Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 691 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 691 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2596-2018 proposto da: da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO; E RAGIONE_SOCIALEA tempore, RAGIONE_SOCIALEO alla INDIRIZZO ;
– ricorrente –
contro
2022 3922 COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; in ROMA , difende
contro
ricorrente –
avverso la sentenza n. 468/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 07/11/2017 R.G.N. 210/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio COGNOME del COGNOME 17/11/2022 COGNOME dal COGNOME Consigliere COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME. di
Adunanza camerale del 17.11.22 – Pres. COGNOME, rel. Buffa causa n. 17 – R.G. 2596/2018 MIUR/ COGNOME
La professoressa NOME COGNOME, docente di scuola superiore di 2 0 grado a far tempo dall’anno scolastico 2005/2006, ha agito in giudizio per chiedere l’accertamento del suo diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera che tenesse conto del servizio di ruolo prestato nella scuola RAGIONE_SOCIALE‘infanzia a far tempo dall’anno scolastico 1999/2000 nonché del servizio pre-ruolo prestato sempre nella scuola materna per complessive 3 annualità (supplenze annuali negli anni scolastici 95/96,97/98,98/99). Il tribunale di La Spezia aveva accolto solo parzialmente il ricorso e aveva riconosciuto il diritto limitatamente al servizio di ruolo. La corte d’appello di Genova, su appello RAGIONE_SOCIALEa sola lavoratrice, con sentenza del 7.11.17 ha riformato la sentenza di prime cure e ha riconosciuto nella sua interezza l’anzianità di servizio, per complessivi 9 anni. La corte distrettuale ha richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 9144/2016 e ha riconosciuto che il diritto RAGIONE_SOCIALEa docente al riconoscimento integrale RAGIONE_SOCIALEa anzianità dovesse essere esteso anche al servizio preruolo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ricorre in cassazione il RAGIONE_SOCIALE per due motivi, cui resiste con controricorso la lavoratrice.
Con il primo motivo si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 83 DPR n. 417 del 1974, per avere la corte territoriale trascurato che la norma si riferisce solo al servizio pregresso di ruolo, quale servizio computabile ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 101 Costituzione 485,489 e 526 del decreto legislativo 297/94, per avere la sentenza impugnata disapplicato la normativa specifica sul riconoscimento del servizio non di ruolo.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione e devono essere disattesi.
Facendo seguito a Cass. S.U., sentenza n. 9144 del 6.5.2016 (che già aveva ammesso -in caso di passaggio dalla scuola materna alla secondaria- il riconoscimento integrale RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata nel ruolo RAGIONE_SOCIALEa scuola materna), le Sezioni unite sono nuovamente intervenute in materia (Cass. Sez. U – , Sentenza n. 22726 del 20/07/2022, Rv. 665452 – 01) affermando il principio secondo cui, ai fini del computo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio all’atto RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e de diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole RAGIONE_SOCIALE‘infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola Corte di Cassazione – copia non ufficiale
i
secondaria. La stessa pronuncia ha statuito che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all’atto RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima RAGIONE_SOCIALE‘immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall’art. 489 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ah origine” a tempo indeterminato.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
La sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE‘intervento nomofilattico alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione dà COGNOME ragione RAGIONE_SOCIALEa compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
p.q.m.
rigetta il ricorso; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/11/2022.