Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27041 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14107/2023 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE , che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrenti-
-intimato- avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO di TRIESTE depositato il 28 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
PREMESSO CHE
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Trieste depositato il 28 dicembre 2022, con il quale la Corte ha liquidato in favore del consulente tecnico d’ufficio dalla stessa Corte nominato, ingegnere NOME COGNOME la somma complessiva di euro 23.000,00 a carico dell’architetto NOME COGNOME. Contro il decreto il ricorrente aveva proposto opposizione alla medesima Corte d’appello che, con decreto depositato il 5 maggio 2023, ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto il decreto di liquidazione è stato reso quando la Corte d’appello si era ormai spogliata della potestas iudicandi , avendo pronunciato la sentenza di definizione della causa.
Resistono con controricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME che eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per tardività.
L’intimato NOME COGNOME non ha proposto difese.
Memoria è stata depositata dal ricorrente.
CONSIDERATO CHE
Preliminare all’esame della censura sulla quale si basa il ricorso è la verifica della sua ammissibilità sotto il profilo della tempestività.
Il decreto impugnato è stato reso dalla Corte d’appello quando si era ormai privata della potestas iudicandi , avendo già definito la causa con pronuncia anche sulle spese (vedere pag. 7 della sentenza della Corte d’appello n. 370/2022). Secondo la
giurisprudenza di questa Corte, ‘il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l’onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d’ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme; peraltro, trattandosi di atto reso da un giudice in carenza di potere e idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, avverso lo stesso è ammissibile non già l’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, quanto il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., da proporre nel rispetto del termine ex art. 327 c.p.c.’ (in tal senso Cass. n. 20478/2017).
La proposizione dell’opposizione nei confronti di tale decreto, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. 115/2002, anche se inammissibile, ha però fatto decorrere il termine breve di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c., essendo tale notificazione equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente (in tali termini cfr. Cass. n. 1899/2023).
Nel caso in esame il ricorso per cassazione è stato notificato il 20 giugno 2023 e il ricorso in opposizione era stato notificato dall’architetto COGNOME in data 7 febbraio 2023, come risulta dal documento n. 9 depositato dai controricorrenti, cosicché da tale data è decorso il termine breve di cui al secondo comma dell’art. 325 c.p.c., per cui il ricorso per cassazione è stato tardivamente proposto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, l’11 febbraio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME