Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8797 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8797 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2024
La Corte di Appello di Brescia ha rigettato il gravame avverso la sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva respinto le domande degli originari ricorrenti (transitati a seguito di concorso dal profilo professionale ATA con la qualifica di assistenti amministrativi, a quella di collaboratori scolastici), volte ad ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo con il sistema RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera, dopo che avevano fruito RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione.
La Corte territoriale ha evidenziato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del DPR n. 345/1983, il dipendente che transiti a diversa qualifica riceve il trattamento economico corrispondente alla posizione del nuovo inquadramento conseguito, maggiorato sulla base del sistema degli scatti e che, qualora tale livello si collochi tra due posizioni stipendiali, la differenza gli viene erogata tramite un assegno ad personam che verrà riassorbito in futuro, e detta differenza viene temporizzata, cioè trasformata in anzianità di servizio utile ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione di carriera.
Il giudice di appello ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 66 comma 6 del CCNL Comparto Scuola del 1995 esclude l’esistenza di un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità effettiva rispetto all’anzianità convenzionale ed ha pertanto escluso che il richiamo alle vigenti disposizioni più favorevoli attribuisca il diritto di scegliere la ricostruzione di carriera attraverso il riconoscimento integrale e non temporizzato dei servizi prestati pre ruolo.
Ha comunque ritenuto che il RAGIONE_SOCIALE, nell’applicare ai lavoratori il trattamento in quel momento più favorevole all’atto del passaggio, non avrebbe
potuto omettere l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione, in quanto avrebbe cagionato ai lavoratori un danno economico nell’immediato; ha infatti rilevato che nel giudizio di appello non erano stati più forniti dati dimostrativi RAGIONE_SOCIALE‘assunto secondo cui il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione avrebbe consentito ai ricorrenti una più rapida ricostruzione di carriera ed ha evidenziato che la legge non ammette deroghe, né ripensamenti (ha sul punto richiamato il parere del Consiglio di Stato del 11.11.2009).
Avverso tale sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrati da memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
DIRITTO
Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 66, comma 6 del CCNL Comparto Scuola 4.8.1995 (confermato anche dalle norme di salvaguardia di cui agli artt. 48 CCNL Comparto Scuola del 1999, art. 142 del CCNL Comparto Scuola del 2003 e art. 146 CCNL Comparto Scuola del 2007), nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, commi 3 e 13, del DPR n. 399/1988.
Addebita alla Corte territoriale di avere rigettato il gravame sulla base RAGIONE_SOCIALE‘unico argomento che in base alle norme applicabili la disciplina RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione fosse la più favorevole ai ricorrenti all’atto del passaggio.
Evidenzia che pur nella vigenza RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione, disciplinato dall’art. 6 del DPR n. 345/1983, la prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità virtuale rispetto a quella effettiva rimane subordinata alla circostanza che la prima sia più favorevole.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’inquadramento applicato fosse per i ricorrenti il più favorevole all’atto del passaggio alla nuova qualifica di assistenti amministrativi; riporta le singole posizioni dei ricorrenti, evidenziando che sarebbe stata più favorevole ai ricorrenti la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa carriera ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, d.l. n. 370/1970 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 485 del d. lgs. n. 297/1994.
Argomenta che una ragionevole e coerente identificazione del trattamento di maggior vantaggio per il lavoratore non poteva essere limitata ad una valutazione in termini meramente monetari riferiti al momento specifico del passaggio in ruolo, rimarcando che la valutazione RAGIONE_SOCIALEa convenienza economica non può essere ancorata ad un parametro fisso temporale, senza alcun riguardo allo sviluppo di carriera.
2. Il ricorso è infondato, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 25306/2007; Cass n. 22556/2013; Cass. n. 8489/2014), secondo cui l’art. 66 del c.c.n.l. 4/8/1995, richiamato dal successivo c.c.n.l. del 24/7/2003, non prevede affatto per il personale A.T.A. che l’inserimento nelle nuove posizioni stipendiali debba avvenire sulla base RAGIONE_SOCIALE‘intera” anzianità maturata, ma si limita a richiamare solo il diverso e più generico concetto di “anzianità maturata”; si è inoltre evidenziato che tale possibilità non è prevista nemmeno dalle norme di legge richiamate dall’art. 66, comma 6, del c.c.n.l.
L’art. 4 del d.P.R. 2/3/8/1988 n. 399 ha, infatti, stabilito che l’inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali avvenga mediante applicazione del “reticolo retributivo”, di cui alla tabella A, allegato al decreto e sulla base RAGIONE_SOCIALE‘anzianità; i commi 8 e 9 RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 prevedono inoltre che “nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a regime per la nuova qualifica, maggiorato RAGIONE_SOCIALE‘importo risultante dalla differenza tra io stipendio tabellare a regime relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore progressione economica.
La disposizione contenuta nel successivo comma 13, secondo cui: “Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale A.T.A. è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo RAGIONE_SOCIALE‘eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore nella misura
prevista dall’art. 3 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli” si pone solo apparentemente in contrasto con i precedenti commi citati che prevedono la temporizzazione; il meccanismo del comma 13 è infatti previsto ai (soli) “fini RAGIONE_SOCIALE‘inquadramento contrattuale” conseguente alla “ridefinizione dei profili professionali” cui si sarebbe dovuto procedere per l’appunto “in sede contrattuale”.
Invece, per il futuro, per i casi di “passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988”, il meccanismo è quello previsto dal comma 8 che si applica “al personale interessato”, senza specificazione o differenziazione alcuna, e dunque valevole anche per il personale A.T.A.
Si è dunque evidenziato che il sistema di norme sopra menzionato non pone in essere un principio generale, favorevole al singolo lavoratore, di prevalenza RAGIONE_SOCIALE‘anzianità effettiva rispetto all’anzianità convenzionale.
Ad ulteriore sostegno argomentativo di tale conclusione, si è inoltre rimarcato che a breve distanza dal c.c.n.l. 1995, era stato introdotto l’art. 569 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 il quale aveva previsto che, fino alla stipulazione dei contratti collettivi, per il personale A.T.A. si sarebbero applicati i seguenti criteri agli effetti RAGIONE_SOCIALEa carriera: “1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici; 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione RAGIONE_SOCIALEa metà”. Anche la successiva scelta legislativa era stata, dunque, nel senso di un sistema di anzianità convenzionale e non di anzianità affettiva.
E’ stato dunque ribadito che ogni qualvolta la legge abbia previsto un riconoscimento di servizio pre-ruolo o del servizio di ruolo in qualifica inferiore, lo ha sempre fatto mediante l’inserimento del lavoratore nel “reticolo retributivo” corrispondente alla qualifica superiore e non già mediante il riconoscimento puro e semplice RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata in qualifica inferiore ai fini RAGIONE_SOCIALEa progressione
stipendiale nella nuova qualifica, tanto è vero che è sempre stata salvaguardata la misura RAGIONE_SOCIALEa retribuzione mediante l’assegno ad personam assorbibile.
In conseguenza, il “diritto al trattamento più favorevole” previsto nelle circolari ministeriali e nelle quali si richiama quanto disposto dall’art. 4 del d.P.R. 399/88 (ed ancor prima dall’art. 6 del d.P.R. 345/83), non può essere letto nel senso che l’inquadramento economico debba avvenire attraverso la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘effettivo servizio prestato nel precedente profilo ma nel senso che per i casi di passaggio all’interno del comparto scuola deve applicarsi il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa temporizzazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 cod. proc. civ. i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22.2.2024.
Il Presidente
NOME COGNOME