini giuridici ed economici, aveva effettuato il Ministero nei suoi confronti, collocandola, in definitiva, in una classe retributiva inferiore a quella che, in realtà, le sarebbe spettata.
A corredo del ricorso ha rappresentato di avere inizialmente prestato servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato, prima dell’immissione in ruolo quale collaboratore scolastico nel 1994, nella stessa superiore qualifica di assistente amministrativo in cui, poi, a decorrere dall’anno scolastico 2000/2001, era stata immessa in ruolo.
A fronte di 2 anni 5 mesi e 27 giorni (così ricostruiti dalla lavoratrice) di servizio pre-ruolo effettivamente prestato con contratti di lavoro a tempo determinato come assistente amministrativo e di 6 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di collaboratore scolastico, il Ministero con un primo decreto di ricostruzione di carriera (prot. n. 4696 del 1° giugno 2002), alla data del 1° settembre 2000, ovverosia
dell’immissione nel nuovo ruolo di assistente amministrativo, ha riconosciuto alla lavoratrice una inferiore anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici; secondo la ricorrente, invece, ella avrebbe avuto diritto all’integrale ed immediato riconoscimento di 8 anni, cinque mesi e 27 giorni, che le avrebbero consentito di essere collocata nelle posizioni stipendiali successive in tempi più brevi di quanto, invece, era risultato per effetto dalla ricostruzione del Ministero.
Anche il successivo provvedimento prot. n. 1112 del 16 novembre 2018 aveva tenuto conto, aggiornandola in ragione del servizio svolto in seguito, dello stesso calcolo su cui si era basato il precedente provvedimento del 2002.
Ha chiesto, allora, previa declaratoria di illegittimità di due successivi provvedimenti di ricostruzione della carriera emessi nei suoi confronti dal Ministero, la collocazione, tempo per tempo, nelle esatte posizioni stipendiali con la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle maggiori competenze retributive che ne dovevano ritenersi derivare.
Il Ministero convenuto, costituendosi tardivamente in giudizio, ha contestato di dovere valorizzare interamente il servizio pregresso, osservando che quello prestato in ruolo nel periodo 1994-2000 era stato servizio in una qualifica inferiore rispetto a quella di assistente amministrativo. Doveva, pertanto, ritenersi del tutto corretto il calcolo operato, avvenuto applicando il criterio di cui all’art. 6 del d.P.R. n. 345 del 1983, più favorevole di quello previsto dal comma 13 dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988.
La P.A. ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso e, in ipotesi di suo accoglimento, la riduzione della somma domandata tenendo conto della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza n. 55/2023, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Perugia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 9/2024, ha rigettato.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi e ha depositato memorie.
La P.A. non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 commi 3 e 13 del d.p.r. n. 399 del 1988 e violazione dell’art. 66 del CCNL scuola del 1995 poiché la Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto di valutare la sola posizione economica della parte ricorrente alla data del 1° settembre 2000, senza tenere conto della reale anzianità di servizio maturata al momento del ricorso introduttivo, ossia nel 2021.
Non avrebbe applicato, poi, il comma 3 dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, così non recuperando l’intera anzianità di servizio al compimento del 20° anno di servizio.
La lavoratrice lamenta che, in base al meccanismo della c.d. temporarizzazione, adottato dalla P.A., sarebbe stata collocata nella fascia stipendiale 9-14 a decorrere dal 21 gennaio 2006 e nella fascia stipendiale 15-20 dal 21 gennaio 2012, con conseguente passaggio alla successiva fascia stipendiale 21-27 dal 21 gennaio 2019.
Al contrario, se fosse stato utilizzato il meccanismo di cui ai commi 3 e 13 dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, a fronte di una reale anzianità di servizio di anni 8, masi 6 e giorni 8 maturata al 1° settembre 2000 sia nel pre-ruolo di collaboratore scolastico sia nel ruolo di collaboratore scolastico, le sarebbe stata riconosciuta al 1° settembre 2001 un’anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 7 e mesi 0 e giorni 4 e un’anzianità utile ai soli fini economici di anni 1, mesi 6 e giorni 4, da recuperare al compimento del 20° anno di servizio, nonché un’anzianità di ruolo di anni 1 e, pertanto, al 1°
settembre 2001, un’anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici anni 8, mesi 0 e giorni 4.
Se si fosse seguito quest’ultimo criterio, sarebbero maturate le seguenti anzianità di servizio:
anni 9, alla data del 26 agosto 2002, con passaggio alla fascia stipendiale 9-14, rispetto alla ritardata data del 21 gennaio 2006;
anni 15, al 26 agosto 2008, con passaggio alla fascia stipendiale 15-20, rispetto alla ritardata data del 21 gennaio 2012.
Inoltre, al compimento del 20° anno di servizio (26 agosto 2014), avrebbe dovuto recuperare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988 l’ulteriore anzianità di anni 1, mesi 6 e giorni 4, valida solo ai fini economici, con contestuale passaggio alla fascia stipendiale 21-27 (rispetto alla ritardata data del 21 gennaio 2019.
Il successivo inserimento avrebbe dovuto essere nella fascia stipendiale 28-34 a partire dal 23 febbraio 2021, con l’anzianità di anni 28, rispetto alla ritardata data del 1° gennaio 2025.
Con il secondo motivo è, poi, dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda autonoma proposta dalla parte ricorrente, indispensabile per la soluzione del caso concreto, ossia quella relativa al mancato riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo prestati dalla ricorrente con contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato nel precedente ruolo di collaboratore scolastico ai fini della ricostruzione di carriera e dell’inserimento nel gradone retributivo.
La Corte si sarebbe limitata a valutare se alla data del passaggio di ruolo (1° settembre 2001) l’odierna ricorrente avesse diritto ad una maggiore retribuzione in base al sistema di calcolo della temporizzazione ovvero in base a quello della ricostruzione di carriera.
La controversia riguarda il ricorso volto all’accertamento dell’illegittimità del mancato riconoscimento per intero, ai fini della
corretta individuazione della posizione stipendiale, di tutti i servizi prestati dalla ricorrente, sia con contratti di lavoro a tempo determinato, quale assistente amministrativo, sia nel ruolo di collaboratore scolastico, prima della sua nomina nel ruolo del personale ATA nella qualifica, nuovamente, di assistente amministrativo, con effetto dal 1° settembre 2000.
La ricorrente, in particolare, aveva svolto alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione attività di lavoro subordinato in qualità di assistente amministrativo con la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, dall’anno scolastico 1990/1991 all’anno scolastico 1993/1994 ed era stata assunta, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1994, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell’area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nel profilo di collaboratore scolastico.
A fronte di 2 anni 5 mesi e 27 giorni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato con contratti di lavoro a tempo determinato come assistente amministrativo e di 6 anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel ruolo di collaboratore scolastico, il Ministero con un primo decreto di ricostruzione di carriera (prot. n. 4696), alla data del 1° settembre 2000, ovverosia dell’immissione nel nuovo ruolo di assistente amministrativo, aveva riconosciuto alla lavoratrice una inferiore anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 3, mesi 7 e giorni 9; secondo la ricorrente, invece, avrebbe avuto diritto all’integrale ed immediato riconoscimento di 8 anni, cinque mesi e 27 giorni che le avrebbero consentito di essere collocata nelle posizioni stipendiali successive in tempi più brevi di quanto, invece, era risultato per effetto dalla ricostruzione del Ministero.
Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono infondate.
Le disposizioni rilevanti in materia, ad avviso delle parti e sulla base sia della decisione impugnata sia del ricorso per cassazione, sono le seguenti.
Innanzitutto, vi è l’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, il quale dispone che:
«1. L’inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuato alla data del 1° luglio 1988 sulla base dell’anzianità giuridica ed economica maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell’anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell’art. 3.
L’inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L’eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell’ulteriore progressione di carriera.
Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
per il personale che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l’anzianità per l’inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.
In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente
stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall’art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1° luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:
dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell’incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
dal 1° maggio 1990, per l’intero ammontare.
Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1° luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a ‘regime’ per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a ‘regime’ relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.
I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1° luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell’aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base dell’individuazione cui si perverrà a seguito dell’attuazione dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
Ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall’art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli».
La corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie fosse regolata in primis dal comma 13 menzionato, il quale rinvia, per stabilire la misura nella quale assumerebbe rilievo, ai fini dell’anzianità giuridica ed economica, al criterio indicato dall’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore con modif., dalla legge n. 576 del 1970, in base al quale:
l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali’.
La ricorrente, però, non tiene conto che il menzionato comma 3, come chiarito anche da recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n. 7484 del 20 marzo 2025, non massimata sul punto) attiene alla disciplina del trattamento retributivo in relazione allo sviluppo della carriera, realizzato attraverso il riallineamento conseguente alla maturazione di una data anzianità.
Detto riallineamento, quindi, concerne il trattamento retributivo del personale della scuola e non la (qui richiesta) ricostruzione della carriera.
In aggiunta a ciò, si rappresenta come la corte territoriale abbia osservato che il richiamo operato dal comma 13 dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988 all’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970 era assolutamente specifico mentre, per il personale docente, la ricostruzione della carriera, nel caso di passaggio di ruolo, era, a quella data, appositamente regolata con l’art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974, per il quale ‘i
Si tratta di profilo della motivazione che non è stato contestato in maniera adeguata.
Inoltre, la tesi di parte ricorrente non si confronta con l’art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel testo rilevante nella specie, il quale recitava che:
‘
tratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Il
Questa disposizione, probabilmente pertinente nel caso de quo , introduce un criterio di determinazione del servizio pre ruolo in una carriera subordinata indubbiamente in contrasto con quello richiamato dalla ricorrente a sostegno della sua impugnazione.
Comunque, a prescindere da quest’ultimo profilo,
la complessa vicenda dei passaggi di ruolo (da inferiore a superiore) e della valutazione del relativo servizio ai fini dell’anzianità è stata oggetto, menzionando i plurimi interventi legislativi rilevanti.
Quindi, ha spiegato che, alla luce della indicata normativa, in termini generali, in caso di passaggio di ruolo tra il profilo della scuola primaria a quello della scuola secondaria – sia di primo che di secondo grado per determinare l’anzianità e il rel ativo trattamento economico nel profilo di ‘destinazione’ – occorreva distinguere due distinti momenti:
-all’atto dell’immissione in ruolo, sia l’anzianità sia il trattamento economico andavano determinati con il meccanismo della temporizzazione (ciò valeva anche per il pregresso servizio in ruolo presso scuola di grado inferiore);
alla conferma in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova, l’eventuale servizio antecedente all’immissione in ruolo doveva essere oggetto di ‘ricostruzione di carriera’ (quindi, ciò valeva, in sostanza, per il periodo di prova).
La Suprema Corte ha, allora, individuato gli elementi differenziali tra temporizzazione e ricostruzione della carriera come segue:
il principio su cui si basava la temporizzazione, consolidato non solo sula base di disposizioni legislative, ma anche a seguito di pronunciamenti della giurisprudenza, prevedeva che il personale statale, che passasse da un ruolo ad un altro, non poteva percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza;
-il meccanismo, introdotto dall’art. 6 d.P.R. n. 354 del 1983 poi recepito dal d.P.R. n. 399 del 1988, costituiva un sistema alternativo alla ricostruzione di carriera che consisteva, sostanzialmente, nel trasformare il valore economico del ruolo di provenienza, maturato per progressione di carriera, in anzianità nel ruolo acquisito;
in sostanza, in caso di passaggio di profilo (da inferiore a superiore), occorreva:
-determinare il ‘valore economico’ della posizione stipendiale nel ruolo di provenienza, ossia: la differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale della stessa qualifica di provenienza;
sommare il valore economico allo stipendio iniziale della qualifica acquisita, determinando così lo ‘stipendio ad personam’;
-effettuare l’inquadramento nel nuovo ruolo con l’anzianità corrispondente all’importo dello stipendio ‘ad personam’ ed attribuire la ‘classe stipendiale’ immediatamente inferiore allo stipendio ‘ad personam’ (così che quest’ultimo veniva a definire la di fferenza tra lo stipendio ‘ad personam’ e lo stipendio della classe immediatamente inferiore);
-trasformare l’assegno ‘ad personam’ – attraverso un calcolo matematico in ‘anzianità aggiuntiva’ sulla medesima classe stipendiale.
