Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2948 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U   Num. 2948  Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 4982-2023 proposto da:
TERLIZZI INDIRIZZO, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME  COGNOME,  rappresentati  e  difesi  dall’avvocato  NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO;
– controricorrente- nonché contro
Oggetto
Ordinanza delle SU
civ. – ricorso per
revocazione – p.d.a. –
istanza di decisione –
decisione conforme
alla proposta
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/12/2023
CC
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA PUGLIA;
– intimata – per  revocazione  dell ‘ ordinanza  n.  23657/2022  della  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/07/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME; lette  le  conclusioni  scritte  del  Sostituto  Procuratore  Generale NOME  COGNOME,  che  ha  concluso  per  l ‘ inammissibilità  del ricorso.
RITENUTO
che NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la revocazione, ex articoli 391bis e 395 n. 4, c.p.c., dell’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 23657 del 2022, dichiarativa della inammissibilità del loro ricorso avverso l’ordinanza della Corte dei conti, sez. giurisd. centrale d’appello, n. 19 del 2021, cui impropriamente essi imput avano ‘eccesso di potere giurisdizionale’ e ‘violazione dei limiti esterni della giurisdizione del giu dice contabile’, ex articolo 111, comma 8, Cost.;
che con la citata ordinanza n. 19 del 2021, emessa su istanza del  Procuratore  Generale  contabile,  i  giudici  contabili  avevano disposto la correzione della sentenza della medesima Corte n. 263 del 2020, in quanto affetta da errore materiale nell’indicazione dell’importo della condanna per danno erariale in ‘€ 500.00,00 ‘ anziché in ‘ € 500.000,00 ‘;
che, con provvedimento presidenziale del 18 maggio 2023, è stata  proposta  la  definizione  del  presente  giudizio  ai  sensi dell’articolo 380 -bis c.p.c., in quanto introdotto con ricorso per revocazione delibato come inammissibile;
che, in data 20 giugno 2023, i ricorrenti hanno proposto istanza di decisione del ricorso, munita di procura speciale alla lite, ex articolo 380bis , comma 2, c.p.c.;
che il Procuratore Generale  ha  presentato le conclusioni chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;
che il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, non formula specifiche censure coerenti con il mezzo proposto, ex articoli 391bis e 395 n. 4 c.p.c., avverso l’ordinanza delle Sezioni Unite qui impugnata, consistendo nella mera riproposizione delle medesime doglianze indirizzate al provvedimento (ordinanza di correzione n. 19 del 2021) della Corte dei conti già impugnato con ricorso per cassazione dichiarato inammissibile; in secondo luogo, il ricorso in esame, prospettando implicitamente in termini revocatori l’erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso deciso dalle Sezioni Unite con l’ordinanza n. 23657 del 2022, deduce un vizio non censurabile con il mezzo proposto, il quale è rimedio volto ad ovviare ad errori di fatto che sono configurabili ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione decisoria ( ex plurimis , Cass., sez. III, n. 10040/2022), nella specie riguardante le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione;
che la natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale di organo propulsore dell’attività giurisdizionale al quale  sono  attribuiti  poteri  esercitati  per  dovere  d’uff icio  e
nell’interesse pubblico, partecipando al giudizio  non  come esponente di un’amministrazione, ma quale portatore dell’interesse generale dell’ordinamento giuridico  esclude l’ammissibilità  di  una  pronuncia  sulle  spese  processuali  ( ex plurimis , SU n. 5589/2020, n. 11502/2019, n. 11139/2017) e, di conseguenza,  anche  l’applicazione  dell’articolo  96,  comma  3, c.p.c., richiamato dall’articolo 380 -bis , comma 3, c.p.c. nel caso in cui il giudizio sia stato definito in conformità alla proposta;
che deve invece farsi applicazione dell’articolo  96,  comma 4, c.p.c., e quindi i ricorrenti sono condannati in solido al pagamento di € 1000,00 importo congruo, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di € 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento,  da  parte  dei  ricorrenti,  di  un  ulteriore  importo  a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023