Ricorso Rinunciato: Il Silenzio che Estingue il Processo
Nel complesso iter della giustizia, i termini procedurali e le modalità di comunicazione tra le parti e il giudice assumono un’importanza cruciale. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre uno spunto di riflessione fondamentale su come l’inerzia di una parte possa portare a considerare il suo ricorso rinunciato, con la conseguente estinzione del giudizio. Questa decisione evidenzia il funzionamento del meccanismo previsto dall’art. 380-bis del codice di procedura civile, uno strumento pensato per accelerare la definizione dei processi ma che richiede massima attenzione da parte dei difensori.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da una società e un suo rappresentante contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Brescia. La controparte nel giudizio era una nota compagnia di assicurazioni. I ricorrenti, assistiti dai loro legali, avevano impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte.
La Proposta di Definizione e il Silenzio della Parte Ricorrente
Una volta incardinato il ricorso, la Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 380-bis del codice di procedura civile, ha formulato una proposta per la definizione del giudizio. Questa proposta è stata regolarmente comunicata alle parti. La norma prevede che, ricevuta tale comunicazione, la parte ricorrente abbia un termine di quaranta giorni per chiedere un’udienza di discussione, qualora non concordi con la proposta della Corte.
Nel caso specifico, è trascorso il termine di quaranta giorni senza che i ricorrenti presentassero alcuna istanza per la decisione del ricorso. Questo silenzio è stato l’elemento determinante per la sorte del processo.
Le Motivazioni: come il Silenzio Diventa un Ricorso Rinunciato
La Corte di Cassazione, nel suo decreto, ha basato la propria decisione sull’interpretazione diretta e inequivocabile dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. La norma stabilisce chiaramente che, se la parte ricorrente non chiede la decisione del ricorso entro il termine stabilito dopo la comunicazione della proposta, il ricorso si intende rinunciato.
La rinuncia presunta dalla legge comporta, a sua volta, l’applicazione dell’art. 391 del medesimo codice, che prevede la dichiarazione di estinzione del giudizio. La Corte ha quindi ritenuto che, data l’inerzia dei ricorrenti, non vi fosse altra strada se non quella di dichiarare estinto il processo di cassazione. Inoltre, poiché la parte intimata (la compagnia assicurativa) non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità, i giudici hanno stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese processuali.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia ribadisce un principio procedurale di notevole importanza: nel rito di Cassazione, il silenzio a seguito della proposta di definizione non è neutro, ma ha un valore legale preciso e gravoso, quello della rinuncia. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la comunicazione ex art. 380-bis c.p.c. non può essere ignorata. È imperativo valutare attentamente la proposta e, in caso di disaccordo, attivarsi tempestivamente per chiedere la discussione del ricorso. L’omissione di questa attività processuale porta alla chiusura definitiva del giudizio, precludendo ogni possibilità di ottenere una pronuncia sul merito della controversia. La decisione serve da monito sulla necessità di una gestione diligente e attenta di ogni fase del contenzioso, specialmente davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede se la parte ricorrente non risponde alla proposta di definizione del giudizio formulata dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’art. 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, se trascorrono quaranta giorni dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente chieda la decisione, il ricorso si intende rinunciato.
Qual è la conseguenza legale di un ricorso che si considera rinunciato?
La conseguenza diretta è che la Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio, come previsto dall’art. 391 del codice di procedura civile. Questo chiude il processo senza una decisione sul merito.
In questo caso, perché non c’è stata una decisione sulle spese legali?
La Corte ha stabilito che nulla fosse dovuto per le spese perché la parte intimata (la resistente) non aveva svolto alcuna attività difensiva nel corso del giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21665 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 21665 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 28/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 16401/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dagli avvocati RIVA IPPOLITA (CODICE_FISCALE e COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BRESCIA n. 403/2021 depositata il 31/03/2021;
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 -bis, secondo comma, c.p.c. – il ricorso deve intendersi rinunciato e deve
provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 26/07/2025