Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31419 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 31419 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5390/2025 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come per legge
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MONTE URANO, PROVINCIA DI FERMO
– intimati – avverso la SENTENZA del CONSIGLIO di STATO n. 6847/2024 depositata il 30/07/2024.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, il quale chiede alle Sezioni Unite di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, titolare di una scuola di guida in Monte Urano impugnò dinanzi al TAR Marche una serie di atti amministrativi, quali la diffida RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Fermo affinché egli procedesse al ripristino RAGIONE_SOCIALE‘organico RAGIONE_SOCIALE istruttori di guida RAGIONE_SOCIALE‘ autoscuola e la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione RAGIONE_SOCIALE‘attività, deducendo violazioni RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di avvio del procedimento, violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 123, 126, commi 3, 4 7 del d.lgs. n. 285 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, c omma 6, del d.m. n. 317 del 1995 e RAGIONE_SOCIALE artt. 16 e 25 del Regolamento provinciale approvato con delibera n. 43 del 23/10/2013; eccesso di potere; illegittimità RAGIONE_SOCIALEo stesso Regolamento.
La Provincia di Fermo si costituì in giudizio e resistette alla domanda.
Il TAR, con sentenza del 27/07/2020 respinse il ricorso originario e i ricorsi per motivi aggiunti nonché la domanda risarcitoria proposta dallo stesso COGNOME.
NOME COGNOME propose appello al RAGIONE_SOCIALE di Stato
La Provincia di Fermo resistette all’impugnazione.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, con sentenza n. 7924 del 2023 ha rigettato l’appello.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per revocazione avverso la detta sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato.
Il RAGIONE_SOCIALE di Stato, nel contraddittorio con la Provincia di Fermo, ha, con la sentenza n. 6847 del 30/07/2024, dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la detta sentenza resa nel giudizio di revocazione.
Il Comune di Monte Urano e la Provincia di Fermo non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato a trattazione con proposta di definizione accelerata.
Il ricorrente ha chiesto la decisione in forma ordinaria.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per la trattazione in adunanza camerale.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite, stante l’esito del ricorso, che si va a breve ad esporre, reputano non necessario procedere a rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica del ricorso nei confronti del Comune di Monte Urano e RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Fermo.
Le Sezioni Unite hanno affermato da tempo (Sez. U n. 6826 del 22/03/2010) che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio. Detto orientamento è stato successivamente applicato anche con riferimento a ricorso giudicabile quale prima facie infondato (Cass. n. 15106 del 17/06/2013), poiché appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun
beneficio per la garanzia RAGIONE_SOCIALE‘effettività dei diritti processuali RAGIONE_SOCIALEe parti.
Il ricorso propone i seguenti motivi.
I° motivo: violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 103 e 111 Costituzione, art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a. Sconfinamento nella sfera di attribuzioni riservate alla pubblica amministrazione e (o) al legislatore.
Il motivo contesta la violazione RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa da parte del RAGIONE_SOCIALE di Stato per essersi il giudice amministrativo sostituito alla Pubblica Amministrazione nella valutazione dei documenti comprovanti l’idoneità all’attività RAGIONE_SOCIALEa scuola guida gestita dal COGNOME nel Comune di Monte Urano.
II° motivo: violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 103 e 111 Costituzione, art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a. Difetto di giurisdizione per aver invaso la competenza giurisdizionale del giudice ordinario in materia di diritti soggettivi.
Il motivo censura la sentenza resa in sede di revocazione per essersi il giudice amministrativo sostituito al giudice civile nella valutazione dei requisiti soggettivi necessari per l’esercizio di attività di titolare e istruttore RAGIONE_SOCIALEa scuola guida
III° motivo: Violazione dei limiti RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione del giudice amministrativo. Violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 103 e 111 Cost., art. 362 c.p.c., art. 110 c.p.a. Eccesso di potere giurisdizionale con effetti di denegata giustizia.
Il motivo censura la sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato per avere disconosciuto la portata costitutiva RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dal COGNOME, ritenendola irrilevante.
La proposta di definizione anticipata è del seguente testuale tenore:
«rilevato che la sentenza n. 6847 del 2024 ha ravvisato la inammissibilità del ricorso per revocazione, affermando che: a) i
documenti che la sentenza revocanda avrebbe colpevolmente ignorato erano privi del carattere RAGIONE_SOCIALEa decisività; b) che la sentenza del Tribunale di Fermo n. 77 del 2022 aveva ad oggetto circostanze del tutto diverse da quelle che avevano occasionato il presente giudizio e che vedevano come controparte un soggetto diverso (la Prefettura di Fermo); c) che gli altri documenti erano stati in realtà tenuti presenti dalla prima sentenza del RAGIONE_SOCIALE di Stato, che li aveva, quanto meno implicitamente, considerati irrilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del limite massimo di massa dei veicoli che permette la guida a soggetti ultrasessantotteni, così che la denuncia investiva una valutazione di tipo esclusivamente giuridico;
rilevato che il ricorso avverso la sentenza n. 6847 del 2024 del RAGIONE_SOCIALE di Stato lamenta lo sconfinamento RAGIONE_SOCIALEa decisione nella sfera di attribuzione riservata alla PA, nonché l’invasione nella sfera di giurisdizione del GO, sul presupposto che i documenti di cui si lamentava l’omesso esame, avrebbero fatto appurare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa del ricorrente e quindi la sua posizione di diritto soggettivo, ed infine l’eccesso di potere giurisdizionale con effetto di denegata giustizia;
va qui richiamato il consolidato orientamento secondo cui, in sede di ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo o di un giudice speciale rese su impugnazione per revocazione, può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, restando comunque esclusa la possibilità di rimettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito (così Cass., Sez. Unite, n. 31559 del 2021; n. 28214 del 2019; n. 1520 del 2016; n. 16754 del 2014), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 362 c.p.c. e 111, comma 8, Cost., con il quale si censuri la valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revocazione da parte del giudice amministrativo o del giudice speciale, giacché con esso non
può dirsi posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass., Sez. Unite, n. 1603 del 2022; n. 23101 del 2019);
considerato che la sentenza n. 6847 del 2024 del RAGIONE_SOCIALE di Stato ha valutato la inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 7924 del 2023 ed i motivi del ricorso per cassazione censurano, appunto, tale valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di ammissibilità operata dal giudice amministrativo, prospettando errori ” in iudicando ” e ” in procedendo ” in forma di sindacato sul modo di esercizio RAGIONE_SOCIALEa funzione giurisdizionale ad esso conferita dalla legge, il che non vale a porre in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale, né, dunque, a dedurre una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del medesimo giudice amministrativo;
rilevato che tale conclusione deve tenersi ferma, pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa manifestata consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa difesa del ricorrente circa i limiti ristretti entro i quali è possibile denunciare per motivi di giurisdizione la sentenza emessa dal giudice speciale in sede di revocazione, atteso che le critiche specificamente indirizzate in punto di giurisdizione sono evidentemente rivolte avverso il contenuto RAGIONE_SOCIALEa sentenza revocanda, e che la sentenza qui impugnata si è limitata esclusivamente a valutare la sostanzia le inidoneità RAGIONE_SOCIALE‘esame dei documenti richiamati a configurare un’ipotesi di errore di fatto revocatorio».
Le Sezioni Unite ritengono che tutti e tre i motivi, come esattamente prospettato dalla proposta di definizione anticipata, esulano dall’ambito del sindacato ad esse consentito in quanto pur deducendo, asseritamente, ipotesi di sconfinamento RAGIONE_SOCIALEa
giurisdizione amministrativa, le censure si riducono alla contestazione RAGIONE_SOCIALEa stessa giurisdizione del giudice amministrativo.
I motivi di ricorso affermano, infatti, che il giudice amministrativo avrebbe esorbitato dai propri poteri procedendo all’interpretazione e alla valutazione RAGIONE_SOCIALE atti amministrativi, anche generali e o regolamentari che lo stesso ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR e altresì, segnatamente il terzo motivo, contengono rinnovate censure, di puro merito, avverso la sentenza di resa in grado d’appello senza che sia evidenziato alcun concreto sconfinamento rilevante secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite.
Come esattamente prospettato dal AVV_NOTAIO generale il ricorrente «censura la sentenza impugnata, emessa dal RAGIONE_SOCIALE di Stato all’esito RAGIONE_SOCIALEa fase rescindente di un giudizio di revocazione, neppure lamentando la violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, unico ambito di censurabilità dinanzi alla Corte di cassazione di una sentenza emessa dal RAGIONE_SOCIALE di Stato.
Le censure come formulate sono piuttosto indirizzate verso l’accertamento dei fatti risultanti dalla decisione impugnata per revocazione, RAGIONE_SOCIALEa quale criticano la corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole di giudizio e la conseguente declaratoria d’inammissibilit à RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione straordinaria. Tali censure non investono l’osservanza, da parte del RAGIONE_SOCIALE di Stato, RAGIONE_SOCIALE‘ambito dei poteri ad esso spettanti in sede di verifica dei presupposti che legittimano la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revocazione, e segnata mente RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, il cui riscontro, costituendo l’unico oggetto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’inammissibilità, rappresenta anche la sola possibile occasione di superamento, da parte del Giudice amministrativo, dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione nell’ ambito RAGIONE_SOCIALEa fase rescindente del giudizio di revocazione».
A tanto consegue l’estraneità RAGIONE_SOCIALEe censure dall’ambito RAGIONE_SOCIALE‘errore di fatto e comunque dal novero dei vizi che , attenendo
all’esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice RAGIONE_SOCIALEa revocazione, rilevano nel giudizio rescindente. La giurisprudenza è oramai costante nell’affermare che ( Sez. U n. 23101 del 17/09/2019; Sez. U n. 9150 del 08/04/2008) è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 362 c.p.c. e 111 Costituzione, con il quale si censura la valutazione RAGIONE_SOCIALEe condizioni di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di revocazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme.
Il ricorso è, conformemente alla proposta di definizione accelerata, dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a condanna alle spese non avendo il Comune di Monte Urano e la Provincia di Fermo svolto attività difensiva.
Stante la conformità RAGIONE_SOCIALEa presente decisione alla proposta di definizione anticipata il ricorrente deve essere condannato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento di somma in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE , stante l’assoluta estraneità dei motivi addotti all’ambito di sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione con riguardo alla revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze del RAGIONE_SOCIALE di Stato e non ostando all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 96, quarto comma, c.p.c., la mancata costituzione in giudizio del Comune di Monte Urano e RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Fermo, trattandosi di misura avente una funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori. (Sez. U n. 27195 del 22/09/2023).
Le Sezioni Unite reputano opportuno che, a causa RAGIONE_SOCIALEe espressioni utilizzate dal difensore del COGNOME nella memoria difensiva depositata in vista RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, gravemente lesive di persone agevolmente identificabili e che nulla hanno a che fare con
la presente controversia, debba essere effettuata la segnalazione del nominativo RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME al RAGIONE_SOCIALE , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 88 c.p.c.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 2.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili, il 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME