Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12555 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12555 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE VALLE D’AOSTA , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende, unitamente all’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 374/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/09/2021, r.g.n. 147/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
1. la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta avverso la sentenza di prime cure che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME – laureato in architettura, con abilitazione per le classi di concorso ‘Disegno e storia dell’arte’ ed ‘Educazione artistica’, conseguita nel 2007 -, assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione nella classe di concorso 28/A (educazione artistica), a
Oggetto
Lavoro pubblico Regione Valle d’Aosta -Ricostruzione carriera docenti precari immessi in ruolo
R.G.N. 6923/2022
CC 21/02/2024
seguito di un lungo periodo pre-ruolo (8 anni e 5 mesi), in cui aveva svolto attività di insegnante in virtù di successivi contratti di lavoro a tempo determinato -ed ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto del ricorrente COGNOME all’inserimento nella posizione stipendiale 914 dal 15.8.2014 e per l’effetto condanna to la Regione Autonoma Valle d’Aosta a corrispondergli la somma lorda di euro 2.081,83, oltre interessi legali;
il docente aveva lamentato che, a seguito della sua immissione in ruolo, l’Amministrazione aveva provveduto ad effettuare la ricostruzione della carriera scolastica secondo quanto previsto dall’art. 485 d.lgs. 297/94, ed aveva riconosciuto nella misura di 2/3 gli anni di servizio pre-ruolo eccedenti i primi 4 valutati per intero;
aveva dedotto di avere diritto ad ottenere, previa declaratoria di illegittimità dell’485 d.lgs. 297/94 , l’integrale riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo secondo la progressione economica, in termini di scatti d’anzianità , riconosciuta al personale della scuola a tempo indeterminato, così come previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999;
la Corte territoriale, dopo aver premesso che al personale scolastico, docente e non docente, dipendente dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta si applica la disciplina legale e contrattuale del personale scolastico statale, ai sensi del d.P.R. n. 861 del 1975 e della l. regionale n. 23 del 1977, ha richiamato i principi sul divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, siccome interpretati anche da questa Corte con specifico riferimento al settore scolastico, per concludere che non ricorrevano profili distintivi, per contenuto e livello qualitativo o funzione, tra la prestazione resa dai docenti supplenti e quelli assunti a tempo indeterminato, aggiungendo che la mancanza del titolo di abilitazione, in ottemperanza ai principi enucleati dalla Cassazione in tema di progressione stipendiale, non poteva assurgere ad elemento idoneo a delineare caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, tali da legittimare la disparità di trattamento, rimanendo identiche le attività, con o senza abilitazione, per contenuto e modalità di svolgimento, rispetto a quelle espletate dal personale in ruolo;
2.1. quanto alle modalità di ricostruzione di carriera del personale scolastico insegnante con riferimento al servizio pre-ruolo, i giudici torinesi, richiamando i propri precedenti e quelli della giurisprudenza di legittimità, hanno rilevato una violazione della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE , per avere l’amministrazione, in applicazione dell’art. 485 D.lgs. 297/1994, riconosciuto soltanto in misura parziale gli anni di servizio preruolo eccedenti i primi 4 anni;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d’Aosta con tre motivi, cui il docente ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 -bis. 1. cod. proc. civ.
Considerato che :
con il primo motivo, l’amministrazione lamenta, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE;
assume che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale e dalla giurisprudenza di legittimità, la conformità del diritto interno rispetto a quello comunitario deve essere valutata in termini generali ed astratti e non in relazione alla posizione di un singolo lavoratore; sicché, è proprio la differenza tra le condizioni di impiego del personale di ruolo e quelle dei supplenti che, rendendo l’esperienza acquisita d ai secondi inferiore rispetto a quella dei primi, legittima la disparità di trattamento nel riconoscimento dell’anzianità dei servizi pre-ruolo;
con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 112 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per omesso esame di un motivo di appello; la nullità della sentenza ex art. 132 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., per assenza assoluta di motivazione in relazione ad un motivo di appello; la violazione e/o falsa applicazione, con riferimento all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, per omessa valutazione della diversità delle condizioni di impiego data dall’espletamento di supplenze saltuarie, su spezzoni orari e su diverse classi di concorso;
censura, nello specifico, l’omesso esame da parte della Corte di merito delle condizioni di impiego dedotte ed argomentate dalla Regione nel terzo motivo di appello;
con il terzo motivo, pure prospettato ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nonché della clausola 4, Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, con riferimento alla diversità delle condizioni di
formazione data dall’assenza del titolo di studio e del titolo di abilitazione;
i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati per le ragioni di seguito illustrate;
va innanzitutto richiamato, quanto all’anzianità maturata, il precedente di questa Corte (Cass. Sez. L, 27/03/2023, n. 8672 seguito da successivi conformi), cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, condividendone la motivazione, qui richiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
5.1. in sintesi, questa Corte ha già ritenuto che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (così Cass. Sez. L, 07/11/2016, n. 22558);
5.2. alla medesima conclusione occorre pervenire anche in riferimento alla specifica questione concernente la valenza del titolo abilitante, addotto dalla Regione quale elemento oggettivo che giustificherebbe la diversità di trattamento, dal momento che per il computo dell’anzianità di servizio a fini retributivi (divergente dalla diversa situazione della ricostruzione della carriera a seguito dell’immissione in ruolo) ciò che rileva, sul piano comparativo, è la sostanziale identità della mansione svolta, che non può essere ritenuta differente per la sola circostanza della precarietà, per come costantemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE (tra molte, Corte di giustizia UE 18 ottobre 2012, C-302/11- C-305/11, Valenza , in particolare punto 51), considerato che, come ampiamente illustrato nel richiamato precedente di questa S.C., il servizio reso dal docente precario e quello reso dal docente di ruolo non possono che essere tra loro accomunati;
