Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34070 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34070 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24548/2024 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale ex lege ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 295/2024 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, depositata il 3/4/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 3/4/2024, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna di NOME COGNOME COGNOME risarcimento dei danni subiti da ll’attore per avere la COGNOME asseritamente eseguito in modo negligente l’incarico professionale assunto quale perito d’ufficio in un procedimento penale in cui il COGNOME era stato tratto a giudizio, in concorso con altri, per rispondere dei reati di simulazione di reato e danneggiamento fraudolento;
a fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale, superate le eccezioni in rito sollevate dal COGNOME, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso la sussistenza dell’illecito contestato dal COGNOME a carico della COGNOME e, in ogni caso, la mancata dimostrazione del ricorso di un diretto nesso di derivazione causale tra il fatto ascritto alla convenuta e i danni rivendicati dall’attore;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
con provvedimento reso in data 5/3/2025, il consigliere delegato dal Presidente della Terza Sezione civile ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., sul presupposto della rilevata inammissibilità del ricorso per tardività;
con istanza in data 18/4/2025, NOME COGNOME ha insistito per la decisione del ricorso;
in data 25/11/2025 NOME COGNOME ha depositato una memoria tardiva;
considerato che,
dev’essere in primo luogo esclusa la necessità di provvedere sulle argomentazioni contenute nell’istanza di decisione da ultimo depositata dal ricorrente in data 18/4/2025, trovando nella specie applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con l’istanza di cui al secondo comma il ricorrente deve limitarsi a chiedere la definizione della causa e non può inserirvi altri contenuti estranei allo scopo, dei quali non potrà tenersi conto (Sez. 2, ordinanza n. 8303 del 27/3/2024, Rv. 670576 – 01; v. altresì Sez. 3, ordinanza n. 17130 del 25/6/2025, Rv. 675728 – 01);
converrà inoltre preliminarmente richiamare, ai fini della conferma della legittimità del procedimento in esame, l’insegnamento fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il Presidente della Sezione o il AVV_NOTAIO delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte – ed eventualmente essere nominato relatore – del Collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380bis .1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Sez. U, sentenza n. 9611 del 10/4/2024, Rv. 670667 – 01);
ciò premesso, dev’essere rilevata l’inammissibilità del ricorso per tardività;
al riguardo, varrà considerare come, ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione è di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata;
nel caso di specie, dall’esame degli atti del giudizio, emerge che la sentenza impugnata risulta essere stata notificata a NOME COGNOME, in persona del difensore costituito per il giudizio d’appello, NOME COGNOME COGNOME, in data 18/4/2024 (cfr. la relazione di notificazione acquisita agli atti del giudizio);
sul punto, è appena il caso di rilevare come la circostanza che il COGNOME, nel corso del giudizio d’appello, abbia nominato, in data 14/6/2023, un nuovo difensore (l’AVV_NOTAIO), deve ritenersi priva di incidenza in relazione alla validità della notificazione della sentenza impugnata, non essendo mai emerso in modo inequivoco, in alcun atto del giudizio proveniente dal COGNOME, che il precedente difensore, l’AVV_NOTAIO, fosse stata revocata e sostituita per effetto della nomina del nuovo difensore, come peraltro desumibile dalla stessa intestazione della sentenza d’appello impugnata in questa sede, in cui l’AVV_NOTAIO compare ancora come difensore costituito del COGNOME;
varrà, al riguardo, sottolineare l’incidenza del principio andatosi consolidando nella più recente giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere
ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, comma 2, c.c. (Sez. 3, ordinanza n. 34800 del 17/11/2021, Rv. 662984 -01; Sez. 2, sentenza n. 8525 del 31/3/2017, Rv. 643539 -01; cfr. altresì Sez. 1, ordinanza n. 6906 del 15/3/2025, Rv. 673971 – 01);
ciò posto, osserva il Collegio come, a fronte dell’avvenuta notificazione della sentenza d’appello in data 18/4/2024, risulta che l’odierno ricorrente ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione solo in data 4/11/2024 (cfr. la relazione di notificazione allegata al ricorso) e, dunque, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso per cassazione;
sulla base di tale premesse, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., rilevata la conformità dell’odierna decisione alla proposta di definizione accelerata illo tempore comunicata alle parti, il ricorrente dev’essere altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte costituita, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nonché al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’ art. 96, co. 4 c.p.c.;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese del
presente giudizio, liquidate in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Condanna il ricorrente al risarcimento dei danni in favore del controricorrente ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., nell’importo equitativamente determinato di euro 5.000,00.
Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME