Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10544 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10544 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26868/2022 R.G. proposto da:
COMUNE DI SAN NICOLA LA STRADA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA,INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro
HUMENNA TETYANA;
-intimata- avverso la SENTENZA del GIUDICE COGNOME CASERTA n. 1714/2022, depositata il 01/09/2022 e notificata il 14/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME adiva il Giudice di Pace di Caserta pe proporre opposizione avverso la fattura n. 4676, ruolo idrico 2016/2017, notificatale dal Comune di San Nicola la Strada, gestore del servizio di riscossione delle entrate comunali, deducendo la prescrizione del credito ai sensi e per gli effetti della l. n. 205/2017 e successive modificazioni.
Con sentenza n. 1714/2022, depositata il 1°/09/2022 e notificata il 14/09/2022, il Giudice di Pace di Caserta accoglieva la domanda attorea e dichiarava non dovuto l’importo di euro 233,00 di cui alla fattura oggetto di causa.
Il Comune di San Nicola La Strada ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo.
NOME COGNOME non svolge attività difensiva in questa sede.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis 1 cod.proc.civ.
In vista della Camera di consiglio del 26/09/2024 il Comune ricorrente aveva depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Il Comune denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere il giudice a quo applicato la prescrizione biennale, malamente applicando alla fattispecie per cui è causa l’art. 1, comma 10, della l. n. 205/2017.
Il ricorso è inammissibile.
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod.
proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).
Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l’avverbio “esclusivamente” ivi utilizzato <> si giustifica <> in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: <> (v. Cass. 28/1/2025, n. 2035; Cass. 18/12/2024, n. 35311; Cass. 20/11/2024, n. 29840; Cass. 11/11/2024, n. 29080; Cass. 7/11/2024, n. 28752, n. 28751, n. 28748; Cass. 30/10/2024, n. 28068; Cass. 11/10/2024, n. 26515, n. 26474, n. 26469).
Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è evincibile dagli atti di causa), l’inammissibilità discenderebbe dal t rattarsi in tale ipotesi di
decisione <>, ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ. appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/7/2017, n. 18658).
Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del comune ricorrente, in favore dell’ufficio del merito competente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21/03/2025 dalla Terza