Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16710 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11237-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 849/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 01/10/2018 R.G.N. 609/2017; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
Personale docente
Ricostruzione carriera
R.G.N. 11237/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede che aveva accolto il ricorso, ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME, docente assunta a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore per la classe di concorso arte RAGIONE_SOCIALEa fotografia e grafica pubblicitaria, la quale aveva agito in giudizio al fine di ottenere, a fini giuridici ed economici, la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, con integrale riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato stipulati dal 12 settembre 2006 al 4 luglio 2014;
la Corte territoriale ha richiamato a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione la pronuncia resa dalla Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea in causa C -466/2017, COGNOME, ed ha escluso l’asserito carattere discriminatorio RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 nella parte in cui (nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis antecedente alle modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, lettera a) n. 1) del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103 ) opera l’abbattimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità eccedente le prime quattro annualità;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali ha opposto difese con controricorso il RAGIONE_SOCIALE , ora RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. e la ricorrente addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia richiamata nello storico di lite e di non avere effettuato, come invece sarebbe stato necessario, alcun accertamento sulla comparabilità RAGIONE_SOCIALEe situazioni a confronto e sul carattere discriminatorio RAGIONE_SOCIALE‘abbattimento previsto dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994;
1.2. la seconda censura ravvisa il vizio di omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, rilevante ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel mancato accertamento RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa concretamente svolta dalla ricorrente;
1.3. con il terzo motivo è dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 3 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e la ricorrente sostiene che doveva essere effettuata la comparazione con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile, che secondo il diritto eurounitario è quello «appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe qualifiche/competenze»;
1.4. la quarta critica denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 del già richiamato Accordo Quadro ed insiste nel sostenere che la Corte distrettuale, oltre ad interpretare erroneamente la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia, non ha considerato che nel periodo compreso fra il 2006 ed il 2014 la COGNOME ha reso prestazioni sovrapponibili a quelle richieste ai dipendenti di ruolo, occupandosi di tutte le attività ricomprese nella funzione docente (preparazione RAGIONE_SOCIALEe lezioni, verifica in classe e correzione degli elaborati, rapporti con le famiglie, partecipazione alle riunioni degli organi
collegiali, partecipazione agli scrutini e agli esami, attività di programmazione, progettazione, ricerca e valutazione), con la conseguenza che non si può ritenere giustificata da ragioni oggettive la diversità di trattamento rispetto al computo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio;
aggiunge, poi, la ricorrente che la disparità non può neppure essere giustificata facendo leva sulla disciplina dettata dall’art. 489 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato autenticamente dall’art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, perché la decurtazione prevista dall’art. 485 del citato decreto legislativo si applica in ogni caso, anche qualora il docente abbia prestato servizio sulla base di supplenze annuali;
1.5. infine con il quinto motivo è denunciata la violazione degli artt. 329 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. e si assume che nel respingere integralmente il ricorso la Corte territoriale avrebbe violato il giudicato interno che si era formato sul capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, diritto che non era stato contestato in appello dal RAGIONE_SOCIALE il quale aveva impugnato la pronuncia solo in relazione alla misura del riconoscimento del servizio preruolo;
sono fondati il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché la sentenza impugnata contrasta con l’orientamento, ormai consolidato, espresso da questa Corte a partire da Cass. n. 31149/2019 e ribadito da numerose pronunce conformi (cfr. fra le più recenti Cass. n. 20856/2023, Cass. n. 37650/2022 nonché Cass. S.U. n. 22726/2022 che ha esteso i medesimi principi alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera dei docenti di religione);
2.1. con le richiamate decisioni, ricostruito il quadro normativo e contrattuale ed analizzata la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza CGCUE 26.9.2018, COGNOME, questa Corte ha statuito che:
l’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione scolastica , viola la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 RAGIONE_SOCIALEo stesso dec reto, come integrato dall’art. 11, comma 14, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato; b) il giudice del merito per accertare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l’altro, né potrà essere applicata la regola RAGIONE_SOCIALE‘equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tem po indeterminato;
2.2. si è precisato in motivazione che:
l’applicazione diretta RAGIONE_SOCIALEa clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso ‘discriminato’; b) individuare il trattamento riservato al
lavoratore comparabile; c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva;
b) nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dal d.lgs. n. 297/1994, che è la risultante di elementi di sfavore (art. 485) e di favore (art. 489), deve emergere che l’anzianità calcolata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente;
c) ciò implica che il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l’incidenza RAGIONE_SOCIALEo strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità, da effettuarsi sull’intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile;
d) in altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l’anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l’attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all’assunto a tempo indeterminato; e) n el calcolo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l’assunt o
a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento RAGIONE_SOCIALEe attività di scrutinio;
si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni richieste dall’art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall’uno all’altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia;
qualora, all’esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all’insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l’abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione;
il Collegio intende dare continuità all’orientamento già espresso, perché il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre la Corte a rimeditare i principi enunciati, conformi a quanto successivamente ritenuto dalla Corte di
Giustizia, la quale, chiamata nuovamente a pronunciare sulla compatibilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, con la recente pronuncia del 30 novembre 2023 in causa C-270/22, ha affermato che « la clausola 4 RAGIONE_SOCIALE‘accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di un lavoratore al momento RAGIONE_SOCIALEa sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine RAGIONE_SOCIALEe operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio»;
la fondatezza del terzo e del quarto motivo è assorbente ed esime dall’esaminare le ulteriori censure;
la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvedendo anche al regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione;
non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti e rinvia, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione