Ricorso per Cassazione: Quando è Inammissibile contro le Sentenze del Giudice di Pace
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, chiarendo i confini di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace. La pronuncia sottolinea come, per le cause di valore esiguo decise secondo equità, la via della Cassazione sia preclusa, essendo l’appello l’unico rimedio esperibile, seppur con delle limitazioni.
Il Caso in Esame: un Tentativo di Ricorso Contro una Decisione di Equità
La vicenda trae origine da una controversia di valore inferiore a 1.100,00 euro, decisa dal Giudice di Pace secondo equità, come previsto dall’art. 113, comma 2, del codice di procedura civile. La parte soccombente, anziché proporre appello, ha tentato la via diretta del ricorso per cassazione, sollevando questioni che, a suo dire, meritavano l’attenzione della Suprema Corte. Tuttavia, questo tentativo si è scontrato con le rigide regole procedurali che governano i mezzi di impugnazione.
La Distinzione tra Giudizio secondo Diritto e secondo Equità
È cruciale comprendere che il legislatore ha previsto due diversi criteri decisionali per il Giudice di Pace. Di norma, il giudice decide applicando le leggi vigenti (giudizio secondo diritto). Tuttavia, per le cause di valore molto basso (attualmente fino a 2.500 euro, ma al tempo dei fatti la soglia era diversa), il giudice è tenuto a decidere secondo equità, ossia basandosi su un principio di giustizia commisurato al caso concreto. Questa distinzione ha un impatto determinante sui mezzi di impugnazione disponibili.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di un’analisi rigorosa delle norme processuali. Il punto centrale della motivazione risiede nell’interpretazione coordinata degli articoli 339 e 360 del codice di procedura civile.
L’art. 339, al terzo comma, stabilisce che le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità sono appellabili “esclusivamente” per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie, oppure dei principi regolatori della materia. La Corte ha chiarito che l’avverbio “esclusivamente” si riferisce ai motivi di appello, non al tipo di rimedio. Ciò significa che l’unico strumento è l’appello, sebbene con motivi limitati, escludendo altre vie come il ricorso per cassazione per vizi diversi.
Inoltre, l’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile, specifica che il ricorso per cassazione è ammesso solo contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. La sentenza del Giudice di Pace, anche se appellabile con limitazioni, resta una sentenza di primo grado. Non essendo né una decisione d’appello né una decisione inappellabile (unico grado), essa sfugge all’ambito di applicazione del ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha sottolineato un’esigenza di coerenza del sistema, che impedisce un concorso di mezzi di impugnazione per motivi diversi. Consentire il ricorso per cassazione per vizi non deducibili con l’appello limitato creerebbe una sovrapposizione e un allargamento ingiustificato dei rimedi.
Conclusioni: L’Unico Rimedio è l’Appello a Motivi Limitati
La decisione in commento consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: contro le sentenze del Giudice di Pace emesse secondo equità, non è possibile adire direttamente la Corte di Cassazione. L’unica via processuale corretta è l’appello, seppur circoscritto ai soli motivi previsti dall’art. 339, terzo comma, c.p.c. Questa pronuncia serve da monito per i litiganti e i loro difensori sulla necessità di individuare con precisione il mezzo di impugnazione corretto, al fine di evitare una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni ulteriore esame del merito della controversia.
È possibile presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza del Giudice di Pace decisa secondo equità?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale sentenza non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dall’art. 339, terzo comma, c.p.c.
Qual è il rimedio corretto per impugnare una sentenza del Giudice di Pace emessa in una causa di valore inferiore a 1.100 euro?
L’unico rimedio impugnatorio ammesso è l’appello a motivi limitati, come previsto dall’art. 339, terzo comma, del codice di procedura civile. Questo significa che si può appellare solo per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia.
Perché una sentenza del Giudice di Pace decisa secondo equità non è considerata una sentenza pronunciata in ‘unico grado’?
Perché, sebbene con limitazioni, è comunque appellabile. Una sentenza in ‘unico grado’ è, per definizione, una sentenza contro la quale non è previsto l’appello. Poiché la sentenza del Giudice di Pace è appellabile, essa è considerata una pronuncia di primo grado e quindi non rientra nei casi previsti per il ricorso diretto in Cassazione dall’art. 360 c.p.c.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26062 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26062 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2025
ORDINANZA
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Il ricorso è inammissibile.
L’unico rimedio impugnatorio ammesso avverso la impugnata pronuncia è l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339, 3° comma, cod. proc. civ. (se si esclude la revocazione per motivi ordinari), avendo il giudice a quo deciso una causa di valore inferiore ai 1.100,00 euro relativa ad un contratto che non è stato dedotto essere stato concluso mediante moduli o formulari (giudizio di equità necessaria ai sensi dell’art. 113, 2° comma, cod. proc. civ. (v. Cass. 11/06/2012, n. 9432; Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 19/01/2021, n. 769).
Più volte questa Corte ha avuto occasione di precisare che la surriferita conclusione, pur non desumibile esplicitamente dall’art. 339, 3° comma, cod.proc.civ., posto che l’avverbio “esclusivamente” ivi utilizzato <> si giustifica <> in forza dell’art. 360, 1° comma, cod.proc.civ. che prevede l’esperibilità del
ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado: <>.
Va d’altro canto osservato che là dove si trattasse di contratto concluso mediante moduli o formulari (il che non risulta dedotto dall’odierno ricorrente, né è evincibile dagli atti di causa), l’inammissibilità discenderebbe dal trattarsi in tale ipotesi di decisione <>, ex art. 113, 2° comma, cod.proc.civ. appellabile e non già impugnabile con ricorso per cassazione (v. Cass. 7/7/2017, n. 18658).
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Roma, 21/3/2025
Il Presidente