ne consegue l’impossibilità che, «nel concreto della disciplina vigente, il titolo abilitante sia ragione oggettiva idonea ad esprimere una differenza utile ai fini di ciò che la retribuzione di anzianità è chiamata a remunerare, ovverosia l’incremento dell’apporto della prestazione derivante dal maturare dell’esperienza, nella materia e nelle capacità di contatto con i discenti e l’organizzazione (su un tale fondamento degli istituti dell’anzianità a fini
retributivi, v. Cass. 9 agosto 1996, n. 7379; Cass. 6 luglio 1990, n. 7095)» (Cass. Sez. L, n. 8672 del 2023, cit.);
5.3. l’elemento distintivo, che vale a giustificare il diverso trattamento, non può risiedere nel carattere temporaneo del rapporto, bensì unicamente nelle caratteristiche e qualità della prestazione, rispetto alla quale non può che predicarsi la completa assimilazione (e conseguente comparabilità) fra supplenti e docenti di ruolo, come già ritenuto nel richiamato precedente;
correttamente, dunque, la Corte torinese ha valorizzato il periodo di effettivo servizio per il computo dell’anzianità di servizio ai fini retributivi del docente precario;
d’altro canto la non necessità del titolo abilitante ai fini del riconoscimento della carriera, che qui rileva, è chiaramente affermata dall’art. 485, comma 6, che, nel prevedere I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo, si riferisce , appunto, al solo titolo di studio, che nell’ordinamento scolastico è ontologicamente diverso da quello, diverso ed ulteriore, abilitante all’insegnamento;
6. per quanto riguarda, poi, la (diversa ma collegata) questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico con riferimento al servizio preruolo, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che: ‘ In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ‘ab origine’ a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato’ (Cass. n.
31149 del 28/11/2019 e successive conformi);
6.1. il suddetto principio è stato affermato sulla base delle pronunce della Corte di Giustizia ed in particolare della sentenza 20.9.2018, in causa C466/17, COGNOME;
la Corte di Giustizia ha, invero, demandato al giudice nazionale in relazione all’obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall’abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all’art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un’anzianità pari a quella dell’as sunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest’ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore;
l’ argomento non è stato ritenuto decisivo per affermare tout court la conformità alla direttiva della norma di diritto interno, innanzitutto perché la verifica non può essere condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto, nel quale, in ipotesi, potrebbe anche non venire in rilievo l’applicazione della disposizione sopra indicata, sulla quale la Corte di Giustizia ha fatto leva nell’affermare che l’abbattimento potrebbe essere ritenuto applicazione del principio del pro rata temporis;
l a clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta;
corollario del principio è che la denunciata discriminazione deve essere verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e pertanto, ove la norma che legittima la diversità di trattamento si leghi, nell’intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso e non nell’altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì con riferimento al singolo rapporto;
l ‘applicazione diretta della clausola 4 chiama, dunque, il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso “discriminato”; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall’applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che
è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
c iò implica che il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l’incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell’anzianità, da effettuarsi sull’intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato;
nel calcolo dell’anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio;
si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
q ualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei
criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell’Unione ;
c ome già ricordato, la clausola 4 dell’accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, NOME COGNOME punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all’assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall’altro, l’eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l’applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l’assunto a tempo indeterminato comparabile ;
6.2. queste conclusioni sono oggi ulteriormente avvalorate dalla pronuncia della Corte UE 30 novembre 2023 in causa c -270/22 secondo cui la clausola 4 del citato Accordo quadro «osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio.»
6.3. orbene la sentenza impugnata è conforme ai principi di diritto sopra enunciati perché la Corte territoriale, dopo aver correttamente richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi in relazione all’interpretazione della clausola 4, ha considerato solo il ‘servizio effettivo’ ;
ha, infatti, richiamato e riportato le considerazioni ‘non contestate’ svolte dal giudice di primo grado secondo il quale: ‘applicando tali principi al caso di specie, ossia riconoscendo al sig. COGNOME l’intero servizio effettivo prestato prima dell’immissione in ruolo, risulta pacificamente che lo stesso abbia
maturato un’anzianità di servizio maggiore rispetto a quella riconosciuta in sede di ricostruzione della carriera dalla resistente, che ha fatto applicazione dell’art. 485 d.lgs. n. 297/94, sia pure col ‘correttivo’ derivante dall’art. 489 d.lgs. cit. (come integrato dall’art. 11, comma 14, L. 124/1999)’ ;
quindi, attraverso il rinvio per relationem , si è attenuta al principio secondo cui non si può applicare congiuntamente anche la disposizione di miglior favore di cui all’art. 489 del d.lgs. n. 297/1994 ;
6.4. n é risulta che nella quantificazione dell’anzianità riconoscibile al docente COGNOME la Corte territoriale abbia tenuto conto dei periodi di interruzioni dei rapporti a termine, che, seppure ‘brevi e sporadici’, non potevano concorrere a determinare l’anzianità complessiva della docente ;
6.5. il ricorso, che non fa comprendere il tenore della statuizione del Tribunale al quale la Corte d’appello ha rinviato, non contesta in modo specifico l’affermazione secondo cui sarebbe stato considerato solo il servizio effettivo perché la censura, anche con riguardo alla ricostruzione della carriera, è piuttosto volta a sostenere che le supplenze brevi e quelle su spezzoni di orario non sono comparabili;
6.5. né sussiste il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello perché il richiamo alla nostra giurisprudenza fornisce risposta anche alla censura inerente alle supplenze brevi;
il ricorso va quindi respinto;
alla soccombenza segue la condanna dell’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024.
NOME COGNOME