Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29368 Anno 2023
sul ricorso n. 5143/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME e NOME NOME;
– intimati-
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
-controricorrente –
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29368 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
avverso la sentenza n. 1350/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 13/7/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME ha presentato a questa Suprema Corte ricorso per revocazione di sentenza ‘ex art. 395, Comma ( sic ) 4° c.p.c.’, per ‘manifesta denegata giustizia’ ex articoli 2, commi 3 e 3 bis, l. 18/2015, 267, commi 2, 3 e 4, TFUE, 10, comma primo, 24, comma secondo, 97, commi primo e secondo, 111, comma primo, 113, comma secondo, 117, comma primo, e 134, comma primo, Cost., in riferimento alla sentenza n. 1350/2021 della Corte d’appello di Bari e alla sentenza n. 1744/2018 del Tribunale di Trani – entrambe allegate al ricorso -; e ciò sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria.
Degli intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, si è difeso con controricorso soltanto il COGNOME.
Considerato che:
Nel pur complesso, per non dire confuso, contenuto del ricorso – in cui i due motivi non sono neppure dotati di rubrica, e contengono in effetti una serie di assemblaggi; un riferimento a ‘diritto’ li precede a pagina 12 del ricorso ma non tale da individuare i loro singoli significati – risulta (e lo attesta anche la produzione non solo della sentenza d’appello, ma altresì della sentenza di primo grado) che il ricorso, come già enunciato apertamente nella sua intestazione, è presentato avverso le due sentenze allegate per revocazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. (come si è visto, vi è un errore materiale: ‘Comma 4°’).
La revocazione, a parte l’ipotesi in cui il suo contenuto abbia potuto essere attratto nell’appello il cui termine non sia scaduto, si propone, ai sensi dell’articolo 398 c.p.c., ‘davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la
se ntenza impugnata’. È pertanto inammissibile presentare alla Suprema Corte un ricorso di revocazione che non abbia per oggetto proprio una pronuncia sua ex articoli 391 bis e 391 ter c.p.c., bensì una pronuncia di giudici di merito, come è avvenuto nel caso in esame.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, assorbito ogni altro profilo, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione al controricorrente COGNOME delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 5200, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023