Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21732 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21732 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 929/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, FOTI NOME, COGNOME NOME, NOME NOME, COGNOME NOME
-intimati-
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
– controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 499/2022 depositata il 23/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Presidente Relatore COGNOME NOME COGNOME.
RITENUTO CHE:
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione in via principale contro NOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, avverso la sentenza resa inter partes in grado di appello dalla Corte di Appello di Reggio Calabria n. 499 del 23 giugno 2022;
al ricorso ha resistito con controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale NOME COGNOME, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;
un Consigliere delegato ha redatto proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c.;
la proposta ha avuto il seguente tenore:
<>
A seguito della comunicazione della proposta di finzione, ha depositato istanza di definizione la parte resistente e ricorrente incidentale, la quale ha espressamente chiesto <>;
è stata fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380 -bis .1. c.p.c. e non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero e memorie dalle parti;
nell’imminenza dell’odierna adunanza si è verificato un impedimento del Consigliere Relatore ed il Presidente Titolare ha designato in sostituzione il Presidente del Collegio.
CONSIDERATO CHE:
il Collegio rileva che parte ricorrente principale nemmeno aveva sollecitato la decisione sui ricorsi, così mostrando di condividere la proposta, mentre parte ricorrente incidentale ha chiesto la decisione, ma pure dichiarando di condividerla;
a propria volta il Collegio considera pienamente giustificata la proposta di definizione, alla cui motivazione nulla è necessario aggiungere;
ne segue che, ai sensi dell’art. 380 -bis , terzo comma, c.p.c., il giudizio dev’essere definito nei sensi di cui alla proposta e, dunque, con la dichiarazione dell’improcedibilità di entrambi i ricorsi;
la soccombenza reciproca giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità fra le parti costituite;
il Collegio, invece, ritiene che, avendo parte resistente e ricorrente incidentale provocato la decisione del giudizio, pur condividendo la proposta, ricorrano a suo carico le condizioni per condannare al
pagamento -ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. – di una somma, che si indica in € 1000, a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara il giudizio sui ricorsi definito nei termini indicati dalla proposta di definizione anticipata e, dunque, l’improcedibilità sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Condanna la parte ricorrente incidentale al pagamento della somma di € 1000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024, nella camera di consiglio della