Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15840 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15840 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32299/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata ope legis in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘ AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 228/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 453/2018;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d ‘ Appello di Firenze, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE ‘ impugnazione del RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda di NOME COGNOME, docente confermata in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1999, volta ad ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione resistente ad effettuare l ‘ esatta ricostruzione di carriera con valutazione dei servizi preruolo ai sensi degli artt. 485 e 490 T.U. n. 297/1994.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, pur dichiarando, in parte, prescritto il credito e ritenendo che il relativo termine fosse decennale in quanto inerente ad un inadempimento di natura contrattuale. In particolare, aveva dichiarato la prescrizione del diritto a percepire le differenze di trattamento economico conseguenti alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera per il periodo precedente il 31 gennaio 2007.
La Corte territoriale ha premesso che la COGNOME non aveva, in realtà, chiesto, con la domanda di cui al ricorso, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ai fini RAGIONE_SOCIALEe conseguenti differenze retributive ma solo chiesto il riconoscimento dei medesimi servizi preruolo ai fini del tfr e RAGIONE_SOCIALEa pensione.
Aveva perciò errato il Tribunale, da un lato, confondendo il diritto soggettivo alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione economica (prescrizione decennale decorrente dalla immissione e conferma in ruolo) con il diritto soggettivo alle differenze di retribuzione conseguenti automaticamente alla anzianità maturata anche per effetto dei servizi preruolo (prescrizione quinquennale decorrente da ogni singola maturazione) , dall’altro ritenendo la domanda di ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera atto interruttivo del diritto alle differenze retributive per il decennio precedente.
Ha ritenuto che il termine decennale suddetto fosse già maturato prima RAGIONE_SOCIALEa domanda di ricostruzione di carriera proposta dall ‘ interessata con il ricorso giudiziale del 2017 o con la lettera RAGIONE_SOCIALE ‘ ottobre del 2016.
In conseguenza non poteva proprio porsi la questione RAGIONE_SOCIALEa prescrizione del diritto alle differenze retributive essendo il diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera (presupposto per l ‘ esercizio del diritto alle differenze retributive) estinto per tardivo esercizio.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Il Miur ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 del T.U. n. 297/1994 e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 676 del T.U. n. 297/1994.
Deduce l ‘ erroneità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata là dove ha considerato prescritto il diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera.
Sostiene che la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera è un obbligo RAGIONE_SOCIALEa parte datoriale e va disposta d ‘ ufficio dall ‘ Amministrazione scolastica senza essere soggetta ad atti di impulso del dipendente.
Assume che tale obbligo non tollera decadenze o prescrizioni.
Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1 del d.l. n. 370/70 nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 29/1993.
Riprendendo i primi due motivi di ricorso assume che nel sistema privatizzato non possono considerarsi abrogate norme di diritto pubblico che impongono la ricostruzione d ‘ ufficio RAGIONE_SOCIALEa carriera
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la mancata pronuncia su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia , ossia l’a pplicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 97, co. 2, Cost.
In subordine rileva che se non si volesse accedere alla ricostruzione di cui ai motivi che precedono, e cioè ad un obbligo RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE di procedere d ‘ ufficio alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, l ‘ atteggiamento RAGIONE_SOCIALE ‘ Amministrazione scolastica andrebbe comunque apprezzato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di conformazione ai criteri di buon andamento e imparzialità costituzionalmente rilevanti.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l ‘ errata applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulle posizioni giuridiche con specifico riferimento alla definizione di quella che ne occupa come interesse legittimo o diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALEe parti.
Il ricorso merita accoglimento per una ragione giuridica diversa da quelle fatte valere, ancorché a queste ricollegabile.
Questa Corte ha già affermato (v. Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) che l ‘ anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene RAGIONE_SOCIALEa vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all ‘ indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.
Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ anzianità nel servizio del servizio preruolo è distinto da quello dei
diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che “non esiste… un diritto all ‘ anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l ‘ attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio’).
Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera che, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass. n. 9022/1991; Cass. n. 36/1993; Cass. n. 8430/1996; Cass. n. 4076/2004; Cass. n. 15893/2007; Cass. n. 16958/2009; Cass. 2232/2020 cit.; si veda anche, con specifico riguardo alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, Cass. n. 31149/2019).
L ‘ anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l ‘ interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l ‘ effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 10219/2020; Cass., Sez. Un., n. 36197/2023).
Il ricorso va, quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d ‘ appello di Firenze che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame sulla base dei principi sopra affermati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Non sussistono le condizioni di cui all ‘ art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d ‘ appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso nella Adunanza camerale del 20 marzo 2024.