Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8324 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8324 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13462/2022 R.G.
proposto da
NOME COGNOME, in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con domicilio digital e all’indirizzo EMAIL
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
per la revocazione del l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza civile, n. 16055 del 7/6/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva ricorso per revocazione, ex art. 391bis cod. proc. civ., dell’ordinanza di questa Corte n. 16055 del 07/06/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto,
unitamente a NOME COGNOME, nei confronti di NOME COGNOME e, conseguentemente, condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese e anche ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
-resisteva con controricorso NOME COGNOME, la quale ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 19/2/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, in relazione al rilievo svolto dalla controricorrente, si osserva che NOME COGNOME, che si è difeso in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., è stato radiato dall’albo degli avvocati il 6/7/2023, in data successiva alla proposizione del ricorso;
-la circostanza, tuttavia, non impedisce la decisione, sia perché la parte (nel caso coincidente col difensore e perciò indubitabilmente a conoscenza della sopravvenuta radiazione) deve attivarsi con la necessaria diligenza per nominare un nuovo procuratore (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 2107 del 24/01/2023, Rv. 667071-01, e Cass., Sez. L, Sentenza n. 17065 del 03/08/2007, Rv. 59963201), sia perché l’originaria improcedibilità del ricorso è comunque insuscettibile di emenda da parte di un diverso avvocato;
-la constatata improcedibilità del ricorso rende superfluo dar conto dei motivi, il che risulterebbe comunque impossibile, in quanto quest’ultimo contiene un ‘ esposizione insuperabilmente confusionaria ed inintelligibile;
-secondo la giurisprudenza, «Il ricorso per revocazione di una sentenza della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391bis c.p.c. e 391ter c.p.c. è improcedibile quando il ricorrente non depositi la copia autentica della sentenza, atteso che l’art. 391 -bis c.p.c., rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 365 e seguenti, richiede l’osservanza di quanto prescritto nell’art.
369, comma 2, n. 2, del medesimo codice.» (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 3268 del 07/02/2017, Rv. 642753-01);
-l ‘odierno ricorrente ha depositato (telematicamente) soltanto la prima pagina dell’ordinanza n. 16055 del 7/6/2023 (di seguito riportata) e null’altro :
-anche a prescindere da tale assorbente rilievo, il ricorso per revocazione è manifestamente inammissibile per plurime ragioni, che si illustrano di seguito perché rilevanti ai fini della decisione sull’istanza di condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. avanzata dalla controricorrente;
-innanzitutto, come già rilevato da questa Corte col provvedimento fatto oggetto di revocazione e con considerazioni che si attagliano anche al ricorso de quo, vi è un’«abissale distanza tra il contenuto del ricorso e il contenuto che sarebbe lecito attendersi da un atto di impugnazione», posto che l’atto introduttivo è privo dell’esposizione dei fatti sal ienti del giudizio (e, anzi, è caratterizzato da una contorta e incomprensibile illustrazione di eterogenee circostanze) e di una chiara esposizione del contenuto dell’ordinanza, col quale nemmeno si confronta ;
-inoltre, il ricorso in esame, prospettando implicitamente in termini revocatori l’erronea valutazione delle condizioni di ammissibilità del ricorso deciso con l’ordinanza n. 16055 del 7/6/2023, deduce un vizio non censurabile con il mezzo proposto, il quale è rimedio volto ad ovviare ad errori di fatto che sono configurabili ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità degli errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione decisoria, nella specie riguardante le condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione (così, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2948 del 31/01/2024);
-ad abundantiam , si osserva che il ricorso per revocazione è spiegato da NOME COGNOME per far valere la pretesa estraneità al precedente giudizio di cassazione di NOME COGNOME; il difetto di legittimazione e di interesse a svolgere tale doglianza costituisce un’ ulteriore ragione di inammissibilità;
-per quanto sopra esposto, il ricorrente dev’essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
-la controricorrente ha richiesto la tutela ex art. 89 cod. proc. civ.: effettivamente, il ricorso di NOME COGNOME è infarcito di frasi calunniose e ingiuriose nei confronti della controparte e dei giudici di merito, ma sono talmente tante ed elaborate da rendere pressoché impossibile una loro precisa individuazione, al punto che, a voler depennare le espressioni sconvenienti od offensive , si dovrebbe cancellare l’intero ricorso;
-anche per la ragione ora illustrata, oltre che per la evidente temerarietà dell’iniziativa processuale del ricorrente (che ha presentato un ricorso per revocazione affetto da palesi e gravi vizi di improcedibilità e inammissibilità), si giustifica la condanna di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. al pagamento, in favore della controricorrente dell’ ulteriore somma di Euro 600,00;
-va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare alla medesima controricorrente la somma di Euro 600,00 ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, cod. proc. civ.;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricor-
rente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,