Quanto alla ricostruzione di carriera, la menzionata giurisprudenza ha esplicitato che:
i primi 4 anni di servizio pre-ruolo erano interamente utili;
il restante servizio – oltre i 4 anni – era così conteggiato: i 2/3 di servizio era riconosciuto così utile ai fini giuridici ed economici e l’1/3 di servizio era riconosciuto utile ai solo ai fini economici.
Inoltre, i benefici derivanti dalla temporizzazione non erano cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera (art. 6, d.P.R. n. 345 del 1983).
Secondo quanto previsto dalla sopra indicata normativa, quindi, la Suprema Corte ha concluso che l’anzianità e il relativo trattamento economico avrebbero dovuto essere determinate confrontando i due istituti – temporizzazione e ricostruzione di carriera – e scegliendo quello più favorevole, in termini economici, alla data della decorrenza economica del ruolo. Non era, dunque, possibile, in termini astratti, affermare quale fosse la situazione più favorevole tra la temporizzazione e la ricostruzione di carriera, ma era necessaria una verifica caso per caso, perché occorreva mettere a confronto, alla data della decorrenza economica del ruolo, le due situazioni – temporizzazione e ricostruzione di carriera -, sia sotto l’aspetto economico sia sotto quello dell’anzianità.
Ad analoghe conclusioni è giunta l’ordinanza della Sezione Lavoro n. 15953 del 7 giugno 2024, sempre concernente servizi pre-ruolo resi con un profilo inferiore rispetto a quello di inquadramento iniziale dopo l’assunzione a tempo indeterminato.
della ricorrente
(Sentenza del 19 aprile
2018, RAGIONE_SOCIALE C-
152/17, EU:C:2018:264; Sentenza del 6 ottobre 1982, RAGIONE_SOCIALE e a, C283/81, EU:C:1982:335)
Infine, nessun rilievo ha il precedente della Corte d’appello di Perugia citato dalla ricorrente nelle sue memorie, non essendone stato riportato neanche il contenuto complessivo. Peraltro, si evidenzia che, dai pochi elementi riferiti dalla stessa ricorrente, la decisione menzionata conferma la sentenza qui impugnata e, soprattutto, rimarca l’applicabilità, nella specie, del comma 13 dell’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, come da questo Collegio pure ritenuto.
Il ricorso è rigettato, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la pregressa anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi scolastici è determinata, ove trovi applicazione l’art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, valutando l’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura prevista dall’art. 3 del d.l. n. 370 del 1970, conv., con modif., dalla legge n. 576 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del comma 13 del citato art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1988, fatto comunque salvo l’utilizzo, se più favorevole al lavoratore, del criterio della c.d.
temporarizzazione di cui ai commi 8 e 9 dello stesso art. 4 del d.P.R. n. 399 del 1998’.
‘L’art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1998 è disposizione che attiene alla disciplina del trattamento retributivo in relazione allo sviluppo della carriera – realizzato attraverso il riallineamento conseguente alla maturazione di una data anzianità – e non riguarda, quindi, la ricostruzione della carriera’.
Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, non avendo la P.A. svolto attività difensiva.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
-attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione