Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18109 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 18109 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/07/2024
o r d i n a n z a
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore (P_IVA) con sede in INDIRIZZO in persona del legale rappresentante p.t. GeomAVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE).
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Roma 80208450587, partita IVA P_IVA), in persona dell’AVV_NOTAIO, Responsabile della Direzione Legale di RAGIONE_SOCIALE giusta procura per atto della notaia AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, 19 marzo 2019, rep. 25457, raccolta n. 9774, registrato il 20 marzo 2019, n. 9004, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, posta elettronica certificata EMAIL), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, pec EMAIL) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, posta elettronica certificata EMAIL) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso la Direzione Legale di RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO, INDIRIZZO come da procura speciale in calce al controricorso.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. e P.Iva P_IVA ), con sede in INDIRIZZO, in persona del suo Amministratore e legale rappresentante p.t., AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso e su separato foglio, dall’AVV_NOTAIO (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliato nel suo Studio Legale in Roma INDIRIZZO e comunque presso il domicilio digitale del difensore pec: EMAIL.
Controricorrente
avverso l’ordinanza del tribunale di Roma del 9 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Il tribunale di Roma – dopo aver rigettato, con ordinanza 18 aprile 2019, l’istanza di sospensione del decreto ingiuntivo (immediatamente esecutivo ex art. 642 cpc) ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE (conferitaria del ramo di azienda lavori della RAGIONE_SOCIALE) contro l’RAGIONE_SOCIALE, ‘ a condizione che, nel termine di 60 giorni da oggi, la RAGIONE_SOCIALE depositi in cancelleria con comunicazione alla controparte, idonea garanzia autonoma bancaria o assicurativa a prima richiesta e senza eccezioni rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge ‘ -con successiva ordinanza del 3 ottobre 2019 assegnava un termine alla RAGIONE_SOCIALE per sostituire la garanzia depositata e depositarne una nuova, priva del rinnovo tacito annuale, e contenente, invece, un unico termine finale corrispondente alla pubblicazione della sentenza di primo grado.
-Quindi con l’ordinanza 9 gennaio 2020, qui impugnata, premesso che la COGNOME non aveva ottemperato, disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto.
Ricorre avverso tale ultima ordinanza il RAGIONE_SOCIALE, affidando il gravame ad un motivo, al quale ha aderito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
Resiste NOME, che eccepisce preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, la non ricorribilità del provvedimento impugnato e la tardività del gravame.
Nel merito conclude per il rigetto dell’impugnazione: conclusione ribadita nella memoria ex art. 380bis .1 cpc.
Considerato che :
Benché non espressamente enunciato dal ricorrente, è nondimeno evidente che l’impugnazione sia stata proposta ai sensi dell’art. 111 costituzione.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione può proporsi nei confronti non solo delle sentenze, ma anche dei provvedimenti emessi nelle forme dell’ordinanza o del decreto, contro i quali non sia previsto altro rimedio, sul presupposto, però, che tali provvedimenti abbiano i caratteri della decisorietà e della definitività.
Caratteri che, tuttavia, non appartengono alle ordinanze ex artt. 648 e 649 cpc, trattandosi di provvedimenti meramente temporanei e con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione (Cass. 18 gennaio 2005 n° 905; Cass. 1° agosto 2008 n° 20925), anche quando ne venga denunciata (come nel caso di specie) l’abnormità (Cass. 8 settembre 2017 n° 20954: resa però nel diverso, ma analogo, caso di ricorso avverso un’ordinanza ex art. 700 cpc), oppure quando il giudice abbia provveduto esaminando il merito onde valutare la sussistenza del fumus (Cass. 3 ottobre 2019 n° 24658).
-All’inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale della ricorrente e della controricorrente RAGIONE_SOCIALE (che ha aderito al ricorso stesso), alla rifusione delle spese del presente giudizio in fa-
vore di RAGIONE_SOCIALE, per la cui liquidazione -fatta in base al dm n° 55 del 2014, come modificato dal dm n° 147 del 2022, ed al valore indeterminabile della lite -si rimanda al dispositivo che segue.
In considerazione della manifesta inammissibilità del ricorso, tale da integrare un abuso processuale, almeno a livello di colpa grave, sussistono le condizioni per la condanna solidale di tali parti processuali al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura pari a quella degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cpc.
Va, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a rifondere ad RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per onorario ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.
Condanna, inoltre, in solido il RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 6.000,00, equitativamente determinata.
Dà, inoltre, atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo
13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico solidale della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2024, nella camera di consi-